Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 8284  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 28 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 28 giugno 2021 ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato, fatto commesso il 31 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche prevalenti, alla sanzione di giustizia in continuazione con la pena applicata per fatti già in giudicato, ha rideterminato l’aumento per la continuazione, riducendolo; con conferma nel resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 24 Cost.), anche sotto il profilo della mancanza o della mera apparenza della motivazione, ritenuta comunque incongrua.
Si censura, in particolare, la illegittimità ed erroneità del rigetto dell’istanz di differimento per legittimo impedimento che era stata avanzata dall’AVV_NOTAIO in relazione all’udienza in appello del 28 febbraio 2023, per violazione del diritto di difesa.
Richiamate le ragioni per cui la Corte territoriale ha disatteso la richiesta, sottolineato che al momento della stessa l’AVV_NOTAIO era l’unico Difensore dell’imputato NOME, perchè vi era stata rinunzia da parte del codifensore AVV_NOTAIO, e che risultava contemporaneamente impegnato in altra udienza, in differente sede giudiziaria e con imputati detenuti, oltre che in condizioni di salute, come documentato, precarie, si censura il ragionamento dei decidenti che – si sottolinea – avrebbero tenuto conto esclusivamente della ritenuta tardività dell’istanza omettendo, tuttavia, il doveroso giudizio di bilanciamento tra gli opposti interessi: da un lato, quello difensivo e, dall’altro quello alla celere trattazione dei processi, bilanciamento che, ove correttamente effettuato, avrebbe dovuto condurre – ritiene il ricorrente – all’accoglimento della richiesta di rinvio.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza e, conseguentemente, della sentenza emessa dalla Corte di appello.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 3 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorrente ha fatto pervenire il 16 novembre ‘2023 memoria con cui si insiste affinchè vengano accolte le conclusioni rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2.Lamentandosi vizio procedurale, è consentito al Collegio l’accesso diretto agli atti (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), accesso da cui risultano le seguenti scansioni temporali:
il Difensore di NOME COGNOME con posta elettronica certificata inviata il 27 febbraio 2023, alle ore 17.18, ha chiesto differirsi l’udienza fissata innanzi alla Corte di appello di Bologna la mattina seguente, alle ore 09.00, in ragione di concomitante impegno professionale, ossia udienza innanzi al G.i.p. del Tribunale di Pistoia con due imputati in regime di arresti domiciliari, il 28 febbraio 2023 alle ore 13.00;
tale richiesta è stata sottoposta al Collegio il 28 febbraio 2023, alle ore 12.15, come risulta da attestazione di Cancelleria;
il verbale dell’udienza in appello tenutasi nei confronti di COGNOME risult aperto alle ore 10.25 e chiuso alle ore 10.45;
il verbale di udienza non dà atto dell’istanza, ciò che è logico se si considera che, come si è visto, la stessa è stata sottoposta alla Corte di appello un’ora e trenta minuti dopo la chiusura, cioè alle ore 12.15;
la motivazione della sentenza, alla p. 1, dà atto della richiesta difensiva, indicata come intempestiva.
Ciò posto, la decisione della Corte territoriale appare corretta ed immune da vizi.
, Vi sono più aspetti, cumulativamente segnalati dalla Difesa, da prendere in considerazione.
3.1. Una prima .   questione riguarda le sottolineate condizioni di salute del Difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO: ebbene, a detta dello stesso ricorrente, il documentato impedimento per ragioni di salute era terminato il giorno 27 di febbraio, ergo: non sussisteva il giorno seguente, 28 di febbraio.
3.2. Di maggior spessore la questione incentrata sulla richiesta di rinvio, che è stata avanzata a mezzo posta elettronica certificata diretta alla Cancelleria nel pomeriggio del 27 febbraio, alle ore 17.18, e concretamente sottoposta ai decidenti soltanto dopo il termine dell’udienza cui faceva riferimento.
3.3. Un punto fermo: nel caso di specie non si dubita che la posta elettronica sia pervenuta alla Cancelleria, tanto che essa è stata sicuramente aperta, “scaricata”, stampata in versione cartacea e sottoposta al Collegio, onde non sarebbe pertinente, per risolvere il problema, il richiamo al principio
affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912 («La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della mail da parte del predetto ufficio»), e da Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, NOME COGNOME, Rv. 276308 (esattamente in termini). E’ incontestato, infatti, che la richiesta sia pervenuta all’Ufficio, mentre ciò che è mancato, a ben vedere, è la tempestiva sottoposizione al Giudice.
Occorre al riguardo rammentare che, ferma ormai la possibilità di impiego della posta elettronica per la comunicazione di un impedimento da parte del Difensore (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280520; Sez. 21981 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279664), ove la richiesta di rinvio non venga depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., ricade sul difensore l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice, come già ha affermato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 274314).
Non essendo stata effettuata irTaf siffatta verifica, deve escludersi che nel caso di specie l’esistenza dell’impedimento fosse nota al Tribunale nel momento in cui ha dichiarato aperto il dibattimento ed ammesso le prove richieste dalle parti. Con la conseguenza che nessuna nullità può essere ipotizzata in proposito, mancando la comunicazione dell’impedimento, circostanza che impedisce al giudice di procedere ex art. 420 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, le considerazioni svolte nella parte motiva di Sez. 1, n. 25366 del 04/0672021, COGNOME, Rv. 281667-01-02, sub nn. 2, 2.1, 2.1.1, pp. 3.5, del “considerato in diritto”).
3.4. In ogni caso, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento inviata alla Corte di merito a mezzo posta elettronica il 27 febbraio 2013 non contiene tutti i requisiti puntualizzati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912: «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. si nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio»), non
essendo state indicate in maniera specifica le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione dell’AVV_NOTAIO personalmente nel diverso processo.
Tale ultima ragione comporta il rigetto dell’impugnazione ove nell’ipotesi in cui si ritenga, come si legge alla p. 1 della richiesta di rinvio ed alla p. 1 del memoria del 16 novembre 2023, che non vi fosse mai stata effettiva nomina del codifensore AVV_NOTAIO e che tale indicazione sia frutto di un mero errore.
4.Consegue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.