Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3704 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 09/01/1939 a SPERLONGA avverso l’ordinanza in data 18/07/2024 del TRIBUNALE DI LATINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME anche in sostituzione per delega orale dell’avvocato NOME COGNOME DCOGNOME si è riportato ai motivi e alle note di replica depositate chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione beni.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 18/07/2024 del Tribunale di Latina, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 01/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Latina, che aveva disposto il sequestro
preventivo dell’immobile meglio descritto nel provvedimento impugnato, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione nella parte in cui il tribunale ha escluso l’interesse a impugnare dell’indagato, nonché omessa motivazione sul fumus delicti e sul periculum in mora.
Con il primo motivo d’impugnazione si premette che il tribunale ha ritenuto che l’istanza di riesame fosse stata presentata da COGNOME quale persona fisica, e non quale legale rappresentante della società proprietaria degli immobili in sequestro, così non avendo diritto alla restituzione. Aggiunge che l’interesse a impugnare è stato negato anche alla società, atteso che il bene in sequestro era stato automaticamente acquisito al patrimonio del Comune di Sperlonga, al quale andrebbe restituito l’immobile.
Il ricorrente sostiene, invece, di avere interesse a proporre riesame, atteso che il socio accomandatario è personalmente e illimitatamente responsabile nei confronti dei creditori sociali, così che non vi è una separazione sotto il profilo della responsabilità tra socio accomandatario e società.
Illustra, quindi, gli orientamenti di legittimità circa l’interesse a impugnare dell’indagato in relazione a un provvedimento di sequestro e rimarca come il suo interesse discendesse direttamente dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali prevista dalla legge a carico del socio accomandatario.
Aggiunge che la società, peraltro, non avrebbe potuto presentare istanza di riesame, ma solo l’appello previsto dall’art. 322-bis cod. proc. pen., che è strumento diverso dall’istanza di riesame, soprattutto in termini di speditezza della decisione, assolutamente necessaria nel caso in esame, trattandosi di struttura alberghiera ed essendo prossima la stagione turistica.
Sostiene che, comunque, anche in assenza d’interesse a impugnare, il tribunale era tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
A tale proposito denuncia, quindi, il vizio di omessa motivazione in relazione al fumus commissi delicti che si sostiene insussistente, avendo riguardo agli orientamenti di legittimità sviluppati dalla Cassazione in tema di invasione di edifici.
A sostegno dell’assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze investigative e procedimentali.
Viene altresì denunciato il vizio di omessa motivazione in relazione al requisito del periculum in mora, rimarcando come sia ininfluente il contenuto della motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, fondata su presupposti errati.
Si osserva che il sequestro è stato eseguito sull’intera struttura alberghiera, laddove l’annullamento dei titoli edilizi riguarda solo i titoli rilasciati dopo il 1992 e n la parte edificata nel 1927 e nel 1963.
Aggiunge ulteriormente che la struttura ricettiva non può considerarsi un edificio pubblico, così che manca il presupposto del reato di invasione di edificio pubblico.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame osservando che essa era stata presentata dalla persona fisica NOME COGNOME per ottenere la restituzione di beni che si assumevano di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
Va rimarcato come i giudici abbiano verificato tale circostanza in sede di udienza di trattazione, quando i difensori confermavano che avevano presentato l’istanza di riesame sulla base delle nomine in data 28/06/2024 e 04/07/2024 rilasciate da COGNOME quale persona fisica e non quale legale rappresentante della società asseritamente proprietaria dei beni.
La circostanza, peraltro, non è stata contestata dal ricorrente, così risultando pacifico che l’istanza di riesame è stata proposta da COGNOME NOME quale persona fisica.
Ciò premesso, va rilevato che il ricorso in esame è stato presentato in forza di procura speciale rilasciata da «NOME COGNOME COGNOME…), legale rappresentante nonché socio accomandatario e amministratore della “RAGIONE_SOCIALE» (cfr. procura speciale in calce al ricorso e intestazione del ricorso).
3.1. La prima ragione di inammissibilità va, dunque, rilevata nel mutamento del soggetto che ha proposto il ricorso rispetto a quello che aveva proposto l’istanza di riesame.
Quest’ultima, infatti, per come visto, era stata presentata dalla persona fisica NOME COGNOME e non dallo stesso COGNOME, ma nella qualità di legale rappresentante della società, per come sembra evocare la procura speciale rilasciata per la presentazione dell’odierno ricorso.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso -là dove presentata dal legale rappresentante della società- atteso che il soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione è soltanto il medesimo soggetto che ha presentato l’istanza di riesame al cui esito è stata pronunciata l’ordinanza impugnata.
3.2. Chinappi persona fisica e socio accomandatario della società assume, comunque, che anche il socio accomandatario della società ha interesse a presentare istanza di riesame, in quanto soccio illimitatamente responsabile verso i creditori sociali.
L’assunto, però, è inammissibile perché manifestamente infondato, perché in contrasto con l’assolutamente consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale «il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell’istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma
equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell’interesse di quest’ultima)» (Così, Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276735; nello stesso senso, Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286910 – 01).
A fronte di un ricorso presentato da un soggetto non legittimato e in mancanza della corretta instaurazione del rapporto processuale, non ci si può inoltrare nell’esame delle questioni relative al fumus commissi delicti e al periculum in mora, per come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
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