Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata in Ischia il 07/02/1970; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 25/07/2024 del tribunale di Napoli sezione distaccata di
Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto dichiarazione di inammissibilità del ricorso; COGNOME COGNOME che lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia rigettava l’istanza di COGNOME NOME, di revoca e/o annullamento dell’ordine di demolizione disposto dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 348/07 R.E.S.A. conseguente alla sentenza di condanna n. 52/2007 del medesimo tribunale, previo rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento presentato dal difensore della istante.
Avverso la predetta ordinanza adottata in ordine alla richiesta di rinvio per impedimento del difensore, COGNOME Anna mediante il suo difensore propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge, e di illogicità contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice correttamente applicato le norme relative al rinvio per legittimo impedimento del difensore, motivando il rigetto in maniera illogica e contraddittoria, a fronte di una tempestiva e documentata richiesta del difensore, rappresentativa di un impedimento non rimediabile con altra difesa tecnica, non avendo il giudice esaminato la documentazione di supporto e la natura dell’impedimento del difensore. Impedimento fondato sulla natura fiduciaria del rapporto con i soggetti assistiti e sul concomitante impegno ritenuto prevalente dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza. (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 (dep. 13/04/2021) Rv. 281058 01). Riguardo al caso di specie, il ricorso è inammissibile, a fronte di una motivazione di rigetto che ha congruamente comparato i due concomitanti impegni e, sulla base di una non irragionevole considerazione della natura dell’impegno opposto dal difensore dell’istante – costituito dalla partecipazione, quale difensore, in parte, di un indagato e, in altra parte, di una persona offesa, ad una udienza di opposizione alla archiviazione – ha ritenuto tale impegno, in maniera non “manifestamente” illogica, e senza che sul punto emerga in ricorso una specifica e articolata contestazione, di peso pari o inferiore alla udienza di cui al procedimento qui in esame, così reputando che l’impedimento prospettato non fosse giustificato. Peraltro, il procedimento di archiviazione è, come riportato anche in ricorso, a partecipazione non necessaria. Va aggiunto che il ricorso è altresì manifestamente infondato perché la decisione impugnata non riduce la sua parte motiva solo a quella riportata nell’atto di impugnazione qui in esame, e confinata alla valutazione – che comunque, come già sopra osservato, appare di per sé valida – della ritenuta prevalenza dell’impegno nel procedimento di esecuzione, bensì, in sostanza, evidenzia anche la mancata prova della tempestività della richiesta di rinvio, laddove si sottolinea la mancata allegazione della pec di comunicazione della avvenuta fissazione della udienza dinnanzi al Gip, per l’archiviazione, a fronte della sicura anteriore fissazione della udienza camerale per il procedimento di esecuzione qui in contestazione. Profilo
L
motivazionale anche esso autonomamente valido, quest’ultimo, ma per nulla valutato e contrastato dalla ricorrente, nonostante il noto principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti al critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025
Il GLYPH nsigliere estensore
IPresidente