Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24895 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TAORMINA il 17/04/1988 avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Messina con provvedimento in data 26 febbraio 2025 concedeva a NOMECOGNOME libero con esecuzione sospesa della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, la misura della detenzione domiciliare e rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, state l’indole violenta del condannato e il fatto che avesse già usufruito in passato della medesima misura alternativa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, eccependo la violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420 ter cod. proc. pen.
Lamentava il ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza avanti al Tribunale di sorveglianza di Messina per concomitante impegno professionale del medesimo difensore avanti al Tribunale di sorveglianza di Catania; il Tribunale si limitava a respingerla in quanto non motivata e disponeva procedersi oltre.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore depositava note in data 17 aprile 2025 insistendo per l’annullamento del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La disciplina di cui all’art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen. prevista per il giudizio di cognizione Ł pacificamente applicabile al procedimento camerale avanti al tribunale di sorveglianza, secondo un costante e indiscusso orientamento di questa corte che afferma che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicchØ il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purchŁ documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria. (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279725 – 01).
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti
l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep 2015, Torchio, Rv. 262912).
Da tempo si Ł puntualizzato che l’impegno professionale si atteggia come legittimo impedimento a condizione “che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio …” (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Rv. 190828 -01)
La priorità temporale costituisce uno dei parametri di valutazione, ma anche un impegno assunto successivamente può essere considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 5, n. 49454/2019 e Sez. 3, n. 43649/2018).
Nel caso di istanza di rinvio del difensore per impedimento professionale, a questi già noto all’atto della accettazione della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., perchØ tale norma, per come Ł formulata, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo» (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, e numerose precedenti conformi).
Il riferimento temporale dell’impegno professionale ha – poi – un rilevante riflesso sulla valutazione della tempestività nella comunicazione dell’impedimento, in merito alla quale questa Corte ha ripetutamente affermato che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.
Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento. (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, COGNOME, Rv. 260579 – 01)
Sempre nell’ottica di dare preferenza all’impegno assunto per primo, sebbene nel giudizio di cognizione, si Ł affermato che il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poichØ l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (Sez. 5, n. 4591 del 04/12/2023, dep. 2024, T., Rv. 286015 – 01).
In ogni caso, il difensore che intenda fare valere la sussistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, oltre a dovere chiedere il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, non può limitarsi a comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma deve esporre le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve
presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 190828 – 01) e ciò in quanto « il giudice di quest’ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall’altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all’attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell’istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità».
E’ stato infatti affermato che il giudice a cui Ł stato richiesto il rinvio ha il potere-dovere di valutare e comparare le esigenze difensive e quelle pubbliche, affinchØ non si realizzino nØ impunità nØ anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva nØ pretestuosi ritardi nella definizione dei processi.
Il giudice deve accuratamente valutare le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, e motivi conseguentemente il suo provvedimento di accoglimento o di reiezione dell’istanza secondo criteri di logicità, evitando comunque che l’impedimento sia funzionale a manovre dilatorie o possa nuocere alla attuazione della giustizia nel caso in esame. (così in motivazione Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 190828 – 01).
Pertanto, le allegazioni difensive circa la richiesta di rinvio sono essenziali non solo per la ammissibilità della richiesta ma anche per consentire al giudice di valutare la pregnanza dell’impedimento, la correttezza della richiesta e per bilanciare le esigenze difensive e quelle alla rapida e celere definizione del processo.
Circa il criterio della priorità temporale, in particolare, questa Corte ha affermato che un impegno – pur successivo- può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell’obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal giudice di merito e, se adeguatamente motivata, secondo criteri di completezza e di logicità, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità (Sez. 5, n. 35037 del 09/07/2007, COGNOME Rv. 237725)
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento in data 6 novembre 2024 aveva rinviato all’udienza del 26 febbraio 2025, ma a quella data il Tribunale di Messina aveva già notificato, in data 30 ottobre 2024, la fissazione dell’udienza in quella medesima data, dunque l’impegno professionale avanti a Tribunale di sorveglianza di Messina era sorto prima di quello avanti al Tribunale di sorveglianza di Catania.
L’istanza di rinvio, pur dando atto delle contemporaneità degli impegni professionali, e della impossibilità a farsi sostituire, nulla ha motivato circa la prevalenza che ha inteso accordare all’impegno avanti al tribunale di Catania, nonostante l’impegno avanti al tribunale di Messina fosse sorto in precedenza.
Quindi, pur dandosi atto che il criterio della priorità temporale Ł solo un criterio di massima che può orientare la decisione circa la concedibilità del rinvio, e che può dunque essere superato da esigenze specificamente indicate, nel caso in esame non Ł stato superato, poichŁ il richiedente non ha in alcun modo illustrato la ragione per la quale ha ritenuto di accordare preferenza all’impegno professionale sorto per secondo.
Conclusivamente del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l’istanza di rinvio in quanto non adeguatamente motivata.
2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME