Legittimazione Ricorso Sequestro: Chi ha il Diritto di Impugnare?
La questione della legittimazione al ricorso contro un sequestro è un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce chi ha il diritto di contestare un provvedimento che incide sulla disponibilità di un bene. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 24406/2024) offre chiarimenti fondamentali, distinguendo tra un interesse generico alla restituzione e una posizione giuridica qualificata, l’unica in grado di aprire le porte all’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla richiesta di riesame presentata da una società internazionale operante nel settore equestre avverso un ordine di indagine europeo che aveva portato al sequestro di un cavallo di pregio. Il provvedimento era stato emesso nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto per violazione dei doveri di custodia e furto.
La società ricorrente sosteneva di essere la legittima proprietaria dell’animale e chiedeva l’annullamento del sequestro. Tuttavia, la sua posizione era complessa: la proprietà del cavallo era già oggetto di una controversia civile e, fatto decisivo, al momento del sequestro penale, la società non aveva il possesso del bene, che era già stato sottoposto a un precedente sequestro in sede civile.
Il Tribunale del riesame di Torino aveva rigettato la richiesta, spingendo la società a presentare ricorso per Cassazione.
La Questione Giuridica sulla Legittimazione Ricorso Sequestro
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 325 del codice di procedura penale. La norma individua i soggetti legittimati a proporre ricorso avverso i provvedimenti di sequestro, includendo, oltre al pubblico ministero e all’indagato, anche “la persona cui le cose sequestrate devono essere restituite”.
Il quesito è: chi rientra in questa categoria? Qualunque soggetto che vanti un interesse, anche solo potenziale, alla restituzione del bene, oppure solo colui che detiene una posizione giuridica soggettiva, concreta e tutelabile?
La Corte di Cassazione è stata chiamata a definire i contorni di questa legittimazione al ricorso contro il sequestro, per evitare un’eccessiva dilatazione del diritto di impugnazione a soggetti con un interesse di mero fatto.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e rigorosa. Secondo i giudici, la “persona che avrebbe diritto alla restituzione” non è un soggetto qualsiasi con un interesse generico, ma solo colui che vanta:
1. Un diritto soggettivo autonomamente tutelabile: Può essere un diritto reale (come la proprietà) o anche un diritto personale.
2. Una situazione di mero rapporto di fatto tutelata dall’ordinamento: È il caso del possesso, che conferisce al possessore il potere di agire in modo autonomo per difendere la sua posizione.
Nel caso di specie, la società ricorrente non rientrava in nessuna di queste categorie. La Corte ha evidenziato due punti cruciali:
* Controversia sulla proprietà: L’esistenza di una lite giudiziaria sulla titolarità del bene rendeva incerto il suo diritto di proprietà. Il giudice penale, di fronte a una simile controversia, non può decidere nel merito ma deve mantenere il sequestro e rimettere la questione al giudice civile competente.
* Mancanza di possesso: Al momento del sequestro penale, la società non aveva la disponibilità materiale del cavallo. Di conseguenza, anche se il sequestro fosse stato annullato, il bene non le sarebbe stato restituito. Questo elemento ha reso evidente la mancanza di un interesse concreto e attuale alla restituzione, requisito fondamentale per la legittimazione.
La Corte ha quindi concluso che l’interesse della società era solo potenziale e astratto, non sufficiente a giustificare un’impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per contestare un sequestro penale non basta affermare di essere il proprietario di un bene, soprattutto se tale diritto è contestato e non si ha il possesso. È necessario dimostrare una posizione giuridica qualificata, un “diritto alla restituzione” concreto e attuale. Questa decisione rafforza la distinzione tra il procedimento penale, finalizzato all’accertamento di reati, e quello civile, destinato a risolvere le controversie sulla proprietà. Chi si trova in una situazione simile deve prima risolvere la questione proprietaria in sede civile per poter poi, eventualmente, far valere i propri diritti anche in ambito penale. La Corte, pur dichiarando l’inammissibilità, non ha condannato la società al pagamento di una sanzione pecuniaria, riconoscendo che la decisione del Tribunale del riesame nel merito (anziché sulla legittimazione) avrebbe potuto indurre in errore la ricorrente.
Chi può presentare ricorso contro un provvedimento di sequestro penale?
Secondo la Corte, il ricorso può essere presentato, oltre che dall’indagato e dal PM, solo dalla persona che ha un diritto soggettivo (reale o personale) o una situazione di fatto tutelata (come il possesso) che le darebbe diritto alla restituzione del bene in caso di annullamento del sequestro.
Cosa succede se la proprietà del bene sequestrato è oggetto di una controversia civile?
Se il giudice penale accerta l’esistenza di una controversia sulla proprietà del bene, deve mantenere il sequestro e rimettere le parti davanti al giudice civile competente per la risoluzione della disputa. La decisione del giudice penale in tal senso non è impugnabile.
La mancanza di possesso del bene al momento del sequestro influisce sul diritto di ricorso?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha stabilito che la mancanza di possesso al momento del sequestro esclude la legittimazione a ricorrere, perché anche in caso di dissequestro il bene non verrebbe restituito a chi non ne aveva la disponibilità materiale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 01/02/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell’istante, AVV_NOTAIO, che insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 1° febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 5 febbraio) ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (da ora “RAGIONE_SOCIALE“) avverso l’ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo (“RAGIONE_SOCIALE“) in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 388 c 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico di COGNOME NOMENOME per aver il predetto violato i dove
cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all’imputato – e quindi anche all’indaga sensi dell’art. 61 cod. proc. pen. – anche “alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite”.
In merito a tale ultima qualità, va chiarito che “la persona che avrebbe diritto restituzione”, legittimata dunque, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricors cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni soggetto che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quello che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall’ordinamento con l’attribuzione d potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della amministrazione pubblica che ha costituito il rapporto possessorio.
Nel caso di specie, la società ricorrente non vanta tale interesse qualificato in quanto pacifico che sussiste controversia sulla proprietà del cavallo e che la BGS all’atto del sequest civile non aveva il possesso dell’animale successivamente sottoposto a sequestro probatorio penale e, dunque, in ogni caso, dall’eventuale dissequestro in questa sede non potrebbe conseguire la restituzione del bene alla ricorrente.
2.2. Neppure può ritenersi che tale legittimazione possa derivare dalle previsioni dell’a 324 cod. proc. pen. Infatti, da un lato, il giudice penale al quale venga chiesta la restitu delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse e rimetta gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grad la risoluzione della stessa, deve comunque mantenere il sequestro penale (Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, P.o. in proc. Guadagnino Rv. 264532 – 01); dall’altro lato, la decisione del Giudic penale di disporre o meno in tale senso è inoppugnabile (Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259981 – 01).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna della predetta al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Considerato che il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame – che ha giudicato nel merito la impugnazione dell’ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo – non si ravvisano profili di colpa ne proposizione della presente impugnazione di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024
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