Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25655 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1421/2025 CC – 23/04/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio
udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Busto Arstizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata nell’interesse di NOME tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e compresi nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della repubblica presso il menzionato Tribunale il 7 settembre 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) evidenzia che la situazione fattuale Ł esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente:
– in data 21 gennaio 2025 il difensore depositava, a mezzo pec , istanza di rinvio per legittimo impedimento a causa di concomitante impegno professionale e, segnatamente, per essere impegnato alle ore 10,30 della stessa giornata del 27 gennaio 2025, presso il Tribunale di Milano, per assistere l’imputato COGNOME COGNOME in un procedimento nei suoi riguardi per il completamento dell’istruttoria dibattimentale e per la discussione. Ciò attestava mediante allegazione di copia del verbale della precedente udienza di detto procedimento penale, in data 25 settembre 2024, contenente il rinvio per i menzionati incombenti alla successiva udienza del 27 gennaio 2025. Nell’istanza di rinvio, il difensore indicava altresì le ragioni per le quali non poteva far luogo a sostituti dinanzia al Giudice dell’esecuzione e chiariva che la distanza tra le sedi giudiziarie impediva la conciliabilità dei due impegni professionali, pur se formalmente fissati in orari differenti;
Piø di recente Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 284095 ha stabilito che l’art. 420ter cod. proc. pen. sia applicabile anche al procedimento di appello avverso i provvedimenti cautelari reali, muovendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e concludendo che «Ł dunque condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale, segnatamente attraverso il vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, di ogni risultanza acquisita». Con l’ulteriore, condivisa, motivazione che affronta anche i profili di compatibilità con la Costituzione di una diversa interpretazione che ritenesse autorizzata dal disposto dell’art. 127 cod. proc. pen. una valutazione di irrilevanza del legittimo impedimento del difensore, perchØ la sua partecipazione Ł facoltativa, concludendo che – se vi Ł prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito – il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.