Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17888 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) NOME, nata il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 21/07/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 21 luglio 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quale Giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione proposta da NOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione della somma di 20.000,00 euro, oggetto di sequestro preventivo.
Tale somma era stata sequestrata presso l’abitazione di NOME COGNOME, che era il fratello del fidanzato della ricorrente, NOME COGNOME, il quale, fin dall’immediatezza dei fatti, affermava di essere il titolare del denaro in questione, di cui era la ricorrente aveva la disponibilità per avere venduto, quale mandataria del compagno, alcuni oggetti preziosi.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere il denaro di ritenere il denaro sottoposto a sequestro preventivo nella legittima disponibilità della ricorrente, acquisita a seguito della vendita, quale mandataria, di alcuni oggetti preziosi del fidanzato, NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen., 321, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere la ricorrente legittimata a richiedere la restituzione della somma di 20.000,00 euro, oggetto di sequestro preventivo.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di sequestro preventivo, è limitato alle sole violazioni di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alle sole violazioni di legge comporta che il controllo di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, che priva l’atto impugnato dei requisiti prescritti per i provvedimenti giurisdizionali, in termini generali, dalla disposizione dell’art. 125 cod. proc. pen.
In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione del provvedimento censurato, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 22461101), comprende, oltre all’ipotesi, meramente scolastica, di un atto totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative dell’atto processuale sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione censurata, atteso che, in tali casi, si «prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590-01).
Deve, invece, escludersi che le violazioni di legge censurabili in questa sede, relativamente al provvedimento oggetto di vaglio cautelare, possano comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame e non configurandosi, in ipotesi di questo genere, alcuna violazione dell’obbligo di motivare gli atti processuali (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893-01).
Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non
consentivano di ritenere il denaro sottoposto a sequestro preventivo nella legittima disponibilità di NOME COGNOME, acquisita a seguito della vendita, quale mandataria, di alcuni oggetti preziosi del fidanzato, NOME COGNOME
Osserva il Collegio che le emergenze processuali smentivano l’assunto difensivo, secondo cui il denaro sequestrato presso l’abitazione di NOME COGNOME – il fratello del fidanzato della ricorrente, NOME COGNOME – era nella legittimità disponibilità di NOME COGNOME, essendone la stessa entrata in possesso per avere venduto, nella qualità di mandataria, alcuni oggetti preziosi del compagno.
Ne discende che era la stessa ricorrente a riferire che la somma di 20.000,00 euro, sequestrata presso l’abitazione di NOME COGNOME, non le apparteneva, provenendo dalla vendita di alcuni beni mobili di proprietà del fidanzato, NOME COGNOME, che l’aveva incaricata di vendere gli oggetti preziosi e che, conseguentemente, doveva ritenersi l’esclusivo titolare della somma sottoposta a sequestro preventivo.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Dall’inammissibilità del primo motivo discende l’inarnmissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 240-bis cod. pen., 321, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere la ricorrente legittimata a richiedere la restituzione della somma di 20.000,00 euro, oggetto di sequestro preventivo.
Non può, invero, non ribadirsi, alla luce si è affermato nel paragrafo precedente, cui si rinvia, che è proprio la condizione di mandataria del fidanzato della ricorrente, a imporre di ritenere NOME sprovvista di legittimazione a ricorrere.
Infatti, incassata dalla vendita degli oggetti preziosi la somma di 20.000,00 euro, la ricorrente avrebbe dovuto restituire il denaro sequestrato al mandante, NOME COGNOME; mandante che, in linea con quanto stabilito dall’art. 1703 cod. civ., deve ritenersi il solo titolare del diritto a impugnare il provvedimento di sequestro preventivo censurato.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2023.