Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16970 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASARANO il 13/03/1986
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’avv.to COGNOME difensore di NOME COGNOME che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 novembre 2024, il Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza d riesame proposta dal ricorrente, nella qualità di titolare del 16% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 16/09/2024, con il quale disposto il sequestro preventivo della RAGIONE_SOCIALE e del relativo compendio aziendale, po ritenuta azienda attraverso la quale soggetti indagati avrebbero commesso il reato di cui all 416-bis cod. pen., anche attraverso il ricorso alla fittizia intestazione della società.
Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME nella qualità di titolare del 16% delle quo sociali della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. pr
pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e, ai sensi dell’art. 606, com 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motiv risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine all’attualità delle esigenze caut alla pertinenzialità della cosa sequestrata, al fumus e al periculum in mora.
2.1 Lamenta la difesa, richiamando il primo motivo di riesame, che il Tribunale di Lecce n aveva motivato sul nesso di pertinenzialità, non avendo esaminato i bilanci, il mutuo bancario le garanzie ivi contenute, dal momento che era stato messo in evidenza che, delle due aree d operatività, la produzione di olio extravergine di oliva e la raccolta di olii esausti, la quella principale esercitata dal 2009, mentre la seconda era subentrata solo nel 2015.
2.2 Lamenta la difesa, richiamando il secondo motivo di riesame, l’insufficiente motivazio in ordine al fumus e al periculum, in particolare sulle effettive ragioni che rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, considerato che i soci ricorrenti non er indagati, né imputati e che i due unici autisti coinvolti nelle indagini non erano più la della RAGIONE_SOCIALE e che era stata confermata la misura della custodia in carcere nei confron Barone.
2.3 Lamenta la difesa, richiamando il terzo motivo di riesame, che l’ordinanza e gravemente contraddittoria sull’applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezz gradualità, perché, pur ammettendo che la ripartizione tra aree lecite ed aree illecite possibile (produzione di olio extravergine di oliva e raccolta di olii esausti), anziché grad misura, la confermava, senza considerare l’applicazione di una misura meno invasiva che non sacrificasse i diritti dei terzi in buona fede, vale a dire dei soci ricorrenti che non avevano alcuna risposta alle doglianze che li riguardavano direttamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in relazione all’ogget richiesta, costituito dall’annullamento del decreto che dispone il sequestro preventivo società RAGIONE_SOCIALE
La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita, dall’art. 32 proc. pen., all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l’ all’impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessa per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
In materia, è stato ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale più risalente, secon quale, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia s adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, sia perché presupposto de sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere d
disposizione sulla cosa, sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso d procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
Infatti, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è st ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene ogget sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del ti cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vant interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizz dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello al restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Lu Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
E’ stato, infatti, chiarito, in conformità al condivisibile orientamento espresso giurisprudenza di legittimità con riferimento al previgente articolo 343-bis cod. proc. pe 1930 (Sez. 3, n. 470 del 07/03/1986, COGNOME, Rv. 172572), che, sulla base della pressoché omologa formulazione delle corrispondenti disposizioni processuali (l’articolo 343-bis c proc. pen. del 1930, da un lato, e l’articolo 322 cod. proc. pen. vigente, dall’ nell’indicazione dei soggetti legittimati, «la persona … che avrebbe diritto alla .. restituzione» non si pone in posizione alternativa rispetto agli altri soggetti indica costituisce una espressione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati alla restituzi l’imputato e l’indagato, in quanto tali, non possono chiedere il riesame in base ad un loro pre interesse, ma solo in quanto provino di aver diritto alla restituzione del bene della vita stato oggetto del vincolo imposto a seguito dell’emanazione di un provvedimento cautelare reale
Affinché possa proporre l’impugnazione, pertanto, persino l’indagato o l’imputato dev rappresentare una relazione con la cosa che giustifichi la sua pretesa alla cessazione del vinc cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale a un risultato immediatamente produttiv di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, 267336; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Tale conclusione appare in linea con i principio affermato dalle Sezioni unite ( n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269) secon cui la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione ogget giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.
La conclusione cui si perviene è, quindi, che in tema di legittimazione al rie reale, vengono anche in rilievo sia le norme generali in materia di impugnazione (in particol gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che quelle specifich materia di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legit
(«l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe d alla loro restituzione…»), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interess proposizione del riesame o dell’appello. Le norme sulle impugnazioni in generale, invec disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto in all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In a termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legit all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), c proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concr legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale, posto l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo non ha interesse.
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo, è proprio la morfologia dell misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensab l’effetto di restituzione quale connotato essenziale e imprescindibile dell’interesse ad impu (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 26671
In definitiva, quindi, la sussistenza dell’interesse a impugnare non può presumersi da legittimazione ad impugnare: è, infatti, onere di chi impugna dedurre la sussiste dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), c proc. pen.
Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse è strettamente collegata richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pen inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli ele fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione ch consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nel caso di specie, il ricorrente non è il legale rappresentante dell’azienda in seque della quale non potrebbe essere mai disposta la restituzione in suo favore, ricoprendo il ruol socio titolare del 16% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE ed avendo agito in detta quali
Nelle società di capitali, la legale rappresentanza spetta all’amministratore che la ese in modo conforme alla legge e allo statuto (art. 2745-bis cod. civ.), il singolo socio non ha di rilevanza esterna e può unicamente sollecitare gli organi sociali ad agire nell’intere quest’ultima, salva la possibilità di agire, nel caso di inerzia, nei confronti degli ammin stessi e di chiedere la liquidazione della quota sociale (art. 2289 cod. civ.)
L’insieme dei beni aziendali di una società di capitali, qual è la società a responsa limitata, appartiene alla società che è soggetto munito di autonomia giuridica distinta persone fisiche e/o giuridiche dei soci che compongono la compagine sociale. Dunque, non il socio, ma la società, rappresentata dal suo organo amministrativo, è titolare del patrim sociale e dei beni che ne fanno parte.
E’ stato al riguardo coerentemente precisato che il singolo socio non è legittimato impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una socie attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restit della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale eff immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735, secondo cui, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa su un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad nell’interesse di quest’ultima; nello stesso senso Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, 275934; Sez. 6, n. 271 del 05/11/2013, dep. 2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 257768; Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286910 ha affermato che, anche nel caso delle società di persone, l’autonomia patrimoniale di dette società esclude che il socio possa, in qua tale, agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono alla società della qual abbia la legale rappresentanza).
Deve, quindi, concludersi nel senso che il ricorrente, avendo agito in proprio quale soci non essendo comunque l’attuale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, è carente di interess in ordine all’annullamento del decreto di sequestro preventivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, essendo l’interesse tutelato dall’ordinamento, in materia di impugnazioni reali, vol reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l’imposizione del vincolo: anche in cas accoglimento delle prospettazioni difensive, infatti, il compendio aziendale andrebbe restit alla società RAGIONE_SOCIALE e non già al ricorrente, con la conseguenza che manca l’interesse gravame (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
5. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versar colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente ver somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cass delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017 aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come s indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2/4/2025