Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, c conseguenti statuizioni;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 28 novembre 2023 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Macerata con la quale COGNOME NOME stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene di legg
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato per il tra del suo difensore chiedendone l’annullamento e deducendo tre motivi di doglianza
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) in relaz agli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., espon all’udienza di gravame del 28 novembre 2023 l’imputato era stato dichiar assente nonostante lo stesso fosse legittimamente impedito a comparire in qua sottoposto, nel presente procedimento, alle misure cautelari dell’obbligo di d
I
nel comune di Aqui Terme e dell’obbligo di presentazione alla p.g. e non fo stato autorizzato a raggiungere la Corte di Appello di Ancona per partecipare detta udienza.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed cod. proc pen. in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., nonché om manifesta illogicità della motivazione sul punto, con particolare riguardo al giu di comparazione, espresso in termini di equivalenza, fra le concesse circost attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché o motivazione sul punto, con riferimento agli aumenti di pena effettuati p continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato così che la sentenza impugnata de essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona l’ulteriore corso, risultando inoltre precluso l’esame degli altri m doglianza pur articolati in questa sede.
Dall’esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della processuale dell’eccezione, risulta che l’imputato, alla data dell’udie gravame (28 novembre 2023), era effettivamente sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Aqui Terme (comune diverso da quello – Ancona – nel quale è stata celebrata l’udienza di gravam dell’obbligo di presentazione alla p.g., e inoltre non risulta che lo stes stato autorizzato dal giudice procedente ad allontanarsi dal comune di Aq Terme per partecipare alla su citata udienza di gravame.
Risulta, inoltre, dal verbale dell’udienza, che RAGIONE_SOCIALE, non comparso, era dichiarato “assente”.
Con una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, Rv 283181 questa Sezione ha ritenuto che costituisce legittimo impedimento a comparir la sottoposizione dell’imputato, in relazione al reato per cui si proced misura dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui la se l’ufficio giudiziario, sicché il giudice che procede, senza necessità di prev richiesta, è tenuto ad autorizzarlo ad allontanarsi dal comune di resid ovvero, in mancanza, a differire il processo ad altra data (cfr. nello senso, Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2022, Rv 283730; n. 26622 del 19/05/2022 Rv 283880).
Tale decisione è rappresentativa di un orientamento che può ormai dir consolidato e che prende le mosse dalla sentenza del 30.09.2021 con la qual le SS.UU., pur trattando del diverso caso dell’imputato ristretto agli a domiciliari per altra causa, ha avuto modo di osservare che “l’assenza costituire … chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipa ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa esser ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitar suo diritto” e “tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa di una limitazione della li personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in ma inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare” sicché “in tal caso incomb giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ult sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordiname conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinuncian Applicando tali principi al caso di specie non pare possa esservi dubbio alc sulla illegittimità della celebrazione del giudizio “in assenza” dell’im sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Aqui Terme per il f in relazione al quale si procede.
Ed infatti: a) la misura era certamente limitativa della libertà per dell’imputato il quale non poteva liberamente partecipare all’udienza processo di appello recandosi in un comune diverso da quello ove era obbligat a rimanere essendogli vietato di allontanarsene senza autorizzazione d giudice; b) il giudice procedente era certamente a conoscenza della esistenza un impedimento dell’Aru a recarsi in udienza trattandosi di misura cautel adottata proprio in quel procedimento; c) non risultava in alcun modo rinuncia dell’imputato a comparire all’udienza.
La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto prendere atto dell’esistenza di legittimo impedimento dell’Aru ad essere presente in udienza in quant sottoposto all’obbligo di dimora in Aqui Terme e, perciò, autorizzare l’impu ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, differire processo senza che tale iniziativa potesse essere subordinata ad una n prevista richiesta dell’imputato.
La celebrazione del processo nella assenza dell’imputato dichiarata nonostan l’esistenza di un impedimento legittimo comporta la nullità dell’udienza e d sentenza che la ha conclusa, che va dunque annullata con restituzione degli
ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona per l’ulteriore corso, tenuto conto che trattasi di annullamento per motivi processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04/07/2024