Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 127 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 127 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La Corte riteneva infondato l’unico motivo di gravame basato sull’assunto RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-ter cod. proc. pen. con il quale il difensore si era doluto del mancato rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 14/06/2021 nonostante fosse risultato il legittimo impedimento a comparire RAGIONE_SOCIALE‘imputato dovuto al suo
stato detentivo per altra causa, ritualmente rappresentato in apertura RAGIONE_SOCIALE‘udienza dal difensore e di cui il giudice di primo grado non aveva, invece, tenuto conto.
Osservava, in proposito, la Corte di appello che, sebbene l’imputato alla prima udienza del 14/06/2021 fosse risultato in stato di detenzione in carcere per altra causa, come tempestivamente rappresentato dal difensore, tuttavia in tale udienza si era proceduto solo all’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove richieste dalle parti, con rinvio per l’assunzione all’udienza del 17/01/2022, data nella quale il NOME era libero, come evincibile dal documento in atti del dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria. Egli, dunque, essendo comunque a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo in virtù RAGIONE_SOCIALEa elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio del dibattimento, ben avrebbe potuto essere presente alla suddetta udienza del 17/01/22, chiedendo, ove ancora sottoposto ad obbligo di dimora, l’autorizzazione a presenziare a quella udienza, che veniva comunque rinviata al 29/03/2022 per impedimento del difensore.
La Corte, dato atto che, nel caso di specie, la dichiarazione di assenza era avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., rigettava, tuttavia, l’eccezione di nullità in forza del disposto di c all”art. 604 cod. proc. pen., che stabilisce, al comma 5-bis, che in tali casi il giudice di appello dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, salvo però che risulti che l’imputato era a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non potendosi in tal caso né eccepirsi né rilevarsi la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Poiché era emersa tanto la conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo quanto la sua possibilità di comparire prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, l’eccezione di nullità doveva ritenersi infondata.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che le conclusioni cui è giunta la Corte di appello sono in netto contrasto con l’orientamento di legittimità in base al quale quando l’imputato risulti detenuto o comunque sottoposto ad una limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, essendo in tali casi in re ipsa la sussistenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stato di restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, deve, anche di ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, salvo il rifiuto RAGIONE_SOCIALEo stesso di assistere all’udienza, come stabilito espressamente dall’art. 420-quinquies cod. proc. pen. Affermazione,
questa, coerente con quanto già affermato, con riferimento al diverso istituto d contumacia, dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione con sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600.
Il ricorrente, richiamata la regola affermata dalla giurisprudenza di legittimità in forza RAGIONE_SOCIALEa quale l’obbligo di traduzione esiste solo nel caso in cu l’autorità giudiziaria venga a conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, anche quando l’imputato avrebbe potuto avvisare il giudice RAGIONE_SOCIALEa sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione, evidenzia che nel caso di specie risulta documentato, dal verbale di udienza del 14/06/2021, che il difensore ha informato RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzione il Tribunale che, ciononostante, non ha disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata, procedendo all’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Si è dunque verificata una lesione del diritto di difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello nel momento in cui ha valorizzato la circostanza che l’udienza celebrata in assenza era stata dedicata solo all’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove, con una sorta di indebita equiparazione ad una udienza di mero rinvio.
Disposta la trattazione del procedimento nelle forme RAGIONE_SOCIALEa procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, osservando che le conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO procuratore generale, incentrate sulla validità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione, risultano inconferenti rispetto ai mot di ricorso, che invece attengono alla celebrazione del processo in absentia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stato omesso il rinvio del processo nonostante fosse stato allegato un legittimo impedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME,
Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304).
Va, altresì, precisato che la questione posta con il ricorso, incentrata sulla violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni processuali relative alla celebrazione del processo in absentia, va affrontata a s ila luce RAGIONE_SOCIALEe disposizioni previgenti alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, avuto riguardo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 89 d.lgs. cit. in forza del quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla dat di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsias e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e RAGIONE_SOCIALEe norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
Nel caso di specie, alla data del 30/12/2022 il processo era pendente ed era già intervenuta, all’udienza del 14/06/2021, la dichiarazione di assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la corrispondenza alle emergenze in atti RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale operata dalla Corte di appello: risulta, infatti, che alla prima udienza svoltasi in data 14/06/2021 innanzi al Tribunale di Teramo il difensore ebbe a segnalare il legittimo impedimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dovuto allo stato di detenzione per altra causa, in effetti poi riscontrato dal documento in atti del RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, attestante che il NOME, arrestato il 29/04/2020, era stato rimesso in libertà con obblighi il 12/08/2021. Risulta altresì che il giudice di primo grado, pur dando atto a verbale RAGIONE_SOCIALE‘allegazione del difensore, ha omesso di disporre il rinvio del processo, celebrando l’udienza dedicata alla fase RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove.
Sul punto va ribadito, in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità, che lo stato di detenzione per altra causa, documentata o comunque, comunicata dal giudice procedente, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al giudice di disporre il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza e la traduzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘impedimento (Sez. U, Sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600-01).
Le Sezioni Unite NOME, nel ribadire tale orientamento anche in ipotesi di detenzione domiciliare, hanno chiarito, in proposito, che l’obbligo di procedere al rinvio e alla traduzione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, detenuto per altra causa, per la nuova udienza si realizza solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe regolare costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti, e che dunque è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione. Conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato è l’avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti con la conseguenza che, ove tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata in fatto dal difensore nel primo giudizio, abbia costituito specifico motivo di appello, la Corte di appello deve accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, NOME Rv. 282806).
A tale orientamento, formatosi nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina del processo in assenza precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/22, non si è uniformata l’impugnata sentenza.
La conclusione cui giunge la Corte di appello muove dall’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità, al caso di specie, RAGIONE_SOCIALEa vigente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 604 cod. proc. pen., il cui comma 5-bis stabilisce che «Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità del sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata».
La formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione, così come applicata dalla Corte di appello nel presente giudizio, è frutto RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/2022 che ha rimodulato l’intera disciplina del processo in absentia, sia quanto
ai presupposti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di assenza, resi ancor più rigorosi dal nuovo art. 420-bis cod. proc. pen., sia quanto al sistema dei rimedi, la cui spina dorsale è costituita dalla rimessione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata o in presenza di precisi presupposti che è onere RAGIONE_SOCIALE‘imputato dimostrare.
Ed è a questa complessiva rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa materia che si connettono, logicamente, le modifiche introdotte dall’art. 604 cod. proc. pen. che, nel ribadire la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado nei casi di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis cod. proc. pen., introduce, al comma 5-bis, specifiche preclusioni alla rilevabilità RAGIONE_SOCIALEa nullità in fase di appello, e dunque all’effetto di azzeramento del processo di primo grado, allo stesso tempo dettando una specifica disciplina per la rimessione nei termini anche in grado di appello ove ricorrano i presupposti previsti dal nuovo comma 5-ter.
Si spiega, dunque, la scelta del legislatore di introdurre la specifica disciplina transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. cit., che, quanto ai processi pende alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma, lega all’intervenuta dichiarazione di assenza secondo le regole previgenti l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEe disposizioni processuali in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
5. Nel caso di specie, l’imputato è stato dichiarato “libero assente” alla prima udienza celebratasi il 14/06/2021 e, in apertura RAGIONE_SOCIALEa medesima udienza, il difensore ha rappresentato lo stato di detenzione per altra causa di NOME, evidenziando, dunque, di fatto, l’irrituale instaurazione del contraddittorio, che ha costituito specifico motivo di appello.
In applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente dettata dall’art. 604, comma 5bis, primo periodo, applicabile nel caso di specie in forza RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria dettata dall’art. 89 d.lgs. 150/2022, la Corte di appello, essendo emersa la prova RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 420-ter cod. proc. pen., avrebbe dovuto, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEo specifico motivo di appello, dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
Va, dunque, smentita la correttezza RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità sollevata con l’atto di appello in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, consapevole RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo, prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, che costituisce, per quanto detto, conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘erronea individuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina processuale applicabile.
Per le considerazioni esposte ai punti che precedono, si impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l’impedimento era venuto a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Teramo, per l’ulteriore corso. Così deciso, 25/11/2025