Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18815 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18815 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Poggiardo il 06/06/1961, in qualità di socio titolare d 68% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Lecce;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale d NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso udito l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che h concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 novembre 2024, il Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza di riesame proposta dal ricorrente, nella qualità di titolare del 68 quote sociali della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di del 16/09/2024, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della RAGIONE_SOCIALE con relativo compendio aziendale, poiché ritenuta azienda attraver quale soggetti indagati avrebbero commesso il reato di cui all’art. 416-bis pen., anche attraverso il ricorso alla fittizia intestazione della società.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME nella qualità di titolare de 68% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fid avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed err applicazione della legge penale, e, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e proc. pen., manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazi risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine all’attualità esigenze cautelari, alla pertinenzialità della cosa sequestrata, al fumus periculum in mora.
2.1 Lamenta la difesa, richiamando il primo motivo di riesame, che il Tribunal di Lecce non aveva motivato sul nesso di pertinenzialità, non avendo esaminato bilanci, il mutuo bancario e le garanzie ivi contenute, dal momento che era st messo in evidenza che delle due aree di operatività, la produzione di extravergine di oliva e la raccolta di olii esausti, la prima era quella pri esercitata dal 2009, mentre la seconda era subentrata solo nel 2015.
2.2 Lamenta la difesa, richiamando il secondo motivo di riesame, l’insufficiente motivazione del fumus e del periculum, in particolare sulle effe ragioni che renderebbero necessaria l’anticipazione dell’effetto ablat considerato che i soci ricorrenti non erano né indagati, né imputati e che unici autisti coinvolti nelle indagini non erano più lavoratori della Barone s che era stata confermata la misura della custodia in carcere nei confronti Barone.
2.3 Lamenta la difesa, richiamando il terzo motivo di riesame, che l’ordinanz era gravemente contraddittoria sull’applicazione dei principi di proporzional adeguatezza e gradualità, perché, pur ammettendo che la ripartizione tra ar lecite ed aree illecite fosse possibile (produzione di olio extravergine di raccolta di olii esausti), anziché graduare la misura, la confermava, s considerare l’applicazione di una misura meno invasiva che non sacrificasse i dir dei terzi in buona fede, vale a dire dei soci ricorrenti che non avevano ric alcuna risposta alle doglianze che li riguardavano direttamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in rela all’oggetto della richiesta, costituito dall’annullamento del decreto che disp sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE
1.1 Invero, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame rea attribuita, dall’art. 322 cod. proc. pen., all’imputato, alla persona alla qual sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. oltre alla legittimazione, deve sussistere l’interesse all’impugnaz previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
In materia, è stato ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale risalente, secondo il quale, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. p principio generale espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso codice, la per sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di seq preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, sia perché presupposto del seq preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere disposizione sulla cosa, sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunqu il corso del procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091 Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992 Rv. 192089).
Infatti, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 2594 è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non tit del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a present richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. p proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attua all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordiname per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello al restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
E’ stato, infatti, chiarito, in conformità al condivisibile orientamento esp dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al previgente articolo 34 cod. proc. pen. del 1930 (Sez. 3, n. 470 del 07/03/1986, COGNOME, 172572), che, sulla base della pressoché omologa formulazione delle corrispondenti disposizioni processuali (l’articolo 343-bis cod. proc. pen. del da un lato, e l’articolo 322 cod. proc. pen. vigente, dall’altro), nell’indicaz
soggetti legittimati, «la persona … che avrebbe diritto alla … restituzione» non si pone in posizione alternativa rispetto agli altri soggetti indicati, ma costitui espressione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati alla restituzio l’imputato e l’indagato, in quanto tali, non possono chiedere il riesame in bas un loro preteso interesse, ma solo in quanto provino di aver diritto restituzione del bene della vita che sia stato oggetto del vincolo imposto a se dell’emanazione di un provvedimento cautelare reale.
Affinché possa proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazi del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risult immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Secondo Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269, la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridi soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddi una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fat
Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale ha, invero, messo in evidenz che, nella valutazione della legittimazione al riesame reale, vengono anche rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritener derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, c indicando tre categorie di “legittimati” («l’imputato…, la persona alla quale sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzion individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizi del riesame o dell’appello.
Le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profi dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto inter all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile In altri termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrat legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comm 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato s verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un inte concreto e attuale, posto che l’impugnazione è inammissibile quando è propost da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse.
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico s bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essen ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/20 cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266713).
In tale contesto, dunque, la sussistenza dell’interesse ad impugnare non pu presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugn dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, co 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse è strettam collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi imp indicare, a pena dì inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestr ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a impugna.
1.2 Nel caso di specie, il ricorrente, pur essendo il legale rappresent dell’azienda in sequestro, ha agito nella qualità di socio titolare del 68% delle sociali della RAGIONE_SOCIALE, società della quale non potrebbe essere mai dispost restituzione in favore del singolo socio.
Nelle società di capitali, infatti, la legale rappresentanza s all’amministratore che la esercita in modo conforme alla legge e allo statuto ( 2745-bis cod. civ.), il singolo socio non ha poteri di rilevanza esterna e unicamente sollecitare gli organi sociali ad agire nell’interesse di quest’u salva la possibilità di agire, nel caso di inerzia, nei confronti degli amminist stessi e di chiedere la liquidazione della quota sociale (art. 2289 cod. civ.)
L’insieme dei beni aziendali di una società di capitali, qual è la soci responsabilità limitata, appartiene alla società che è soggetto munito di autonom giuridica distinta dalle persone fisiche e/o giuridiche dei soci che compongono compagine sociale. Dunque, non il socio, ma la società, rappresentata dal su organo amministrativo, è titolare del patrimonio sociale e dei beni che ne fan parte.
E’ stato al riguardo coerentemente precisato che il singolo socio non legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo d beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concret attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediat e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 27673 secondo cui, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la so possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di solleci gli organi sociali ad agire nell’interesse di quest’ultima; nello stesso senso n. 16860 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275934; Sez. 6, n. 271 del 05/11/2013, dep. 2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 257768; Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286910 ha affermato che, anche nel caso delle società di persone, l’autonomia patrimoniale di dette società esclude che il socio possa
quanto tale, agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono società della quale non abbia la legale rappresentanza).
Deve, quindi, concludersi nel senso che il ricorrente, avendo agito in propr quale socio e non quale legale rappresentante ‘della RAGIONE_SOCIALE, è carent
interesse in ordine all’annullamento del decreto di sequestro preventivo confronti della RAGIONE_SOCIALE essendo l’interesse tutelato dall’ordinamen
materia dì impugnazioni reali, volto alla reintegrazione patrimoniale di chi ab subito l’imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento delle prospettazio
difensive, infatti, il compendio aziendale andrebbe restituito alla società RAGIONE_SOCIALE e non già al ricorrente, nella qualità di socio, con la conseguenza che
l’interesse al gravame (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di L
Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del
17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799).
2. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve es dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare ol massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa c sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.