Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile NOME COGNOME nata a Milazzo il 31/07/1989, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Firenze il 17/11/1969 avverso la ordinanza del 11/01/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio;
lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. NOME COGNOME concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile NOME COGNOME
avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 del Giudice di pace di Lugo che aveva prosciolto NOME COGNOME dall’imputazione di minaccia per «insufficienza di prove».
Il Tribunale, nell’emettere detto provvedimento, si è limitato a richiamare l’art. 393, comma 3, cod. proc. pen. e gli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la parte civile NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale sostiene la propria legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., applicabile alla data del 20 gennaio 2022 – data di proposizione dell’appello – anche in relazione alle sentenze emesse dal giudice di pace, non potendo applicarsi, ratione temporis, il comma 3 dell’art. 393 cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora in vigore al momento della proposizione dell’appello.
3. Il ricorso è fondato.
La sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata in data 14 dicembre 2021 e depositata il 30 dicembre 2021, ossia tardivamente.
La parte civile ha comunque proposto impugnazione tempestivamente in data 20 gennaio 2022.
Il comma 3 dell’art. 393 cod. proc. pen., nel testo attualmente in vigore per effetto delle modiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può in ogni caso trovare applicazione nel caso di specie.
Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537).
Conseguentemente, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione, occorre fare riferimento alla disciplina in vigore al momento della pronuncia della sentenza e quindi al testo dell’art. 393 cod. proc. pen. anteriore alle modifiche apportate dal citato d.lgs.
Ne deriva che è in ogni caso applicabile il disposto dell’art. 576 cod. proc. pen. (nel testo risultante per effetto dell’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha soppresso le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero»), che – nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale – riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare, senza
limiti, agli effetti della responsabilità civile tutte le sentenze di prosciog pronunciate nel giudizio.
In particolare, ferma restando la particolare facoltà di proporre appe anche ai fini dell’affermazione di responsabilità penale in caso di previa citaz diretta da parte della persona offesa, la parte civile rimane legittimata, ai dell’art. 576 cod. proc. pen. (applicabile anche al rito di fronte al giudice d in virtù del generale rinvio operato dall’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000), a pr appello avverso la sentenza di assoluzione, purché lo stesso sia proposto al s fine di ottenere la condanna dell’imputato ai fini civili (Sez. U, n. 2761 29/3/2007, Lista; Sez. 4, n. 48059 del 16/11/2023, Mitrea, non mass.; sez. 5, 4695 del 5/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242605; n. 23726 del 31/3/2010 Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, G., Rv. 267143; nonché Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283748, in motivazione). Nella medesima direzione si muove anche il principio espresso da Sez. U. n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254130, per il quale l’impugnazione della parte civile avvers la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili.
Nemmeno, nel caso di specie, si ravvisano altre ragioni di inammissibilità dell’appello.
Concludendo, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna l’ulteriore corso del giudizio di appello. Deve essere rimessa al Tribunale Ravenna anche la regolamentazione tra le parti private delle spese del present giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti a Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/02/2025.