Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2389 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
NOME nata a Baja (Ungheria) il 29/06/1967;
NOME nato a Felsoszentivan (Ungheria) il 15/07/1060;
NOME nata in Ungheria il 06/04/1987
avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Udine del 03/06/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 3 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Udine rigettava la richies di riesame proposta da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Udine in data 9 maggio 2024, avente ad oggetto l’autocarro motrice tg. TARGA_VEICOLO, rimorchio tg. AAKC286 e 28 cisterne in plastica contenenti 22.680 kg. di liquido, in riferimento al reato di cui agli articoli 40 e 49 504/1995.
Avverso l’ordinanza gli indagati propongono, tramite il comune difensore di fiducia, ricor congiunto per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Preliminarmente, i ricorrenti evidenziano di non avere contestato il fumus commissi delicti · on per prestare acquiescenza, ma solo perché, trattandosi di fase cautelare, i margini d impugnazione erano esigui.
Evidenziano poi che non è corretto affermare, come fa l’ordinanza impugnata, che in caso di dissequestro il bene tornerebbe in possesso degli istanti, in quanto l’istanza era finalizzata restituzione dei mezzi alla proprietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per carenza di legittimazione ad agire.
Quanto alla COGNOME RAGIONE_SOCIALE. della società conduttrice del mezzo, è senz’altro vero che la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che in tema di sequestro preventivo, proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione finanziaria a terzi, è legittimato a prop istanza di riesame, in quanto la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all’adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene (Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, R . v. 252030 – 01; Sei. 1, n. 44516 del 16705/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253828 – 01 Sez. 3, n. 44901 del 09/02/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 267921 – 01).
Tuttavia, si è anche detto, con motivazione che il Collegio condivide e ribadisce, che «l società che ha concesso in leasing il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legi ad impugnare il rigetto dell’istanza di dissequestro e ad ottenere la restituzione del bene qual sia in buona fede ed estranea al reato» (Sez. 3, n. 1475 del 22/11/2012, dep. 2013, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 254336 – 01; Sez. 4, n. 39777 del 07/06/2012, Oleanu, Rv. 253721 – 01).
Nel caso di specie, la ricorrente nulla deduce in riferimento alla condizione di perso .estranea al reato e in buona fede della medesima società, condizione necessaria affinché possa essere esclusa la confisca, da disporsi obbligatoriamente ai sensi del combinato disposto degl articoli 44, comma 1, d.lgs. 504/1995, e 301, comma 1, d.P.R. 43/1973 (ora art. 94, comma 1, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141), con conseguente genericità della doglianza.
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Quanto a COGNOME e COGNOME conduttrice del mezzorautista accompagnatore, i due sono totalmente privi di legittimazione e anche di interesse ad agire, non vantando alcun diritto r o personale di godimento sul bene.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, il difensore risult privo di procura speciale rilasciata della società di leasing, per cui non ha alcuna legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro.
I ricorsi non possono quindi che essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 61 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2024.