Legittimazione nel Ricorso Penale: L’Importanza di Essere la Parte Corretta
Nel complesso mondo della procedura penale, i requisiti formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la legittimazione nel ricorso penale, ovvero il diritto di agire in giudizio. La vicenda analizzata riguarda un ricorso dichiarato inammissibile perché presentato dalla persona sbagliata, un errore che ha impedito ai giudici di esaminare il merito della questione.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Revisione Finito Male
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna per rapina, divenuta definitiva. Nell’interesse del condannato, viene presentata un’istanza di revisione alla Corte di Appello, basata su presunte nuove prove. La Corte di Appello, tuttavia, dichiara l’istanza inammissibile.
Contro questa decisione, viene proposto ricorso per Cassazione. Qui emerge il nodo cruciale della questione: il ricorso non viene presentato dal condannato, né da un avvocato in sua rappresentanza, ma da un legale che agisce come procuratore speciale del fratello del condannato. Sebbene il fratello, in qualità di ‘prossimo congiunto’, avesse il diritto di presentare egli stesso l’istanza di revisione, l’appello successivo è stato mosso in suo nome, e non per conto del diretto interessato, ovvero il soggetto condannato.
La Decisione della Corte: un difetto di legittimazione nel ricorso penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un vizio insanabile. I giudici hanno sottolineato che, al di là del fatto che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine di quindici giorni, il problema dirimente era la mancanza di corrispondenza tra la parte che aveva promosso l’azione originaria (il condannato) e la parte che ha presentato il successivo ricorso (il fratello).
In sostanza, l’istanza di revisione era stata trattata come se provenisse dal condannato, mentre il ricorso per Cassazione è stato presentato in nome e per conto del fratello. Questa discrepanza ha comportato un difetto di legittimazione nel ricorso penale, rendendo l’atto nullo e impedendo qualsiasi valutazione sulle ragioni di merito.
Le Motivazioni della Corte: La Rigorosa Corrispondenza Soggettiva nel Processo
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura: la necessaria corrispondenza soggettiva tra chi è parte nel procedimento e chi esercita il diritto di impugnazione. L’ordinamento processuale penale stabilisce chiaramente chi sono i soggetti titolati a impugnare un provvedimento. Sebbene l’art. 632 c.p.p. consenta a un prossimo congiunto di presentare istanza di revisione, l’esercizio di tale diritto deve essere chiaro e coerente in tutte le fasi del giudizio.
Nel caso di specie, si è verificata una confusione dei ruoli. L’istanza di revisione era riferibile al condannato, ma il ricorso è stato presentato dal fratello come se fosse lui stesso il titolare del diritto di impugnazione. La Corte ha stabilito che non è possibile sanare questa ‘non corrispondenza tra colui in nome del quale, pur erroneamente, era stata presentata l’istanza e colui in rappresentanza del quale è stato presentato il ricorso’. Di conseguenza, il fratello, in questo specifico contesto, non aveva la legittimazione per agire, e il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Presentazione dei Ricorsi
Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. L’identificazione corretta del soggetto legittimato a presentare un’istanza o un’impugnazione è un requisito imprescindibile. Un errore su questo punto può vanificare ogni sforzo, portando a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame nel merito. La sentenza evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per navigare le complesse regole procedurali, assicurandosi che ogni atto processuale sia formalmente corretto e presentato dalla parte che ne ha pieno titolo. In caso contrario, anche le migliori argomentazioni rischiano di non essere mai ascoltate.
Chi può presentare una richiesta di revisione di una condanna penale?
Secondo la legge (art. 632 c.p.p.), la richiesta di revisione può essere presentata dal condannato o da un suo ‘prossimo congiunto’, come ad esempio un fratello.
Perché il ricorso del fratello è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un ‘difetto di legittimazione’. Sebbene l’istanza di revisione fosse stata trattata come un atto del condannato, il successivo ricorso per Cassazione è stato presentato in nome del fratello. Questa mancata corrispondenza tra la parte originaria e la parte che ha impugnato ha reso il ricorso nullo.
Qual è la conseguenza di un errore nell’identificazione della parte che presenta il ricorso?
Un errore di questo tipo porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito della questione (le ragioni dell’impugnazione), ma lo respingono per un vizio formale. La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24674 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso presentato da
COGNOME nato il 25/04/1984 a Elbasan (Albania)
NOME COGNOME nato il 08/11/1990 Elbasan (Albania)
avverso l’ordinanza in data 9 gennaio 2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna pronunciata per il delitto di rapina nei confronti del predetto dal Tribunale di Udine in data 24 novembre 2015, confermata dalla Corte di appello di Trieste e infine divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ha presentato ricorso l’Avv. NOME COGNOME qualificatosi come procuratore speciale di NOME COGNOME fratello di NOME COGNOME
Deduce che sussistevano i presupposti per la revisione alla luce della nuova prova costituita dalle dichiarazioni acquisite, che possedevano i caratteri necessari per imporre una nuova valutazione.
Inoltre, avrebbe dovuto essere dato conto del contrasto tra le sentenze di primo e secondo grado in ordine alla posizione di COGNOME.
3. Il ricorso è inammissibile.
Al di là del fatto che lo stesso è stato presentato in data 7 febbraio 2025, a fronte di avviso di deposito comunicato al difensore, anche nell’interesse di Gjini COGNOME, in data 15 gennaio 2025, da ciò discendendo che il ricorso è stato presentato oltre il termine di giorni quindici, applicabile in relazione all’ordinanz impugnata, è comunque dirimente la circostanza che l’originaria istanza, al di là di chi avesse rilasciato procura, era stata presentata -e poi trattata dalla Corte territoriale- come riferibile a NOME COGNOME cioè al soggetto condannato, e non come riferibile al fratello NOME COGNOME che pur avrebbe potuto direttamente presentarla quale prossimo congiunto, ai sensi dell’art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Orbene, poiché il ricorso, pur nell’interesse ultimo di NOME COGNOME, cioè del soggetto condannato, è stato tuttavia presentato dal difensore qualificatosi come procuratore speciale di NOME COGNOME, deve ritenersi che non sia ravvisabile corrispondenza tra colui in nome del quale, pur erroneamente, era stata presentata l’istanza e colui in rappresentanza del quale è stato presentato il ricorso, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in concreto di NOME COGNOME.
Si tratta di un profilo di inammissibilità che può essere rilevato de plano, conseguendone la condanna del solo NOME COGNOME cui è in concreto ascrivibile l’iniziativa, al pagamento ,delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il solo NOME COGNOME al pagament delle spese processuali.
Così deciso il 30/04/2025