Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Iglesias il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d’appello di Cagliari, Prima sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/10/2023, la Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza del 21/06/2021 del Tribunale di Cagliari con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusone ed C 516,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno.
Avverso tale sentenza del 03/10/2023 della Corte d’appello di Cagliari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 420-ter dello stesso codice, con la conseguente nullità della
sentenza impugnata a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
Il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Cagliari, all’udienza del 03/10/2023, che si era svolta “in presenza”, avrebbe erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato nonostante egli fosse detenuto per altra causa nella Casa circondariale di Sassari. Tale circostanza era nota alla stessa Corte d’appello di Cagliari e integrava un’ipotesi di legittimo impedimento dello stesso imputato la quale, in assenza di una sua rinuncia a comparire, ne avrebbe imposto la traduzione (o la predisposizione di mezzi di collegamento audiovisivo).
Da ciò la dedotta violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e l’asserita conseguente nullità della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato, sicché il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che, dall’esame degli atti – il quale è consentito ed è, anzi, doveroso attesa la natura processuale del vizio che è stato denunciato – risulta che il giudizio di appello si è svolto, all’udienza del 03/10/2023, “in presenza”, su richiesta del difensore.
Dall’esame degli atti processuali risulta altresì che: a) la citazione per giudizio di appello riportava che il COGNOME era «attualmente detenuto per altra causa presso Casa Circondariale “G. Bacchiddu” – Sassari»; b) la stessa citazione era stata notificata al COGNOME, il 01/06/2023, presso la suddetta Casa circondariale di Sassari; c) nel verbale dell’udienza del 03/10/2023 è indicato che il COGNOME era «detenuto per altra causa».
Da ciò discende che lo status detentionis dell’imputato era evidentemente noto al giudice di appello.
Ciò nonostante, lo stesso imputato – che non risulta fosse stato scarcerato (sul certificato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prodotto dal ricorrente è del resto indicata una scadenza pena definitiva il 29/05/2028) né avesse espresso la volontà di rinunciare a comparire (la quale non è registrata dalla sentenza impugnata, in cui, peraltro, il COGNOME è erroneamente indicato come «libero») – non è stato tradotto in udienza, con la conseguenza che egli è stato erroneamente dichiarato assente.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito che «’assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle qua il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento
dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da part dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare partecipazione dell’imputato non rinunciante» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 282806-01).
La nullità della dichiarazione di assenza (ex artt. 178, comma 1, lett. c, e 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 42657 del 11/10/2023, COGNOME, non massimata) rende invalidi, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., gli atti successiv alla stessa dichiarazione, compresa la sentenza che ha concluso il giudizio di appello.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per la celebrazione di un nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso il 18/09/2024.