Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44570 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/04/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 24/01/2022 del Tribunale di Milano di condanna di NOME COGNOME alla pena due anni e due mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di ricettazione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) di un assegno non trasferibile.
Avverso l’indicata sentenza del 12/04/2023 della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’«erronea applicazione» dell’art. 420-ter cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello di Milano rigettato la richiesta – che era stata avanzata dal difensore all’udienza del 12 aprile 2023 in sede di accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti – di rinvio della stessa udienza per i legittimo impedimento della COGNOME a comparire in quanto detenuta per altra causa (nella Casa circondariale di Pozzuoli), al fine di consentire la presenza dell’imputata.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., «con particolare riferimento a quella di cui al n. 4».
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, nel confermare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe omesso di valutare le censure che, a tale riguardo, erano state avanzate nel proprio atto di appello, con il quale, in particolare, erano stati evidenziati, in senso favorevole alla concessione del richiesto beneficio, «il corretto comportamento processuale serbato dall’imputata» e «l’assenza di gravi precedenti idonei a ritenere la ricorrente meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche».
La ricorrente rappresenta inoltre che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto esserle riconosciute «quantomeno ai sensi dell’art. 62 c.p. n. 4», in considerazione del non particolare valore del bene che era stato ricettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. Come è stato rammentato dal pubblico ministero, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia (o in assenza), anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600-01).
I principi enunciati dall’appena citata sentenza COGNOME sono stati successivamente ribaditi da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01 – pronunciata con riferimento al caso dell’imputato agli arresti dorniciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto
di partecipare al giudizio camerale d’appello – la quale ha affermato il principio secondo cui, in tale giudizio, l’imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest’ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell’imputato ck presenziarvi, v’è l’obbligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.
Più di recente, nel superare ogni distinzione tra il trattamento riservato ai soggetti ristretti in carcere e i soggetti sottoposti alla misura coercitiva degli arrest domiciliari, Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 28280601, ha affermato il principio che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliar per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento a una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso.
1.2. Nel procedimento in esame, risulta che, all’udienza del 12 aprile 2023 davanti alla Corte d’appello di Milano, il difensore, in sede di acc:ertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, portò a conoscenza della stessa Corte d’appello la condizione di detenzione in carcere per altra causa alla quale era sottoposta l’imputata NOME COGNOMECOGNOME
L’acquisizione di detta notizia, convergendo chiaramente nel senso dell’esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell’imputata, in assenza di elementi che consentissero di ricondurre la sua mancata comparizione a una rinuncia a comparire, imponeva alla Corte d’appello di Milano di disporre la traduzione della COGNOME per l’udienza successiva.
Non avendo la stessa Corte d’appello disposto tale traduzione, dalla mancanza di essa è conseguito che il giudizio di appello è stato celebrato in assenza al di fuori delle condizioni che ciò legittimano.
La decisione assunta dalla Corte d’appello di Milano di negare la traduzione dell’imputata risulta, perciò, giuridicamente non corretta, con la conseguenza che si impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza di secondo grado e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso.
L’esame del secondo motivo resta assorbito dall’accogli mento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso il 05/10/2023.