Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46035 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46035 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nata a Curinga il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che chiede l’annullamento con rinvio limitatamente al sequestro delle quote societarie e la declaratoria di inammissibilità nel resto; udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, impugna l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima nella veste di socia titolare di quote azionarie della “RAGIONE_SOCIALE“
RAGIONE_SOCIALE per carenza di interesse in merito al sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro emesso il 10 gennaio 2023.
Il sequestro della citata società, che possiede la totalità di quote di altre compagini sociali che gestiscono – a loro volta – plurime attività economiche e sono intestatarie di beni mobili registrati e immobili, è strettamente collegato ad indagini che hanno riguardato, per quel che in questa sede rileva, l’operato di due soci della stessa (NOME e NOME COGNOME), ritenuti i reali gestori e titolari della “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, attraverso cui si ingerivano nelle forniture altra società (“Tui Magic Life”); secondo l’accusa, pertanto, detta compagine sarebbe stata strumentale alla realizzazione dei delitti di estorsione aggravata dalle modalità e dal metodo mafioso di cui ai capo 1.1) e L.1) dell’ordinanza che aveva portato all’emissione di misura cautelare nei confronti di numerosi soggetti ed al sequestro di plurimi beni.
Il Tribunale della cautela reale ha ritenuto che, avverso il provvedimento di sequestro preventivo della citata società, fosse legittimato a proporre riesame il solo rappresentante legale, unico soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sottoposti a vincolo reale.
La difesa di NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce assenza di motivazione in merito alla dedotta assoluta indeterminatezza dell’oggetto di sequestro preventivo.
Si osserva come il provvedimento di sequestro non espliciti con la necessaria precisione quali beni fossero stati sottoposti a sequestro, tenuto conto che il termine “società” contenuto nel provvedimento genetico riferito sia alla “RAGIONE_SOCIALE che alle società di cui questa deteneva le quote, non risulta conferente rispetto alla necessità del provvedimento ablatorio di vincolare l’azienda o i singoli beni alla medesima riconducibili, ovvero le quote, in tutto o in parte della compagine sociale ex art. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen..
L’espressione GLYPH “società” GLYPH utilizzato GLYPH dall’ordinanza, GLYPH inoltre, GLYPH si GLYPH rivela assolutamente indeterminato in quanto non tiene conto del fatto che la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” è una holding di tipo statico, titolare di quote di altre società, evenienza che avrebbe imposto di specificare quali fossero i soggetti titolari delle relative quote. Il dato risulta di particolare rilevanza proprio con riferimento alla ricorrente (ed alla relativa quota posseduta nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in quanto persona estranea alle indagini che hanno dato adito all’emissione della misura cautelare personale e reale.
Se il Tribunale avesse apprezzato che la ricorrente era titolare della quota specificamente sequestrata, avrebbe ritenuto sussistente l’interesse alla
rivendicazione di quanto di proprietà e, pertanto, legittimata ad adire il Tribunale per il riesame del sequestro.
2.2. La difesa deduce, altresì, l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano dato adito all’accoglimento delle richieste di riesame dei soggetti indagati, egualmente titolari di quote; il vincolo sui beni, allo stato, permane unicamente nei confronti della ricorrente che non risulta neppur indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo nella parte in cui censura la rilevata inammissibilità dell’istanza di riesame circa il sequestro, quantomeno della quota in capo alla COGNOME, evenienza che impone di annullare la decisione con rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché esamini il ricorso nel merito.
Seppure sussista – come anche osservato dal Tribunale del riesame giurisprudenza di legittimità secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735), deve osservarsi come, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha inteso richiedere la restituzione dei beni appartenenti alla società, quanto, più semplicemente, far valere la legittimazione derivante direttamente dall’art. 322 cod. proc. pen. secondo cui, possono proporre riesame anche nel merito «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice (…) la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (…)».
Questa Corte di cassazione, invero, ha già riconosciuto la legittimazione del titolare delle quote a richiederne la restituzione nell’ambito di società a responsabilità limitata sottoposta a sequestro in ragione dell’autonoma titolarità dei beni rappresentati proprio dalle quote; è stato evidenziato, infatti, che in ipotesi di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali (Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, NOME COGNOME, Rv. 280792).
Ed infatti, la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata costituisce un bene, nel senso dell’art. 810 cod. civ., di natura immateriale, equiparabile ai beni mobili ex art. 813, ultima parte, cod. civ., ed è, pertanto,
suscettibile di formare oggetto di diritti, essendo soggetta alla disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti che possono insorgere tra di esse sul medesimo bene: la quota sociale, infatti, inconferente che non se ne apprezzi la materialità, è connotata da un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio societario che essa rappresenta, e va configurata come oggetto unitario dei diritti facenti capo al socio che ne è titolare e non come un mero diritto di credito (Sez. 1 civile n. 6957 del 26/05/2000, Rv. 536950).
Come può rilevarsi dall’esame degli atti a cui questa Corte ha accesso in ragione della questione processuale dedotta, il provvedimento genetico, alle pagg. da 204 a 208, indica la sottoposizione a vincolo, dapprima, delle compagini sociali nella titolarità della “RAGIONE_SOCIALE“, attraverso le relative quote (“RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“), di cui espressamente dispone il sequestro dei singoli beni mobili ed immobili intestati alle stesse e, a seguire, della “RAGIONE_SOCIALE con l’indicazione dei singoli soci, delle relative quote e corrispondente percentuale e del rappresentante legale individuato nella persona di NOME.
La proprietà delle quote possedute dalla società (e non le quote della società per come possedute dai soci) costituiscono – a loro volta – i beni specificamente sottoposti a sequestro, unitamente alla stessa società che detiene le stesse. Come messo in evidenza dal ricorrente, la “RAGIONE_SOCIALE è una “holding statica” in quanto mera titolare delle quote attraverso cui controlla le altre società (tra le quali “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“).
Ovvio, allora, come si riveli non pertinente la giurisprudenza di legittimità enunciata dal Tribunale del riesame secondo cui il socio non è legittimato a richiedere la restituzione dei beni, visto che non risulta che la ricorrente, attraverso l’impugnazione cautelare ex art. 322 cod. proc. pen. abbia inteso circoscrivere l’oggetto della richiesta alla restituzione dei beni, nel caso di specie, corrispondenti alle quote delle compagini sociali che costituisce il patrimonio sociale della “RAGIONE_SOCIALE” (le quote di controllo delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“). La ricorrente, in quanto portatrice di un proprio, autonomo e concreto interesse ad agire, ha richiesto l’annullamento del sequestro preventivo che, qualora accordato, le avrebbe consentito di ottenere la restituzione quantomeno delle quote sociali di proprietà, al contrario di quanto avrebbe potuto fare la società (e, per essa, il suo legale rappresentante), che è invece titolare del patrimonio sociale e dei beni che lo compongono (Sez. 6 n. 714 del 19/02/1997, Rv. 208109) e quindi priva di un interesse alla restituzione delle quote sociali nella titolarità dei singoli soci.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, ravvisandosi un concreto interesse in capo alla ricorrente, socia titolare di quote della compagine sottoposta a vincolo, al riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro secondo quanto previsto dall’art. 322 cod. proc. pen., deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che deciderà il ricorso nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 26/10/2023.