Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 115/2025
NOME COGNOME
CC Ð 22/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 38268/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a San Giovanni Rotondo il 26 gennaio 1988;
avverso lÕordinanza del 2 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria depositata il 16 gennaio 2025 dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse del ricorrente, con la quale si insiste per lÕaccoglimento del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile lÕistanza di riesame presentata da NOME COGNOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini
preliminari, in quanto sottoscritta dallÕindagato in proprio e non quale legale rappresentante della societˆ (avente diritto alla restituzione del bene).
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕindagato, si compone di due motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dellÕinosservanza di norma processuale, deduce violazione degli artt. 322, 568 e 591 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Napoli non avrebbe correttamente valutato la legittimazione del ricorrente, non tenendo conto che il Leo sarebbe indagato proprio perchŽ i beni, oggetto di sequestro (e che si assumono distratti dalla societˆ fallita), sarebbero nella sua stessa disponibilitˆ. E tanto darebbe, in sŽ, conto dellÕesistenza di un suo interesse concreto ed attuale a proporre istanza di riesame, quale titolare del diritto alla restituzione della .
2.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dellÕinosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce che il Tribunale non avrebbe indicato, neanche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze cautelari.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Per come correttamente evidenziato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, il sequestro preventivo (in relazione al quale il ricorrente aveva avanzato richiesta di riesame) ha per oggetto una pluralitˆ di beni nella proprietˆ e nella disponibilitˆ della societˆ di cui il NOME è legale rappresentante, che si assumono essere stati distratti dalla societˆ fallita (RAGIONE_SOCIALE.
In questi casi, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (
, Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 16352 dellÕ11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277753; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286321)
Il Leo, tuttavia, ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio, e non nell’interesse della societˆ, per cui, come giˆ ritenuto da questa Corte, pur essendo lÕindagato astrattamente legittimato all’impugnazione, non è legittimato in proprio, ma nella predetta qualitˆ, essendo necessario il
conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286321).
Correttamente, quindi il Tribunale ha dichiarato inammissibile lÕistanza di riesame proposta in proprio dal Leo; e tanto giustifica lÕomessa valutazione delle ulteriori censure sollevate e, con esse, della sussistenza di presupposti fondati la misura.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME