Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Latronico il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 9 ottobre 2023 e depositata in pari data, la Corte d’appello di Milano, pronunciando, in materia di misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo a fini impeditivi di un immobile presentata da NOME COGNOME.
Il sequestro è stato disposto con riferimento ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 95, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n.
380 del 2001 (capo 3), 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 4), e 349 cod. pen. (capo 5), per fatti commessi tra l’aprile 2018 ed il 18 dicembre 2019. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di dissequestro, rilevando che la questione non è urgente, e, in ogni caso, deve essere definita unitamente al merito.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un solo motivo, preceduto da una premessa.
Nella premessa, si rappresenta che la sentenza di primo grado, oltre a dichiarare l’attuale ricorrente penalmente responsabile per i reati posti a fondamento del sequestro, ha disposto il dissequestro del compendio immobiliare sottoposto a vincolo e la sua restituzione all’imputato al momento del passaggio in giudicato della decisione.
Posta questa precisazione, si denuncia violazione di legge, per abnormità funzionale, avendo riguardo alla decisione dell’ordinanza impugnata di differire la decisione sulla richiesta di dissequestro al momento della pronuncia sul merito.
Si deduce che la decisione impugnata, per il suo contenuto, determina una situazione di stasi processuale non altrimenti risolvibile, in quanto rinvia ogni pronuncia sulla richiesta ad un momento la cui data è assolul:amente incerta, e cristallizza il vincolo cautelare reale, precludendo all’interessato la possibilità d avvalersi di qualunque rimedio. Si osserva, poi, che la sentenza di primo grado non ha disposto la confisca del bene sottoposto a sequestro, sicché lo stesso sarebbe già stato restituito all’attuale ricorrente, se questi non avesse proposto appello avverso la precisata decisione. Si precisa, infatti, che non ricorrono nemmeno i presupposti per la conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio, a norma dell’art. 323, comma 2, cod. proc. peri., o in sequestro conservativo, a norma dell’art. 323, comma 4, cod. proc. pen. Si osserva, inoltre, che, siccome in linea generale non vi è alcuna incompatibilità tra dissequestro e ordine di demolizione delle opere abusive, anche perché questa non è assimilabile ad una confisca, nessun ostacolo ad un provvedimento di restituzione può discendere dall’imposizione dell’ordine di abbattimento nella sentenza di primo grado (si cita Sez. 3, n. 32714 del 27/07/2015). Si segnala, ancora, che il mancato dissequestro arreca all’attuale ricorrente ingenti danni economici, per l’impossibilità di ottenere l’esame di una richiesta di concessione di finanziamenti comunitari da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione dell’attuale ricorrente a chiedere la restituzione del bene.
Il compendio immobiliare di cui si chiede la restituzione, infatti, come indicato nelle imputazioni, trascritte nel ricorso, risulta di proprietà della società “RAGIONE_SOCIALE“.
Di conseguenza, la restituzione del bene può essere richiesta esclusivamente dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del suo legale rappresentante, e previo rilascio al difensore di specifica procura speciale.
Infatti, come già ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (così Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735-01, con riferimento ad impugnazione proposta avverso il rigetto dell’istanza di revoca della misura; cfr., inoltre, nel medesimo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 3153 del 03/11/2023, dep. 2024, Quinto, non massimata, e Sez. 5, n. 10682 del 23/01/2023, COGNOME, non massimata).
E nella specie, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, ossia dell’ente cui dovrebbe essere restituito il compendio immobiliare.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 08/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente