Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9149 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9149 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il 01/10/1991
avverso l’ordinanza del 27/08/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/08/2024, il Tribunale di Firenze rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME nella qualità di terzo interessato, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 9/01/2024 con cui era stato disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro e dei beni in esso meglio specificati in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000 contestato all’indagata NOME COGNOME
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME nella qualità di terzo interessato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati, con i quali deduce vizio di carenza ed illogicità della motivazione ed omessa valutazione di elementi di prova rilevanti.
Argomenta che, come da documentazione depositata all’udienza camerale del 27/8/2024, due dei tre conti correnti le cui somme di denaro in giacenza veniva sequestrate sono intestati a due società – la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la cui compagine sociale è costituita dal 1% dal socio NOME COGNOME estranee ai fatti per cui è causa; emergeva, quindi, l’illegittimità dell’abiezion perché avente ad oggetto somme di denaro non riconducibili all’indagata ma a soggetti giuridici diversi; sul punto l’ordinanza impugnata rimaneva silente, con conseguente vizio di carenza motivazione per omessa valutazione degli elementi difensivi addotti.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono.
Il ricorrente lamenta che due dei tre conti correnti oggetto sequestro risultano intestati due società – la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non riconducibili all’indagata Wei; egli, però, dichiara di agire in proprio e quale socio delle predette società, senza affermare di esserne anche amministratore e legale rappresentante (nel qual caso avrebbe dovuto, peraltro, anche munirsi di procura speciale).
3.11 ricorrente risulta, quindi, sfornito di legittimazione ad agire per le predette società; pertanto, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetti diversi (le predette società), qualíunici titolari del diritto alla restituzione dei (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato,
Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo a quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del benel nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 – 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell’imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso; in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2025