Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14546 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il 02/12/1982
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME gli atti e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. (non convertito ai sensi dell’art. 611 comma 1-bis, lett. b, c.p.p.)
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5/11/2024, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pro pen.
La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME con requisitoria dell’8 febbraio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 13 marzo 2025, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
I primi tre motivi, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in riferimento agli artt. 125, 178 lett. c), 179 e 420-ter cod. proc. pen. attengono al diniego, da parte del Tribunale, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento (dovuto a coincidente impegno professionale) che il difensore aveva presentato in data 21 novembre 2022 per l’udienza del 25 novembre 2022, in cui poi era stato sentito un testimone.
2.1. Con il primo motivo si lamenta che la Corte d’appello, nell’argomentare a sostegno della legittimità del provvedimento di diniego, abbia fatto riferimento, anziché al contenuto del verbale di udienza, ove il provvedimento del giudice era riportato in modo del tutto sintetico e incompleto e, dunque, da esporsi al vizio di omessa motivazione, al diverso contenuto estrapolato dal verbale trascrittivo da fonoregistrazione, così finendo per compiere un’operazione ‘chirurgica’ a sorpresa rispetto all’impugnazione avanzata dalla difesa e operando un’integrazione motivazionale non consentita a fronte di un’ordinanza autonomamente impugnabile.
Il motivo non è fondato.
Sulla questione posta va ribadito l’indirizzo espresso da Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 201855 secondo il quale l’impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico, si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l’art. 139, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione è disciplinato dal 3 comma dell’art. 139 nel senso che, se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all’art. 139, comma 3, cod. proc. pen., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.
Peraltro, se si considera che il verbale di riproduzione fonografica – in cui è riportato il testo integrale dell’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’istan difensiva – risulta depositato il 19 aprile 2023, prima dell’udienza del 27 ottobre 2023 in cui è stata deliberata la sentenza e prima dell’atto di appello (che reca la successiva data dell’8 marzo 2024) che costituisce, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., l’unico mezzo per impugnare le ordinanze rese nel dibattimento, nessuna operazione “chirurgica” a sorpresa è stata compiuta dalla sentenza impugnata ai fini del rigetto del relativo motivo di appello, avendo la Corte di merito fatto riferimento ad atti ritualmente depositati (verbale sintetico e verbale della fonoregistrazione) noti alle parti e pienamente utilizzabili.
Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, la decisione a cui è pervenuta la Corte di merito nel ritenere legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio da parte del Tribunale, poiché il ricorre aveva documentato l’anteriorità dell’impegno professionale concomitante e dedotto l’impossibilità di designare un sostituto processuale.
I motivi sono manifestamente infondati.
Il ricorrente deduce che, con istanza depositata il 21 novembre 2022, ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il successivo 25 novembre 2022, a tale
data rinviata dall’udienza del 9 novembre 2022. All’istanza ha allegato la documentazione del concomitante impegno professionale, e cioè altra udienza fissata lo stesso giorno 25 novembre 2022 dinanzi al Tribunale di Salerno, a tale data rinviata dall’udienza dell’Il marzo 2022.
Il Tribunale ha ritenuto non tempestiva la comunicazione dell’impedimento che poteva e doveva essere comunicato già all’udienza del 9 novembre 2022 (epoca in cui era già noto il concomitante impegno professionale). In tal senso anche la requisitoria del pubblico ministero.
La difesa, con la memoria di replica, ritiene l’asserto non condivisibile in quanto è stato reso non valorizzando il dato storico costituito dalla circostanza che all’udienza del 9 settembre 2022 il difensore non era presente in udienza avendo depositato in data 8 settembre 2022 – con PEC in uscita alle ore 8:02 – istanza ex art. 108 c.p.p. essendo intervenuta revoca di precedente nomina e, pertanto, versando nella impossibilità di comunicare in quella sede l’esistenza di pregresso impegno professionale per l’udienza poi fissata in prosieguo al 25 novembre 2022.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva si presti a due decisivi rilievi che rendono corretta la decisione adottata sul punto dai giudici di merito.
A norma dell’art. 420-ter cod. proc. pen., l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.
La circostanza che all’udienza del 9 settembre 2022 non sia stato concesso al difensore il termine a difesa (chiesto con istanza del giorno precedente) in conseguenza della nomina ricevuta dall’imputato, non esentava il difensore dall’accertare in cancelleria a quale data il processo fosse stato rinviato e, dunque, di comunicare per tempo, in relazione alla successiva udienza del 25 novembre 2022 a cui il processo era stato rinviato, il già noto coincidente impegno professionale. Invece, la comunicazione risulta avvenuta soltanto il 21 novembre 2022. Dunque, la ritenuta tardività da parte dei giudici di merito non si espone a censure.
Inoltre, l’avere addotto che il concomitante impegno professionale sia anteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio non basta a far ritenere fondata l’istanza di rinvio, in quanto occorreva specificare anche le ragioni di
carattere processuale e sostanziale che rendevano più urgente la trattazione dell’altro procedimento rispetto a quello in esame fissato per l’espletamento della testimonianza della persona offesa, indicata quale teste principale del pubblico ministero. Nulla è specificamente allegato nell’istanza di rinvio.
Al riguardo, va richiamato l’orientamento della Corte di legittimità, espresso anche a Sezioni unite, secondo cui la decisione sulla istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. Occorre, infatti, che il difensore nell’istanza di rinvio indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01).
E tanto basta a sostenere in punto di motivazione la legittimità del rigetto, a nulla valendo, dunque, che il decidente abbia erroneamente richiamato quale ulteriore argomento quello che il difensore aveva omesso di rappresentare l’impossibilità di nominare sostituti processuali, indicazione di cui, invece, l’istanza difensiva era corredata.
Con l’ultimo motivo si lamentano le stesse violazioni di legge con riferimento ad istanza di rinvio ex art. 108 cod. proc. pen. per l’udienza del 9 novembre 2022, depositata il giorno prima unitamente all’atto di nomina per revoca di precedente difensore, anch’essa rigettata. Si sostiene che il rigetto dell’istanza di rinvio della successiva udienza del 25 novembre per coincidente impegno professionale abbia finito per precludere al difensore di poter eccepire a detta udienza la nullità in precedenza verificatesi.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La lettura del provvedimento impugnato e dei motivi di appello rende evidente che tale questione non ha costituito oggetto dei motivi di appello, ove comunque doveva essere sollevata seppur in via subordinata; anche la motivazione del decidente che il quarto motivo di ricorso vorrebbe ricondurre a tale diniego si riferisce invece a quello dell’istanza per legittimo impedimento.
E tanto a prescindere che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi
del processo
(ex multis, v. Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore,
Rv. 284094 – 01).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 18 marzo 2025.