Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI
nei confronti di:
NOME CELIENTO FELICE nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata da NOME COGNOME NOME, ritenendo estinta la pena da espiare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo che l’affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall’art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l’estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato.
L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un pubblico ministero non abilitato ad esercitare l’ufficio davanti alla Corte di cassazione.
I ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza, infatti, possono essere proposti solamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio, come stabilito dall’art. 678, comma 3, cod. proc. pen., che individua in tale organo il soggetto legittimato a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio.
Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «spetta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, Rv. 246317), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.
La natura pubblica della parte ricorrente osta, però, alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Irresidente