Legittimo impedimento codifensore: quando l’assenza di un avvocato non ferma il processo
Nel complesso mondo della procedura penale, il diritto alla difesa è un pilastro fondamentale. Ma cosa succede quando un imputato ha due avvocati e solo uno di essi non può presentarsi in udienza? La questione del legittimo impedimento del codifensore è stata al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha fornito chiarimenti cruciali sulle condizioni per ottenere un rinvio del processo. Questa decisione sottolinea come la presenza di un secondo difensore possa garantire la continuità del procedimento, respingendo la richiesta di rinvio quando la difesa può essere efficacemente esercitata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 336 del codice penale e altre imputazioni. Tra i motivi del ricorso, la difesa lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto, da parte del giudice di merito, di un’istanza di rinvio. Tale istanza era stata presentata a causa del legittimo impedimento di uno dei due difensori nominati dall’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. La decisione si è basata su un presupposto fattuale e giuridico molto chiaro: l’imputato era assistito da due difensori. Poiché l’istanza di rinvio era stata presentata solo per l’impedimento di uno dei due legali, mentre il codifensore non aveva addotto alcun impedimento, il diritto di difesa non era stato compromesso.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Legittimo Impedimento e del Codifensore
Il cuore della motivazione della Corte risiede nella funzione del legittimo impedimento del codifensore. Secondo gli Ermellini, il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore è una garanzia posta a tutela dell’effettività del diritto di difesa. Tuttavia, questa garanzia non opera in modo automatico. Quando l’imputato ha nominato due difensori, si presume che entrambi siano in grado di svolgere compiutamente l’attività difensiva. Di conseguenza, l’impedimento di uno solo dei due non è di per sé sufficiente a paralizzare il processo, a meno che non venga dimostrato che la sua presenza fosse indispensabile per ragioni specifiche e non delegabili. Nel caso di specie, dal decreto di citazione a giudizio risultava la presenza di un codifensore per il quale non era stato presentato alcun legittimo impedimento. La Corte ha quindi ritenuto che quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto espletare l’attività difensiva in udienza, assicurando così il pieno rispetto del diritto di difesa dell’imputato. La richiesta di rinvio, pertanto, è stata considerata infondata, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la nomina di un codifensore non è una mera formalità, ma comporta precise conseguenze procedurali. La presenza di un secondo legale è una tutela per l’imputato, ma allo stesso tempo assicura la prosecuzione del processo anche in caso di assenza di uno dei due. Per i legali, emerge la necessità di una stretta coordinazione: l’impedimento di uno deve essere gestito tenendo conto della piena operatività del collega. Per l’imputato, la scelta di avere due difensori implica che la difesa sarà comunque garantita, rendendo più difficile ottenere rinvii basati sull’impedimento di un singolo professionista. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato, relativo al rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento di un difensore, è stato considerato manifestamente infondato.
L’assenza di un avvocato per legittimo impedimento giustifica sempre il rinvio dell’udienza?
No. Secondo questa ordinanza, se l’imputato è assistito da un secondo avvocato (codifensore) che non ha alcun impedimento, il diritto alla difesa è considerato garantito e, pertanto, il rinvio dell’udienza non è giustificato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21030/25 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. e altro);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata da uno dei difensori del ricorrente, è manifestamente infondato dal momento che, risulta dal decreto di citazione a giudizio, l’esistenza di un codifensore per cui non era stato presentato alcun legittimo impedimento a espletare l’attività difensiva in udienza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025