Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa COGNOME NOMECOGNOME nato il 21/10/1936 a Paternò
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
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Ritenuto che con provvedimento del 30 settembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Catania non ha convalidato il sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero in via d’urgenza e ha rigetta la richiesta di sequestro avanzata successivamente dallo stesso pubblico ministero, rilevando la insussistenza del fumus in relazione al reato di turbativa d’asta, aggravata dal metodo mafioso, contestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME;
che la persona offesa, NOME COGNOME tramite il suo difensore ha proposto appello avverso il provvedimento del G.i.p. di cui ha eccepito l’abnormità per non aver considerato la sussistenza : r lei gravi indizi del reato nei confronti degli indagati;
che il Tribunale di Catania, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello; che contro l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, rivendicando la sua posizione di persona offesa e contestando la motivazione del provvedimento in relazione alla ritenuta insussistenza del reato;
considerato che la persona offesa non è legittimata a proporre il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale sia stata disattesa la richiesta di sequestro preventivo formulata pubblico ministero;
che, infatti, l’art. 568, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che il diritto ad impugnare s soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre l’art. 591 cod. pro pen. prevede, al comma 2, coordinato con il comma 1, lett. a), l’inammissibili dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio, nell’ipotesi che sia proposta da chi non è legitti che, inoltre, l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in sintonia con la previsione di cui all’a -bis, comma 1, cod. proc. pen. relativa all’appello, individua i soggetti legittimati a propo ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, conferendo il corrispondente diritto al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore, alla persona cui le cose sono sequestrate e a “quella che avrebbe diritto alla loro restituzione”;
che una lettura logico-sistematica della disposizione consente di affermare che la legittimazion della “persona alla quale le cose sono state sequestrate” e della “persona che avrebbe diritto al restituzione” presuppone che un provvedimento di sequestro sia stato adottato, perché solo in tal caso è apprezzabile l’interesse di tali soggetti a contrastare la legittimità del provvedim per conseguire la restituzione del bene;
che, non può fondatamente ritenersi, stante la testuale previsione della disposizione in esame, che la legittimazione all’impugnazione sia correlata al diritto di un determinato soggetto conseguire la restituzione dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo disattesa d giudice;
considerato, peraltro, che il sequestro preventivo, in quanto misura cautelare reale, è adottato dal giudice su richiesta del pubblico ministero, sicché la legittimazione a impugnare da parte de predetti soggetti privati anche nell’ipotesi finalizzata, come quella in esame, a contrasta rigetto della richiesta di sequestro preventivo implicherebbe una sorta di surroga del poter esclusivo del pubblico ministero, unico soggetto portatore dell’interesse dello Stato di persegui le attività criminose e, in tale veste, il solo legittimato a chiedere al giudice l’adozio cautela reale onde evitare “che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato po aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 cod. proc. pen.);
ritenuto, quindi, che dal coordinato disposto degli artt. 321 e 322-bis, comma 1, cod. proc. pen. deve dedursi, nel caso in cui la richiesta di sequestro venga disattesa, la titolarità del di
proporre le relative impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) spetta esclusivamente al pubblico ministero, non avendo il legislatore inteso conferire analogo potere ad altri sogget
che potrebbero vantare, come la persona offesa, interessi di natura risarcitoria sulle cos suscettibili di essere sequestrate;
che tali interessi possono trovare tutela nell’ambito della normativa civilistica, attivando ricorrano i presupposti di legge, le apposite azioni anche di natura cautelare e non cer
strumentalizzando il sequestro preventivo, che persegue ben altre finalità;
infine, che si tratta di principi consolidati e affermati da una giurisprudenza univoca (
rilevato,
Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, p.o. in proc. Forti e Sez. 6, n. 35160 del 09/07/2009, p.o.
proc. COGNOME), che ha sempre affermato il difetto di legittimazione della persona offesa a impugnare il provvedimento con cui il giudice disattende la richiesta di sequestro preventivo
che per questo appare giustificata la procedura senza formalità prevista dall’art. 610, comma 5- cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
bis
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 aprile 2025.