Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50073 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 50073 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a RIVOLI il DATA_NASCITA nei procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza 1’11 gennaio 2023, confermava l’assoluzione di NOME e COGNOME NOME dai reati loro ascritti.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile NOME COGNOME, eccependo la violazione dell’art. 2622 cod. civ., in particolare sul ruolo degli imputati quale rispettivamente amministratore e gestore della RAGIONE_SOCIALE
1.2 II difensore lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen. in tema di calcolo della prescrizione per il reato di cui al capo a) dell’imputazione; chiede quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma “ai fini della diversa e corretta valutazione delle proivie acquisite e ai fini della riforma della sentenza dichiarativa della colpevolezza degli imputati”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato, là dove la parte civile ricorrente non ha proposto appello avverso la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d’appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero.
1.1 Infatti, non v’è spazio per riconoscere alla parte civile non appellante l legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia confermato, su solo gravame del P.M., la decisione assolutoria di primo grado, atteso che l’esito assolutorio del giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale non può fungere da presupposto per l’estensione alla parte civile di alcun effetto favorevole e non può pertanto realizzare alcuna devoluzione di diritto.
Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione, in evidente contrasto con il principio devolutivo che regola i giudizi impugNOMEri, che la Corte di cassazione sia tenuta a pronunciarsi su temi introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente e sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devoluti alla sua cognizione (v. da ultimo Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Rv. 269632). Si perverrebbe cioè al paradosso – denunciato da una parte della dottrina – che la regola fondamentale dell’effetto parzialmente devolutivo operante per tutte le parti del processo non varrebbe per le impugnazioni della parte civile, la quale, ove soccombente in primo grado, finirebbe per essere
irragionevolmente esonerata dall’onere di proporre autonomamente appello avverso la sentenza liberatoria, potendo sempre avvalersi dell’intervento del P.M. con una generalizzata devoluzione di diritto del capo della sentenza relativo all’azione civile non previsto dal codice di rito (così in motivazione Sez.6, n. 41960 del 3 luglio 2019).
2.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023