Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 13 giugno 2023, il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, disponeva non luogo a provvedere sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni’) dal difensore d! NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputate nel procedimento R.G. Trib. n. 372/21, stante l’intempestività e l’aspecificità della comunicazione e RAGIONE_SOCIALE allegati.
Con la predetta istanza, presentata a seguito dell’udienza celebratasi in data 12 giugno 2023, l’AVV_NOTAIO chiedeva che il Tribunale provvedesse all’eliminazione dal verbale della segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE disposta nei suoi confronti per abbandono di difesa, alla luce del legittimo impedimento rappresentato dall’evento alluvionale, che, avendo colpito anche il suo Comune di residenza, gli aveva impedito di presenziare all’udienza e di depositare nel termine istanza di rinvio.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Novara propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di un apparato argomentativo idoneo, in termini di coerenza, completezza e ragionevolezza, a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione alla sua proposizione in capo al ricorrente e perché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile.
3.1 E’ opportuno rammentare che, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni stabilito, sotto il profilo soggettivo, dall’art. 568, comma 3, cod. proc pen., l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, attribuisce al difensore dell’imputato un autonomo potere di impugnazione, a condizione che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine (Sez. 3, n. 15465 del 10/02/2016, R., Rv. 266781); tuttavia, in virtù del principio di unicità del relativo diritto, l’impugnazione – come recita la stessa rubrica – continua ad essere quella dell’imputato, considerato altresì che è quest’ultimo che ne subisce gli effetti, rimanendo la parte del giudizio di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011; SE?2. U., n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472).
Orbene, nel caso di specie, non è configurabile in capo al ricorrente la astratta titolarità del diritto di impugnazione, giacché, sebbene il COGNOME abbia svolto la funzione di difensore di fiducia delle imputate nel procedimento che ha occasioNOME il provvedimento impugNOME, il ricorso non è da lui proposto in qualità di difensore e, quindi, in esecuzione del mandato difensivo conferitogli con la nomina e nell’interesse delle imputate, bensì per conto proprio, a mezzo di procuratore speciale da lui specificamente nomiNOME, pur non essendo titolare di un interesse relativo al presente processo, ulteriore rispetto a quello afferente alla difesa tecnica rappresentata.
3.2 Va altresì considerato che in relazione all’interesse RAGIONE_SOCIALE assistiti, a mente dell’art. 586 cod. proc. pen., le ordinanze emesse nel corso RAGIONE_SOCIALE atti preliminari ovvero nel dibattimento – quale è quella in rassegna – possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza che definisce il grado di giudizio – ad esclusione dei casi tassativamente previsti in materia di libertà personale ovvero di permanenza del vincolo del sequestro (Sez. 7, ord. n. 27733 del 10/12/2021, dep. 2022, non mass.) salvo che diano luogo a provvedimenti abnormi (Sez. 5, n. 24898 del 27/02/2018, non mass.), il che, nel caso di specie, non risulta neppure dedotto dal ricorrente.
3.3 Pertanto, l’interesse a far valere la legittimità dell’impedimento in relazione alla posizione delle assistite potrà rifluire solo nell’impugnazione della sentenza, quello del difensore medesimo, in relazione a profili disciplinari, non ha evidentemente cittadinanza nell’ambito del procedimento principale per difetto di legittimazione e dovrà essere fatto valere nelle sedi proprie.
Le rilevate cause di inammissibilità varino dichiarate senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.