Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, con ordinanza in data 13/12/2023, ha rigettato l’istanza di NOME di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420 ter cod. proc. pen. evidenziando che l’udienza, avendo il Tribunale omesso di prendere in considerazione l’istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal difensore e di motivare in merito, sarebbe nulla. Nello specifico la difesa rileva che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, documentata sia quanto all’impegno professionale del difensore che circa l’impossibilità di avvalersi di sostituti, era stata trasmessa a mezzo pec e che sul punto il Tribunale non si sarebbe pronunciato. Circostanza questa che, oltre al
fatto che l’impedimento era comunque legittimo e che il rinvio avrebbe dovuto essere disposto, determinerebbe la nullità del provvedimento impugnato.
In data 26 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla celebrazione dell’udienza nonostante il difensore avesse fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento, richiesta in ordine alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi.
Il ricorso è fondato.
2.1. Come anche recentemente ribadito, nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281191 – 01).
L’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., infatti, si applica anche nel procedimento di sorveglianza e, quindi, l’impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute, ovvero dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce, purché documentato e tempestivamente comunicato, causa di rinvio dell’udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e questa, se disattesa, dà luogo alla nullità dell’udienza (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME, Rv. 283163 – 01Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, COGNOME, Rv. 281284 – 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279725 – 01).
2.2. Nel caso di specie, così come anche documentato dagli allegati al ricorso, risulta che il difensore, in data 24 novembre 2023, ha inviato a mezzo posta elettronica certificata un’articolata istanza di rinvio dell’udienza fissata per il successivo 13 dicembre 2023 per legittimo impedimento.
Dalla lettura della stessa istanza risulta che questa era debitamente documentata e che in questa era anche segnalata l’impossibilità di avvalersi di sostituti.
Dal verbale dell’udienza non risulta che il Tribunale abbia preso atto dell’istanza sulla quale, pertanto, ha omesso di pronunciarsi e l’udienza è stata conseguentemente celebrata in assenza del difensore.
Nel provvedimento impugnato la motivazione sul punto è inesistente.
2.4. In conformità dei principi in precedenza evidenziati,la rilevata carenza di considerazione e, quindi, di motivazione in ordine alla fondatezza o meno dell’istanza di rinvio, determina la nullità del provvedimento impugnato che, in conseguenza, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.
Così deciso il 19/4/2024