Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, in relazione alla pena di cui al cumulo emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce in data 15/12/2021.
Il Tribunale ha ritenuto la misura alternativa troppo blanda, e non concedibile stante la elevata pericolosità sociale dell’istante, dimostrata dai suoi molti precedenti per minacce, lesioni, porto di armi, atti persecutori, commessi nel 2005 e nel 2019, oltre che per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2013 e 2014, dai procedimenti pendenti per reati analoghi, per alcuni dei quali è stato sottoposto a misure cautelari detentive, e dal rapporto della questura di Taranto circa la sua pericolosità sociale, manifestata nel corso del 2023 tenendo varie condotte violente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo con il quale eccepisce l’inosservanza di norme processuali, e la mancanza di motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen.
Il difensore aveva presentato un’istanza di rinvio dell’udienza fissata al 19/10/2023, per concomitante impegno professionale, con atto inviato via PEC l’11/10/2023, ma il Tribunale di sorveglianza non ha disposto in merito ad essa ed ha tenuto l’udienza, decidendo sulla domanda ma non sull’istanza di rinvio, come se non fosse stata mai presentata, e quindi decidendo in assenza del difensore di fiducia.
E’ poi evidente la carenza motivazionale dell’ordinanza, avendo il Tribunale del tutto omesso di esaminare la predetta richiesta di rinvio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve ribadirsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la
correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice “a quo” e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo “a posteriori”. (Fattispecie in tema di omessa considerazione di un’istanza di rinvio del giudizio d’appello per legittimo impedimento difensivo, non corredata di documentazione, trasmessa via PEC e pervenuta all’attenzione del giudice dopo la celebrazione dell’udienza)» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Rv. 275636). Pertanto, essendo previamente prospettata una questione processuale, al Collegio è consentito l’esame degli atti processuali (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), nonché la diretta valutazione della legittimità dell’istanza di rinvio asseritamente non decisa dal Tribunale di sorveglianza, in applicazione del principio sopra richiamato.
2.1. Dall’esame degli atti risulta che, in effetti, in data 11/10/2023 i difensore inviò al Tribunale di sorveglianza un’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale. Tale istanza può essere ritenuta proponibile anche nel procedimento di sorveglianza, alla luce del principio secondo cui «L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria» (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Rv. 279725).
L’istanza con la documentazione allegata, però, risulta essere stata «scaricata», stante il suo invio per via digitale, solo «il 19/10/23 alle ore 17», come annotato da un funzionario sull’istanza stessa, e sottoposta al presidente dell’organo decidente solo dopo la chiusura dell’udienza; il presidente dispose di inserirla agli atti, in quanto pervenuta dopo la conclusione della camera di consiglio. Dal verbale dell’udienza risulta, infatti, che il difensore presente insisté per il rinvio in quanto chiesto dal dominus, e che il Tribunale rigettò la richiesta motivando che l’istanza non era presente nel fascicolo e il concomitante impegno professionale non era documentato. Il Tribunale, quindi, ha valutato e respinto una generica richiesta di rinvio avanzata dal difensore fiduciario, per mezzo del suo sostituto di udienza, ma la sua decisione non è corretta, nel merito, in quanto non ha esamiNOME l’istanza formulata per scritto e la documentazione allegata, tanto da respingere tale richiesta affermando, erroneamente, la mancanza di quest’ultima.
2.2. Occorre, pertanto, procedere all’esame dell’istanza proposta e della documentazione ad essa allegata, al fine di valutare se vi erano i presupposti per il suo accoglimento, o se la decisione di rigetto del Tribunale di sorveglianza sia stata corretta, anche se motivata in modo errato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4909 del 18/12/2014 (dep. 2015), Torchio, Rv. 262912, hanno stabilito che «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio».
L’istanza presentata dal difensore del ricorrente non soddisfa tali condizioni, che devono essere contestualmente rispettate.
La prima condizione può essere ritenuta rispettata, avendo egli comunicato in data 11/10/2023 il diverso impegno, consistente in un procedimento camerale il cui decreto di fissazione è stato emesso in data 27/09/2023, e quindi notificato in epoca successiva.
Non risulta rispettata, però, la seconda condizione: l’istanza si limita ad allegare il decreto di fissazione della diversa udienza, ma non contiene alcuna specificazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore ad essa. Il decreto allegato è del tutto generico, in quanto contiene solo la fissazione di una camera di consiglio davanti al giudice dell’esecuzione, con oggetto definito “non qualificabile” e in relazione alla posizione di un diverso condanNOME, non detenuto. L’atto allegato, pertanto, non solo non consente di comprendere l’oggetto e l’importanza di quel diverso procedimento, ma evidenzia che esso era relativo ad un condanNOME non detenuto e pertanto non aveva, per quanto deducibile, nessuna esigenza di una rapida trattazione in relazione alle condizioni dell’assistito. In ogni caso, il difensore nulla ha precisato in merito al diverso impegno, all’esigenza di un suo soddisfacimento prioritario, e alla assoluta necessità della sua presenza.
Anche la terza e la quarta condizione non sono rispettate: se la mancanza di un codifensore, in ciascuno dei due processi concomitanti, può essere ricavata dai decreti di fissazione delle rispettive udienze, nei quali non risulta indicato un secondo difensore, manca del tutto la precisazione circa la possibilità o meno di avvalersi di sostituti, da nominare per l’uno o l’altro processo. Un sostituto del
difensore, peraltro, era presente all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, nella quale ha insistito nella richiesta di rinvio.
2.3. GLYPH L’istanza di rinvio dell’udienza fissata davanti al Tribunale di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto essere respinta per la mancata indicazione, da parte del difensore istante, delle ragioni che rendevano necessaria la sua partecipazione al procedimento concomitante e l’impossibilità di farsi sostituire in una delle due udienze, rendendone possibile la trattazione. La decisione assunta dal Tribunale, pertanto, pur errata nella sua motivazione, è corretta, in quanto l’impegno prospettato non costituiva un impedimento legittimo, che imponeva il rinvio dell’udienza stante l’assoluta impossibilità del difensore a comparire, secondo il principio dettato dalla sentenza a Sezioni Unite sopra citata.
Il ricorso proposto, pertanto, è infondato, in quanto l’ordinanza impugnata non è stata emessa in violazione di norme processuali, in quanto il rinvio richiesto non doveva essere concesso, per la mancata prospettazione di una effettiva impossibilità del difensore di fiducia a partecipare all’udienza per un legittimo impedimento, e non presenta carenze motivazionali, in quanto l’istanza stessa è stata valutata, sia pure senza esaminarne il contenuto scritto e le allegazioni, e respinta con ordinanza inserita nel verbale di udienza.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente