Legittimo Impedimento Difensore: L’Irrilevanza nella Trattazione Scritta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande attualità processuale, chiarendo i confini di rilevanza del legittimo impedimento difensore nel contesto dei procedimenti d’appello a trattazione scritta, introdotti durante l’emergenza pandemica. La pronuncia stabilisce un principio netto: senza una preventiva richiesta di discussione orale, l’impedimento del legale, anche se valido, non è sufficiente a bloccare il corso del processo. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e delle norme processuali, sostenendo che la corte territoriale non avesse tenuto conto di un’istanza presentata dal suo difensore. Quest’ultimo, infatti, aveva comunicato un legittimo impedimento a partecipare all’udienza, in quanto affetto da Covid-19.
La Disciplina Emergenziale e il Legittimo Impedimento Difensore
Il punto cruciale della vicenda risiede nella particolare modalità di svolgimento del processo d’appello. L’udienza si era tenuta in camera di consiglio non partecipata, secondo le previsioni dell’art. 23-bis del d.l. 176/2020, una normativa introdotta per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tale procedura prevede, come regola generale, la trattazione scritta del procedimento, con le parti che depositano le proprie conclusioni telematicamente.
La legge consentiva alle parti di richiedere la trattazione orale, ma nel caso di specie né la difesa né l’imputato avevano formulato tale istanza. Questo dettaglio si è rivelato decisivo per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che, nel procedimento d’appello disciplinato dalla normativa emergenziale, la trattazione scritta è la modalità ordinaria. In questo contesto, un’eventuale richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore assume rilevanza solo e soltanto se la parte ha precedentemente e tempestivamente chiesto di discutere oralmente la causa.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, in assenza di una richiesta di trattazione orale, la presenza fisica del difensore in udienza non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di difesa. Quest’ultimo viene infatti pienamente garantito attraverso il deposito di memorie e conclusioni scritte. Di conseguenza, l’impedimento fisico del legale, pur essendo reale e giustificato, non incide sulla validità del procedimento e non integra alcuna lesione del diritto di difesa. La logica della Corte è lineare: se la procedura non richiede la tua presenza, la tua assenza, per quanto giustificata, è proceduralmente irrilevante. Per questo motivo, non si configura alcuna nullità e il ricorso non può essere accolto.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio giuridico chiaro: nel rito camerale non partecipato a trattazione scritta, il legittimo impedimento difensore non è una causa automatica di rinvio. La sua rilevanza è subordinata a una scelta processuale specifica e preventiva: la richiesta di discussione orale. Questa decisione evidenzia l’importanza per i difensori di valutare attentamente le strategie processuali, specialmente nell’ambito di normative speciali o emergenziali. La mancata richiesta di trattazione orale preclude la possibilità di far valere successivamente un impedimento a comparire, con conseguenze decisive sull’esito del giudizio.
 
In un procedimento d’appello a trattazione scritta, l’impedimento del difensore per motivi di salute è sempre un motivo valido per il rinvio dell’udienza?
No. Secondo la sentenza, in un procedimento a trattazione scritta, come quelli previsti dalla normativa emergenziale, l’impedimento del difensore è irrilevante se non è stata presentata una tempestiva richiesta di trattazione orale.
Cosa deve fare un difensore per rendere rilevante un suo legittimo impedimento in un appello camerale non partecipato?
Per rendere rilevante un suo legittimo impedimento, il difensore deve aver preliminarmente e tempestivamente richiesto la trattazione orale del procedimento. In assenza di tale richiesta, la procedura scritta prosegue validamente.
La mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore ha comportato una violazione del diritto di difesa in questo caso?
No. La Corte ha stabilito che, non essendo stata richiesta la trattazione orale, la presenza fisica del difensore non era necessaria. Pertanto, la sua assenza per malattia non ha integrato alcuna lesione del diritto di difesa né ha causato alcuna nullità.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4913  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 16/11/2023 con la quale si è integralmente riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 La Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, appellata da NOME COGNOME, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. equivalente alla recidiva ha rideterminato la pena di giustizia per il delitto ascritto.
 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali per non avere la Corte di appello valutato l’istanza inoltrata dal difensore per legittimo impedimento dello stesso in quanto affetto da Covid 19.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato; come correttamente osservato dal Procuratore generale nel caso in esame la difesa e il ricorrente non avevano in alcun modo formulato istanza per la trattazione orale del procedimento, circostanza confermata anche dalla documentazione in atti (consultabile in relazione alla natura del vizio dedotto) e dalla intestazione della sentenza impugnata, che chiariva come l’udienza era stata tenuta in camera di consiglio secondo la previsione dell’art. 23-bis del d.l. 176/2020, tanto che in considerazione della trattazione scritta del procedimento si davano per lette le conclusioni delle parti. Questa Corte ha già chiarito che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, solo la tempestiva richiesta di trattazione orale rende o può rendere rilevante una eventuale astensione per adesione a deliberati dei competenti organismi di categoria (Sez.4, n. 42081 del 28/09/2021), Fiorentino, Rv. 282067-01), con principio che è certamente applicabile anche al caso in esame relativo all’impedimento per motivi di salute del difensore. In mancanza di istanza di trattazione orale non si può ritenere integrata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, né alcun tipo di nullità.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.