Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5162 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 35670/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 18/02/1997 avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa NOME COGNOME che chiedeva disporsi l’annullameto senza rinvio dell’impugnata ordinanza e la ritrasmissione degli atti al Tribunale di Messina per il nuovo corso .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 settembre 2024 revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad NOME Giuseppe con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo l’ 8 novembre 2018, avendo NOME riportato condanna per delitto alla pena di anni due e mesi otto di reclusione con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo e irrevocabile il 27 febbraio 2018.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava violazione di norme procedurali stabilite a pena di nullità per non avere il Tribunale rinviato l’udienza nonostante il deposito di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.
L’istanza non risultava depositata nel fascicolo e, dunque, non veniva esaminata e l’udienza veniva tenuta ugualmente, nØ veniva accolta la successiva istanza di restituzione del termine.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.
Richiama il ricorrente un risalente orientamento delle SU di questa Corte secondo cui al giudice dell’esecuzione non Ł consentita a revoca della sospensione condizionale della pena quando le cause ostative alla concessione erano note al giudice della cognizione.
Rileva, poi, come sul tema si fosse profilato un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità risolto dalle Sezioni Unite con sent. n. 36460 /2024 nel senso di ritenere legittima in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164 co 4 cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione.
Il beneficio Ł stato concesso dal giudice del gravame ma non Ł emerso se il predetto giudice fosse o meno a conoscenza della precedente condanna.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo disporsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
1.1 Come risulta dagli atti – che la Corte ha potuto visionare stante la natura
processuale della questione dedotta – in data 16 settembre il difensore inviava via PEC l’istanza di rinvio per legittimo impedimento che risultava regolarmente depositata presso la cancelleria penale.
La medesima istanza, per un evidente disguido, perveniva agli atti e ivi veniva allegata solo il 24 settembre, successivamente all’udienza che si concludeva con l’ordinanza oggi impugnata, come da annotazione di Cancelleria sull’istanza stessa.
¨, dunque, evidente che per ragioni non imputabili al ricorrente il Tribunale di Messina non ha valutato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento, ritualmente e tempestivamente depositata, così dando luogo ad una nullità assoluta degli atti e, in particolare, dell’ordinanza assunta in esito all’udienza.
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2 – , Sentenza n. 42333 del 28/09/2023 Rv. 285301 – 01, in questo senso, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 265483)
L’ordinanza assunta in violazione degli artt. 178, lett. C) e 179 primo comma, cod. proc. pen. deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME