Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12132 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
Oggi,
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sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato in Forio il 28/01/1975;
nel procedimento .a carico del medesimo;
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avverso la ordinanza del 23/07/2024 del tribunale di Napoli sezione distaccata Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to COGNOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli sezione distacca Ischia rigettava l’istanza di COGNOME NOME, di revoca e/o annullame dell’ordine di demolizione disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento 153/02 RAGIONE_SOCIALE, conseguente alla sentenza di condanna n. 853/2001 del medesimo tribunale, previo rigetto, alla luce del ricorso proposto, della istan rinvio per legittimo impedimento presentato dal difensore della istante.
Avverso la predetta ordinanza adottata in ordine alla richiesta di rinvio per impedimento del difensore, COGNOME Giuseppe mediante il suo difensore propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge e di illogicità contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice correttamente applicato le norme relative al rinvio per legittimo impedimento del difensore, motivando il rigetto in maniera illogica e contraddittoria, a fronte di un tempestiva e documentata richiesta del difensore, rappresentativa di un impedimento non rimediabile con altra difesa tecnica, non avendo il giudice esaminato la documentazione di supporto e la natura dell’impedimento del difensore. Impedimento fondato sulla natura fiduciaria del rapporto con i soggetti assistiti, indagati nell’ambito di un procedimento in cui la concomitante udienza camerale afferiva alla opposizione alla relativa archiviazione, e sul concomitante impegno ritenuto prevalente dal difensore che, peraltro, non avrebbe potuto garantire la presenza in entrambe le udienze stante il breve lasso di tempo tra gli orari dell’una e dell’altra ( ore 9 e 13) e la diversa collocazione spaziale tra udienze medesime ( Napoli ed Ischia).
Si premette che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza. (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 (dep. 13/04/2021) Rv. 281058 01). Riguardo al caso di specie, il ricorso è inammissibile, innanzitutto per carenza di cd. “autosufficienza ” del ricorso in quanto lo stesso è presentato senza alcuna allegazione della ordinanza che si impugna, impedendosi ogni vaglio della medesima. Ad ogni modo e per completezza, emerge una motivazione di rigetto che ha congruamente comparato i due concomitanti impegni e, sulla base di una non irragionevole considerazione della natura dell’impegno opposto dal difensore dell’istante – costituito dalla partecipazione, quale difensore di indagati, ad una udienza di opposizione alla archiviazione – ha ritenuto tale impegno, in maniera non “manifestamente” illogica, di peso pari o inferiore alla udienza di cui al procedimento qui in esame, così reputando che l’impedimento prospettato non fosse giustificato. Tanto più perché, ha sempre congruamente osservato il giudice, il procedimento di archiviazione sarebbe stato fissato alle ore 9.30 mentre il procedimento di cui alla ordinanza impugnata era fissato alle ore 13: con intervallo di tempo che appare ragionevolmente congruo per assicurare l’espletamento di entrambi gli incombenti, tanto che lo stesso difensore nulla specificamente oppone se non una mera valutazione personale e come tale generica e fattuale (e quindi inammissibile) per cui
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sarebbe “molto difficile se non impossibile”….presenziare ad entrambe le udienze”. Va aggiunto che il ricorso è deficitario anche perché non confuta specificamente, come sarebbe stato doveroso, le plurime ragioni con le quali l’istanza in esame è stata respinta. Non confuta il giudizio di prevalenza assegnato dal giudice al procedimento di esecuzione fissato dinnanzi a sé, peraltro nel quadro di udienze connotate entrambe da partecipazione non necessaria. Il ricorso è altresì manifestamente infondato perché la decisione impugnata non riduce la sua parte motiva solo a quella riportata nell’atto di impugnazione qui in esame, e confinata alla valutazione – che comunque, come già sopra osservato, appare di per sé valida – della ritenuta prevalenza dell’impegno nel procedimento di esecuzione, bensì, in sostanza, evidenzia anche la mancata prova della tempestività della richiesta di rinvio, laddove si sottolinea che “la richiesta di rinvio …..non è documentata con riferimento alla comunicazione all’avvocato COGNOME dell’impegno concomitante….”. Profilo motivazionale anche esso autonomamente valido, quest’ultimo, ma per nulla valutato e contrastato dal ricorrente, nonostante il noto principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti al critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025
sigliere estensore Il C
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