Legittimazione del PM: La Cassazione chiarisce chi può impugnare le decisioni in fase esecutiva
La legittimazione del PM (Pubblico Ministero) a presentare impugnazione è un pilastro fondamentale della procedura penale, che definisce con precisione i ruoli e le competenze all’interno del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 47005/2024, è intervenuta su un aspetto cruciale di questa materia, specificando chi, all’interno dell’ufficio della pubblica accusa, abbia il diritto di contestare le decisioni del giudice dell’esecuzione. La pronuncia ribadisce un principio consolidato, sottolineando che solo il PM che ha effettivamente partecipato al procedimento esecutivo può impugnarne l’esito.
Il Caso in Esame: Una Richiesta di Continuazione e l’Appello
La vicenda ha origine dalla richiesta di un condannato, il quale si era rivolto al Giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della cosiddetta “continuazione” tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili. Il Giudice, accogliendo la domanda, aveva di fatto ricalcolato la pena complessiva in un’ottica più favorevole al reo, applicando l’istituto previsto per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Giudice dell’esecuzione che aveva emesso il provvedimento fosse funzionalmente incompetente.
La Questione sulla Legittimazione del PM a Impugnare
Il nodo centrale su cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi non riguardava il merito della competenza del giudice, ma una questione preliminare e dirimente: il Pubblico Ministero che aveva presentato il ricorso aveva il diritto di farlo?
La Suprema Corte ha rilevato una anomalia procedurale: il PM che aveva impugnato la decisione era diverso da quello che aveva partecipato come “parte” al procedimento esecutivo davanti al giudice. Questo dettaglio, apparentemente formale, si è rivelato decisivo per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del PM ricorrente. La decisione si fonda su un principio procedurale chiaro e rigoroso, già affermato in precedenti pronunce.
le motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato che il potere di impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione spetta unicamente al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte in quel specifico procedimento. Citando un proprio precedente (Sez. I, n. 15853 del 2020), la Corte ha ribadito che la partecipazione al procedimento è il presupposto indispensabile per la legittimazione ad impugnare.
Nel caso di specie, il fatto che il PM ricorrente non fosse lo stesso che aveva preso parte al giudizio di esecuzione ha integrato un “difetto di legittimazione”, un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi del ricorso. In altre parole, l’impugnazione è stata presentata da un soggetto che, secondo la legge, non aveva il titolo per farlo.
le conclusioni
Questa sentenza rafforza il principio della specificità dei ruoli processuali. La legittimazione del PM non è generica e non appartiene indistintamente a qualsiasi ufficio della Procura, ma è strettamente collegata alla partecipazione attiva e formale a una determinata fase del procedimento. Le implicazioni pratiche sono rilevanti: viene garantita la certezza dei rapporti processuali, evitando che decisioni possano essere contestate da uffici del PM non direttamente coinvolti. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito sull’importanza di verificare scrupolosamente la titolarità del potere di impugnazione, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’atto.
Chi ha il diritto di impugnare un provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione?
Secondo la sentenza, il diritto di impugnare spetta esclusivamente al Pubblico Ministero che ha assunto il ruolo di parte nel relativo procedimento esecutivo.
Cosa succede se a presentare ricorso è un ufficio del Pubblico Ministero diverso da quello che ha partecipato al procedimento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto l’ufficio del PM che impugna non ha il titolo per farlo, non essendo stato parte del procedimento originario.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso specifico?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità perché il Pubblico Ministero che ha proposto il ricorso per cassazione era un soggetto diverso da quello che aveva preso parte al procedimento di esecuzione, e quindi mancava della necessaria legittimazione ad impugnare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47005 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 26782/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento di esecuzione a carico di: NOME nato a NAPOLI il 17/12/1994
avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 21.06.2024
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2024 il GIP del Tribunale di Napoli Nord – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda introdotta da NOMECOGNOME tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, evidenziando il difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso il provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per difetto di legittimazione del P.M. impugnante.
Per costante orientamento interpretativo, espresso da queta Corte di legittimità, legittimato
ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione Ł solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (v. da ultimo Sez. I n. 15853 del 25.2.2020, rv 278981).
Nel caso qui in esame, dunque, il PM che ha impugnato la decisione Ł diverso da quello che ha preso parte al procedimento e ciò integra il difetto di legittimazione.
Alla declaratoria di inammissibilità non segue altra statuizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME