Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello d Roma per le attività di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME e ha applicato la continuazione ai reati commessi da COGNOME con le tre sentenze indicate nel provvedimento, rideterminando la pena complessiva in quella di anni sei, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma chiedendone l’annullamento senza rinvio sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione di legge nell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente.
In premessa, il Procuratore generale territoriale ha chiarito di non agire in surroga del Pubblico ministero operante nell’ufficio di primo grado, bensì quale parte del procedimento esecutivo.
Analizzando le sentenze di condanna emesse a carico di COGNOME, era da rilevarsi che, a seguito del passaggio in giudicato in data 1.03.2023 dell’ultima, quella che era stata emessa dalla Corte di appello di Roma il 15.12.2022, la corrispondente Procura generale della Repubblica aveva aperto il relativo procedimento di esecuzione ed emesso il conseguente provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, appartenendo a quell’ufficio la competenza.
Infatti, la suddetta decisione di appello, pur avendo confermato quella di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quanto alla posizione di COGNOME, l’aveva parzialmente riformata quanto alla posizione del coimputato NOME COGNOME, assolto da due delle imputazioni a lui contestate, con corrispondente rideterminazione della pena a lui inflitta.
Siccome, in questa situazione, la competenza del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., si era radicata in capo alla Corte di appello di Roma, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo non avrebbe dovuto assumere il provvedimento oggetto di impugnazione, essendo privo di competenza.
Il Procuratore generale in sede, rilevata la fondatezza della dedotta questione di carenza di competenza del giudice che ha emesso l’ordinanza, si è espresso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulterioreorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che la carenza di legittimazione in capo all’Autorità ricorrente a proporre impugnazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe precluda l’esame della questione giuridica dedotta.
Il Procuratore generale territoriale, pur consapevole di non essere stato parte nel procedimento che ha esitato il provvedimento impugNOME, ha dedotto l’evenienza della sua autonoma titolarità a impugnare l’ordinanza in quanto si considera parte virtualmente necessaria del procedimento esecutivo, stante la dedotta competenza della Corte di appello di Roma a delibare la questione decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quale giudice dell’esecuzione, richiamando un precedente arresto (Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Cuneo, non mass.) nel quale effettivamente la Corte di legittimità ha deciso una questione analoga, ma senza trattare il punto della legittimazione a impugnare del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello avverso un provvedimento esecutivo emesso dal Tribunale.
2.1. Tuttavia, l’indirizzo ermeneutico largamente prevalente non conforta la prospettazione dell’Autorità ricorrente.
Si considera, in contrario, determinante il rilievo della carenza di legittimazione a impugnare del Procuratore generale territoriale, siccome NUMERO_DOCUMENTO «?–soggetto che non può considerarsi parte effettiva del procedimento.
Il principio di diritto a cui il Collegio presta convinta adesione è, inver decliNOME nel senso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello non ha titolo per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il pubblico ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo: di conseguenza, spettando in via esclusiva la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non può riconoscersi al procuratore generale territoriale neanche un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 de 11/01/2013, COGNOME, Rv. 254224 – 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249203 – 01).
La norma che individua il pubblico ministero legittimato ad assumere la qualità di parte nel procedimento esecutivo, ossia l’art. 655 cod. proc. pen., stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, tale legittimazione compete al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 cod. proc. pen.:
nel sistema discipliNOME dalle indicate norme sussiste, pertanto, un coordinamento simmetrico tra il giudice che procede in sede esecutiva e il pubblico ministero a cui è devoluta la qualità di parte pubblica nel corrispondente procedimento.
2.2. Tale simmetria si rifrange necessariamente nel giudizio impugNOMErio, essendo – in carenza di altre e specifiche indicazioni normative – la parte risultata tale nel primo grado del procedimento legittimata a contestarne l’esito con l’impugnazione: nel concetto di parte legittimata secondo la previsione dell’art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi il procuratore generale della Repubblica che è stato estraneo al procedimento di esecuzione, riferendosi l’espressione usata ai partecipi effettivi della dialettica processuale de procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei alla fase processuale definita (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, COGNOME, Rv. 212743 – 01).
L’approdo si inscrive nella prospettiva per la quale l’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale a ciascun rappresentante del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilit comporta che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è funzionalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, COGNOME, Rv. 235981 – 01) 1 le deroghe stabilite da talune norme relativamente a specifici atti essendo eccezioni, non suscettibili, come tali, di applicazion analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, NOME, Rv. 211151 – 01).
Il complesso delle considerazioni svolte (specificate in modo dettagliato da Sez. 1, n. 7906 del 01/02/2023, Lleshaj, non mass., cui si rinvia per ogni ulteriore richiamo) si profila l’esito di un’elaborazione sedimentata e non eludibile, allo stato del quadro normativo applicabile.
2.3. In coerenza con tale impostazione si precisa anche che, essendo legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione soltanto il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo, è da ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal procuratore della repubblica avente sede in un circondario diverso da quello del tribunale del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 01).
2.4. Né – pur tenendo conto che la contestazione alla base dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale territoriale afferisce alla censura del provvedimento impugNOME per essere stato emesso da giudice dell’esecuzione non competente – potrebbe attrarsi l’ipotesi dedotta in una situazione assimilata al conflitto di competenza analogo, dal momento che il
conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte a se pubblica del processo, e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989 – 01).
Le considerazioni fin qui esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso, senza conseguenze in ordine alle spese, ex art. 616 cod. proc. pen., considerata la natura della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 maggio 2024
Il Consi liere eGtensore