Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTROREALE il 10/03/1948
avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18/09/2024, il Tribunale di Messina ha condannato COGNOME NOME alla pena dell’ammenda di euro 800,00 in relazione al reato di cui all’art.109, 159, comma lett.c), D.Igs. n.81 del 1981, per non aver, nella qualità di datore di lavoro, dotato il can recinzioni idonee ad impedire l’accesso agli estranei.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il giudice a quo ha proceduto alla trattazione del processo in assenza del difensore che aveva formulato istanza d legittimo impedimento, dovendo procedere all’assistenza di altro cliente divenuto collaborator di giustizia dopo la sentenza di primo grado, e in stato di detenzione. Rappresenta, in particol che il difensore avv. NOME COGNOME aveva tramesso mediante pec, in data 16/09/2024, due giorni prima dell’udienza fissata per il 18/09/2024, istanza di differimento ad horas della trattazione del processo a carico del COGNOME ad ora pomeridiana, per concomitante impegno professionale presso la Corte di appello di Palermo. In subordine, qualora non avesse fatto a tempo a recars da Palermo a Messina neppure nel pomeriggio, chiedeva il rinvio dell’udienza ad altra data, con sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, in data 18/09/2024, era stata trasmessa v pec al Tribunale di Messina, alle ore 13,30, la certificazione rilasciata dalla cancelleria della di appello di Palermo ove si attesta che l’avv. NOME COGNOME è unico difensore di COGNOME NOME. Tuttavia, il Tribunale di Messina, con motivazione illogica, chiamava il processo a ore 15,31, rigettava la richiesta di rinvio in quanto non sufficientemente documentata, disponeva la trattazione “trattandosi di rato prossimo alla prescrizione” e “non tolleran ulteriori rinvii”, sebbene la documentazione sia stata allegata e sebbene il rinvio per legi impedimento comporti la sospensione dei termini prescrizionali.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittim impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 te comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento no appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragion che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Ne der
congelamento del termine di prescrizione fino a un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento (Sez. U. n 4909 del 18/12/2014, Torchio).
Si è infatti già affermato in giurisprudenza che, nel caso di istanza di rinvio per concomit impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni, al fine di contemperare le esigenze della diesa e quelle della giurisdizi accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore, per le ragi rappresentaste nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all’impossibilità di avvalersi d un sostituto, a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino Rv. 244109). Il difensore ha, infatti, l’onere di corredare la ric di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione dell impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine nè la mera affermazi di non potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvediment (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Rv. 259757).
In sostanza, la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce di per sé impedimento assoluto, comportando solo delle scelte da parte del difensore, che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Neppure lo stato di detenzion dell’imputato in altro procedimento può automaticamente determinare una situazione di assoluto impedimento, essendo necessario altresì che l’istanza di rinvio espliciti le ragioni che rend essenziale l’espletamento della funzione difensiva nell’altro procedimento, con riferimento a natura dell’attività cui il professionista deve presenziare, all’assenza di altro difensore che validamente assistere l’imputato e all’impossibilità di avvalersi di un sostituto, sia nel prócesso a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il differimento.
Nel caso in disamina, l’avv. NOME COGNOME ha tramesso mediante pec, in data 16/09/2024, due giorni prima dell’udienza fissata per il 18/09/2024, istanza di differimento ad horas della trattazione del processo nel pomeriggio, per concomitante impegno professionale presso la Corte di appello di Palermo. In subordine, ha chiesto il rinvio dell’udienza ad altra data sospensione dei termini di prescrizione. All’istanza non era allegata alcuna documentazione né indicato quando il difensore era venuto a conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni.
Solo il giorno dell’udienza di trattazione, in data 18/09/2024 alle ore 13,36, viene trasme dall’avv. COGNOME la documentazione dell’impedimento per concomitante impegno, consistente nella certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo ove si attes l’avv. NOME COGNOME è unico difensore di COGNOME NOME per l’udienza prevista il 18/09/2024 rilasciata alle ore 13,00.
Tanto premesso, dall’esame della documentazione, effettivamente emerge che il difensore ha formulato la richiesta di rinvio ad horas e, in subordine, di rinvio ad altra data, per legittimo impedimento, rappresentando di essere l’unico difensore di altro assistito, senza tuttavia nu indicare in ordine alla tempestività dell’istanza, ossia in ordine alla conoscenza contemporaneità dei diversi impegni professionali, né indicare specificamente le ragioni ch
rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo innanzi la Corte di appello di Palermo, ossia lo stato di detenzione dell’altro assistito, di cui il Tribunale n
quindi informato. Inoltre, nell’istanza manca del tutto la rappresentazione dell’impossibili avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui i
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Pertanto, il giudice non era nelle condizioni di effettuare una valutazione comparativa d diversi impegni professionali, al fine di contemperare le esigenze della diesa e quelle d
giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difenso in relazione alla particolare natura dell’attività, allo stato di detenzione dell’assistito T
nonchè all’impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell’art. 102 cod. proc. pen., es stato rappresentata solo la mancanza di un codifensore.
2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso all’udienza del 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME9> Il Presidente