Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6857 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 21/11/1973 avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del TRIBUNALE di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Livorno, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME ed ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due sentenze, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in quella di anni 4, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 890,00 di multa.
Avverso tale provvedimento il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto incidente di esecuzione.
La Corte territoriale adita, rilevato che l’unico strumento di impugnazione previsto avverso i provvedimenti dell’esecuzione in materia di continuazione Ł quello previsto dall’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ha riqualificato la richiesta di incidente di esecuzione in ricorso per Cassazione e trasmesso gli atti a questo Ufficio
Il Pubblico ministero impugnante chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione di legge nell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente.
Evidenzia che, sulla scorta delle risultanze del certificato penale, risulta essere competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. la Corte di appello di Firenze.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen.
Lamenta il contrasto della decisione impuganta con altro provvedimento emesso del giudice competente, il n. 315/2020 SIGE, che aveva escluso l’applicazione della disciplina della continuazione tra i medesimi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato da soggetto non legittimato.
La giurisprudenza di legittimità Ł univoca nel ritenere che la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetti in via esclusiva al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte di appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 – 01; Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. 254224 – 01; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249203 – 01).
Il sistema delineato dagli articoli 655 e 665 cod. proc. pen. delinea un coordinamento simmetrico tra il giudice che procede in sede esecutiva e il pubblico ministero a cui Ł devoluta la qualità di parte pubblica nel corrispondente procedimento e tale simmetria deve necessariamente sussistere anche nel giudizio impugnatorio, essendo – in carenza di altre e specifiche indicazioni normative – la parte risultata tale nel primo grado del procedimento legittimata a contestarne l’esito con l’impugnazione: nel concetto di parte legittimata secondo la previsione dell’art. 570, comma 1, cod. proc. pen. non può comprendersi il procuratore generale della Repubblica che Ł stato estraneo al procedimento di esecuzione, riferendosi l’espressione usata ai partecipi effettivi della dialettica processuale del procedimento specifico, e non ad altri soggetti rimasti estranei alla fase processuale definita (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999, Moro, Rv. 212743 – 01).
D’altra parte, l’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale a ciascun rappresentante del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non Ł diversamente stabilito comporta che, anche in tema di impugnazione, non Ł consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che Ł funzionalmente legittimato a contestarlo (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, COGNOME, Rv. 235981 – 01).
Le deroghe stabilite da talune norme relativamente a specifici atti essendo eccezioni, non sono suscettibili, come tali, di applicazione analogica (Sez. 1, ord. n. 3404 del 10/06/1998, COGNOME, Rv. 211151 – 01).
Tanto posto, avverso l’ordinanza impugnata, che Ł stata resa dal Tribunale di Livorno, quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., Ł legittimato a proporre ricorso per cassazione, oltre che il condannato, il Procuratore della Repubblica di quel Tribunale e non il Procuratore generale della Corte di appello.
Non segue la condanna del ricorrente alle spese processuali stante la sua natura pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME