Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27188 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27188 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata ad Erice il 06/11/1977
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani in data 26/02/2025
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiest dichiararsi l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che h chiesto il rigetto del ricorso;
lette le note conclusive dell’avv. NOME COGNOME difensore di ufficio di COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Trapani con ordinanza in data 26/022025 accogliendo l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani il 30/01/2025, in relazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen. contestato a COGNOME NOME annullava il provvedimento di sequestro ritenendo insussistente il fumus del reato.
2.Propone ricorso per cassazione COGNOME NOME la quale contesta la decisione del riesame
deducendo violazione dell’art. 1153 cod. civ., violazione dell’art. 649 c.p. e violazione dell 263, co.3 c.p.p.
Ad avviso della ricorrente la regola civilistica secondo cui il possesso vale titolo ( art. cod.civ.) utilizzata dal riesame a sostegno della pretesa possessoria del COGNOME, non sarebbe applicabile in presenza di una scrittura privata che indica la COGNOME come proprietaria de gommone. La dichiarazione del venditore del bene (COGNOME LuigiCOGNOME circa il fatto di avere consegnato le chiavi del gommone al COGNOME e di avere svolto con quest’ultimo le trattative per la compravendita del bene, sarebbe ininfluente ai fini della ritenuta legittimità del possesso fronte della promiscuità nel godimento dei beni da parte di soggetti conviventi.
Sarebbe altresì ininfluente, secondo la ricorrente, l’ulteriore circostanza valorizzata dal ries relativa al pagamento dei premi assicurativi da parte del COGNOME (e non della Augugliaro), a fronte del bonifico per il pagamento del prezzo ( euro 30.000,00) proveniente dal conto corrente della Augugliaro.
In ogni caso il Tribunale stante la sussistenza di una controversia sulla proprietà del bene avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile, mantenendo il sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
2.Costituisce principio di carattere generale, in materia di impugnazioni, quello secondo cui privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne può presentar memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all’altro (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752; Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 2779852).
Benché, infatti, l’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., preveda che “il diritto di impugnazio spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce”, ciò non toglie che necessario, sia pure implicito, presupposto di tale previsione sia comunque costituito dal rispetto del suddetto principio di carattere generale, secondo cui solamente chi è parte del procedimento può avere titolo all’impugnazione del provvedimento emesso all’esito del giudizio (v., in motivazione, con riguardo a gravame cautelare, Sez. 3, n. 12117 del 12/12/2009, Rv. 243617, nonché Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752), salvo che la legge non disponga, in relazione ai singoli e specifici mezzi di gravame, diversamente.
Solamente nel caso in cui, in sede di appello cautelare il Tribunale abbia, per la prima volt (evidentemente a seguito di appello interposto dal pubblico ministero), disposto con ordinanza il sequestro, è necessario garantire al terzo interessato, cui le cose sono state sequestrate che avrebbe diritto alla loro restituzione, la possibilità di ricorrere per cassazione pur avendo partecipato al procedimento di riesame, posto che lo stesso rimarrebbe, diversamente, privo di alcuna tutela (vedi, nel senso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione del terzo c non abbia partecipato al procedimento di appello instaurato dal pubblico ministero, Sez. 2, n.
5647 del 15/01/2014, Rv. 258344, nonché Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229, nella quale è stato chiarito che il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestr
la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, comprese quelle di produrre
documenti ed altri elementi di prova, ma, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di u preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei preceden
giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del t nel giudizio di legittimità); al contrario, una tale esigenza non si pone laddove il provvedimen
incidente sui suoi diritti sia stato già adottato, in prima battuta, dal Giudice per le in preliminari e, ciononostante, il terzo sia rimasto inerte, non avendo svolto, come ben era
possibile, alcuna impugnazione in sede di riesame, cosicché egli non può essere ritenuto legittimato a dolersi della decisione adottata all’esito di un procedimento al quale avrebb
potuto partecipare, posto che tale giudizio aveva già quale oggetto un provvedimento che aveva determinato l’apposizione di un vincolo su un bene di sua proprietà.
2.2. Ciò posto, nella specie, la ricorrente è rimasta incontrovertibilmente estranea rispetto procedimento di riesame, instaurato a seguito della richiesta del solo COGNOME che ha impugnato il
provvedimento di sequestro del bene adottato dal Giudice per le indagini preliminari, cosicché risulta ora preclusa alla stessa la proposizione di censure di legittimità avvers provvedimento reso all’esito di giudizio al quale è rimasto estranea, con la conseguente inammissibilità del suo ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/06/2025