Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23905 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Cagliari il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 35/2024 in data 12/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 febbraio 2024 la Corte di Appello di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta 2 febbraio 2024 del Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte
di Appello RAGIONE_SOCIALE medesima città finalizzata ad ottenere la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente (ex art. 11 I. 146/2006 e 12-sexies d.l. n. 306/1992, ora art. 240-bis cod. pen.) dell’autovettura Fiat mod. 500 Abarth, originariamente immatricolata in Italia ed a suo tempo acquistata da NOME COGNOME, soggetto condannato per violazioni RAGIONE_SOCIALE legge sugli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90) con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari in data 21 gennaio 2022 (irrevocabile dal 7 novembre 2023).
Le vicende relative alla predetta autovettura possono essere sinteticamente ricostruite come segue:
all’esito del giudizio di merito era stata – tra l’altro – disposta la confisca anche per equivalente, di tutti i beni mobili registrati facenti capo all’imputato NOME COGNOME;
il Procuratore Generale di Cagliari, competente per l’esecuzione ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen. individuava quale bene integrante il compendio acquisibile anche l’autovettura sopra menzionata;
il veicolo non veniva materialmente rinvenuto in possesso del COGNOME e quindi lo stesso veniva inserito nella banca dati RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE come “oggetto di ricerca”;
il 17 dicembre 2022 gli organi di cooperazione internazionale di polizia ricevevano comunicazione che l’autovettura era stata rinvenuta a Barcellona e che la stessa risultava reimmatricolata in Spagna già dal 12 giugno 2013, quindi in data anteriore sia alla data di emissione del provvedimento di sequestro preventivo che a quella di inserimento RAGIONE_SOCIALE ricerca del mezzo nelle banche dati di polizia;
con ordinanza in data 23 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, su istanza dell’amministratore giudiziario, autorizzava il recupero del veicolo in Spagna e la sua nuova immatricolazione in Italia;
l’attuale intestataria dell’autovettura è tale NOME COGNOME COGNOME che appare avere acquistato in buona fede il veicolo in data 31 ottobre 2017 da tale NOME COGNOME NOME il che porta a ritenere che il COGNOME in epoca anteriore a tale data aveva ceduto a terzi il veicolo omettendo di darne comunicazione agli Uffici nazionali competenti e di seguire l’iter per il passaggio di proprietà previsto dalla legge.
Alla luce di quanto emerso il Procuratore generale chiedeva alla Corte di appello di revocare la confisca e di disporre la radiazione del veicolo dal P.R.A. RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE Veicoli stante l’intervenuta esportazione e nuova immatricolazione dello stesso in Spagna.
Come detto, la Corte di appello, con l’ordinanza impugnata dichiarava inammissibile la richiesta del Procuratore generale ritenendo che l’unica persona legittimata a richiedere la revoca del provvedimento ablativo e la restituzione del veicolo sia solo l’attuale intestataria NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale, deducendo con motivo unico la violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale (art. 606, comma 1 lett. b, in relazione agli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.).
Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha errato allorquando ha affermato che il Procuratore Generale è privo di legittimazione a chiedere la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca del veicolo posto che solo il terzo titolare del bene estraneo al reato ed al giudizio vanterebbe un concreto interesse personale e diretto a proporre istanza di restituzione al giudice dell’esecuzione, facendo valere le proprie doglianze di merito nel contraddittorio e provando la legittima acquisizione del bene stesso ovvero l’assenza di una sua fittizia intestazione.
Osserva il ricorrente che la legittimazione a richiedere la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca del bene competerebbe anche al Pubblico RAGIONE_SOCIALE al quale l’ordinamento assegna una funzione generale di “garante RAGIONE_SOCIALE legalità” e, nello specifico, RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione degli istituti processuali e sostanziali nella materia penale, quale è, fra gli altri, anche la confisca obbligatoria per equivalente prevista dall’art. 240-bis cod. pen.
Non sarebbe al riguardo né rilevante, né decisiva la circostanza che l’attuale intestataria dell’autovettura non abbia formulato alcuna istanza finalizzata ad ottenere la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca dato che, come risulta dagli atti, il provvedimento ablatorio non è ancora stato eseguito e la signora NOME COGNOME ha ancora la disponibilità del predetto veicolo.
A ciò si aggiunge – prosegue il ricorrente – che è emerso dagli atti che:
la signora COGNOME ha legittimamente acquistato il veicolo da altro cittadino spagnolo esercente attività di vendita o di rivendita di autovetture e quindi da soggetto diverso dal condannato COGNOME;
il veicolo risulta regolarmente immatricolato in Spagna”
l’acquisto del veicolo è avvenuto prima che i dati di ricerca del mezzo oggetto di confisca da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana fossero inseriti nelle banche dati di polizia legate al RAGIONE_SOCIALE.
Conclude il ricorrente che, anche sulla base di consolidata giurisprudenza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE è legittimato alla «affermazione RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge» penale e sostanziale il che consente anche di rispettare criteri di economia processuale, di evitare la legittima reazione legale RAGIONE_SOCIALE proprietaria del veicolo così come di evitare una presa di posizione critica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE del Regno di Spagna che potrebbe avere titolo per inoltrare al RAGIONE_SOCIALE una formale protesta per essere stato disposto ed eseguito un provvedimento ablativo non consentito, foriero di conseguenza patrimoniali negative per la terza interessata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva la Corte che l’art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario) espressamente dispone che «Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia …».
Principio immanente nel nostro codice di procedura penale è, quindi, quello dell’interesse del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ad ottenere una corretta e sollecita applicazione RAGIONE_SOCIALE legge.
Detto principio ha trovato conforto in numerose pronunce di questa Corte di legittimità ed in particolare in due pronunce delle Sezioni Unite nella prima delle quali (Sez. U. n. 9616 del 1995, Rv. 202018) è stato testualmente enunciato il seguente principio di diritto: «Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri RAGIONE_SOCIALE concretezza e dell’attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole».
La seconda pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 42 del 1995, Rv. 203093), a corollario di quanto già affermato, ha ulteriormente chiarito che «L’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente
raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole».
E’ ben vero che le due pronunce citate e molte altre conformi che ne sono seguite fanno espresso richiamo all’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. così come è vero che il comma 4-bis (introdotto con l’art. 1, comma 1, del d.lvo n. 11/2018) del medesimo articolo di legge prevede la possibilità del pubblico ministero di proporre «impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione», disposizione dalla quale si evince un’indubbia tendenza rispetto alla disposizione previgente a restringere i poteri impugnatori dell’organo di pubblica accusa sia con riguardo alle modalità di azione che con riguardo alla limitazione del potenziale soggetto beneficiario, ciò tuttavia non impedisce di esportare in bonam partem e vista l’assoluta particolarità del caso il principio generale enunciato dalle Sezioni Unite anche alla possibilità per il Pubblico RAGIONE_SOCIALE di chiedere alla Corte di appello la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca de qua.
Partendo, infatti, dal principio che «In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell’ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni RAGIONE_SOCIALE confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Rv. 285695) deve essere evidenziata la particolarità del caso in esame nel quale, come già in parte evidenziato dallo stesso ricorrente:
ci si trova in presenza di un veicolo individuato all’estero ma non ancora attinto materialmente dal provvedimento ablativo;
l’attuale intestataria non risulta avere avuto contatti con il condannato COGNOME ed ha acquistato il veicolo immatricolato in Spagna da un venditore autorizzato il che, in assenza di elementi contrari, lascia presumere la sua buona fede;
appare più che ragionevole ritenere che qualora il provvedimento di confisca venisse eseguito e qualora la signora COGNOME avanzasse una richiesta di restituzione, la stessa sarebbe accolta;
l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE confisca del veicolo e la conseguente procedura per ottenere la revoca del provvedimento impegnerebbero inutilmente l’Autorità Giudiziaria italiana ed imporrebbero un onere ingiustificato alla stessa cittadina straniera.
Alla luce di quanto evidenziato risultano sussistere in capo al Pubblico RAGIONE_SOCIALE richiedente gli elementi non solo per una possibile azione finalizzata a garantire l’osservanza delle leggi ma anche la pronta e regolare amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 dell’Ordinamento Giudiziario.
L’interesse ad agire del Pubblico RAGIONE_SOCIALE era quindi concreto ed attuale, oltre che indubbiamente finalizzato ad ottenere un provvedimento favorevole alla legittima proprietaria del veicolo.
La legittimazione dell’organo RAGIONE_SOCIALE Pubblica Accusa a richiedere alla Corte di appello la revoca del provvedimento di confisca dell’autovettura deve quindi ritenersi sussistente.
Quando detto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6 giugno 2024.