Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24674 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso presentato da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Elbasan (Albania)
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA Elbasan (Albania)
avverso l’ordinanza in data 9 gennaio 2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna pronunciata per il delitto di rapina nei confronti del predetto dal Tribunale di Udine in data 24 novembre 2015, confermata dalla Corte di appello di Trieste e infine divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ha presentato ricorso l’AVV_NOTAIO, qualificatosi come procuratore speciale di NOME, fratello di NOME.
Deduce che sussistevano i presupposti per la revisione alla luce della nuova prova costituita dalle dichiarazioni acquisite, che possedevano i caratteri necessari per imporre una nuova valutazione.
Inoltre, avrebbe dovuto essere dato conto del contrasto tra le sentenze di primo e secondo grado in ordine alla posizione di COGNOME.
3. Il ricorso è inammissibile.
Al di là del fatto che lo stesso è stato presentato in data 7 febbraio 2025, a fronte di avviso di deposito comunicato al difensore, anche nell’interesse di NOME COGNOME, in data 15 gennaio 2025, da ciò discendendo che il ricorso è stato presentato oltre il termine di giorni quindici, applicabile in relazione all’ordinanz impugnata, è comunque dirimente la circostanza che l’originaria istanza, al di là di chi avesse rilasciato procura, era stata presentata -e poi trattata dalla Corte territoriale- come riferibile a NOME COGNOME, cioè al soggetto condannato, e non come riferibile al fratello NOME COGNOME, che pur avrebbe potuto direttamente presentarla quale prossimo congiunto, ai sensi dell’art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Orbene, poiché il ricorso, pur nell’interesse ultimo di NOME COGNOME, cioè del soggetto condannato, è stato tuttavia presentato dal difensore qualificatosi come procuratore speciale di NOME COGNOME, deve ritenersi che non sia ravvisabile corrispondenza tra colui in nome del quale, pur erroneamente, era stata presentata l’istanza e colui in rappresentanza del quale è stato presentato il ricorso, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in concreto di NOME COGNOME.
Si tratta di un profilo di inammissibilità che può essere rilevato de plano, conseguendone la condanna del solo NOME COGNOME, cui è in concreto ascrivibile l’iniziativa, al pagamento ,delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il solo NOME al pagament delle spese processuali.
Così deciso il 30/04/2025