Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51444 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORTA DI ATELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26 aprile 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, con la quale ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile in Orta di Atella deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione: dall’ordinanza impugnata risulta che l’incidente di esecuzione è stato proposto da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso per cassazione è stato, invece, proposto in proprio da NOME COGNOME ma non nella qualità di legale rappresentante della società istante.
Il ricorrente non può impugnare con il ricorso per cassazione in proprio un provvedimento a cui è estraneo, non avendo partecipato all’incidente di esecuzione: parte del procedimento di esecuzione è la società che ha presentato l’istanza, quale soggetto interessato. Né il ricorrente, in proprio, ha interesse alla revoca dell’ordine di demolizione di un immobile rispetto al quale non ha alcun rapporto giuridico.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 07/11/2023.