Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34543 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE TARGA_VEICOLO), nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 22 settembre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazio di parti meccaniche di un motociclo di provenienza furtiva.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte di appello disposto il rinvio dell’udienza del 16.11.2023, per impedimento fisico del difensore di fiducia del ricorrente.
La richiesta era stata prontamente comunicata, ma, per una svista della cancelleria, non portata a conoscenza della Corte di appello se non alle ore 14.30 della data dell’udienza, dopo la sua celebrazione;
vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità ed alla mancata valorizzazione del modico valore dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente.
Risulta dagli atti – che la Corte ha potuto verificare stante la natura processuale della questione – che vi era stata istanza di rinvio da parte del difensore di fiduci per impedimento fisico certificato (trombosi venosa profonda alla gamba destra) con riguardo all’udienza tenutasi il 16 novembre 2023 davanti alla Corte di appello, da espletarsi con trattazione orale.
Tale istanza era pervenuta in cancelleria ma era stata ritrovata solo dopo che era stata celebrata l’udienza, alle ore 14.30, come la stessa sentenza impugnata correttamente ha dato atto.
Ne consegue che l’imputato è rimasto privo del suo difensore di fiducia, il quale aveva comunicato il suo legittimo impedimento a presenziare all’udienza non preso in esame dalla Corte di merito, determinandosi, così, una nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., correttamente e tempestivamente eccepita con il ricorso (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285301).
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
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