Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4125 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta, ex art. 671 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti giudicati con tredici sentenze definitive, provvedendo alla rideterminazione della complessiva pena irrogata al condannato.
Considerato che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello de L’Aquila, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio della motivazione.
Ritenuto, che l’impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) perché proposta da soggetto non legittimato, prevalendo tale declaratoria su ogni diversa statuizione. Considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di Giudice dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il Pubblico ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo e che tale principio vale qualunque sia il vizio dedotto, quindi anche se si denuncia, come nel caso di specie, l’incompetenza funzionale del Giudice dell’esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 – 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, COGNOME COGNOME, Rv. 254224-01).
Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, COGNOME, Rv. 23598101).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/12/2025