Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIOuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
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Il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’ udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta integralmente ai motivi e insiste nell’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28.11.2023 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 582-585, comma 2, cod. pen. per aver causato lesioni personali ad COGNOME NOME, mediante l’uso di uno spray urticante, ha riconosciuto il beneficio della non menzione e disposto che la sospensione condizionale della pena non fosse subordinata al pagamento della provvisionale, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di leg e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della legittima difesa, della quale si assume sussistano tutti gli elementi:
necessità di difendere il proprio diritto di proprietà dalla violazione d domicilio della persona offesa;
attualità del pericolo, avendo la ricorrente agito allorquando la vittima si trovava nell’abitazione della predetta e portava via un bene di proprietà della stessa;
proporzionalità tra offesa e difesa, poiché la ricorrente era in evidente inferiorità fisica, essendo una donna per di più di età avanzata rispetto alla persona offesa, e lo spray fu utilizzato alle spalle dell’COGNOME, solo per intimorirlo, tant’è c lo stesso riportò solo un arrossamento al volto e nessun danno agli occhi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Esso ripropone il tema della legittima difesa già ampiamente affrontato, con lucidità, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata attraverso una compiuta disamina del fatto, che è stato non solo adeguatamente analizzato e descritto in tutti i suoi particolari, ma anche correttamente rapportato al contesto in cui esso si è verificato per evidenziarne la genesi e la effettiva portata.
Ha messo in evidenza la sentenza impugnata che l’episodio oggetto di imputazione è accaduto dopo che nel maggio del 2020 tra l’imputata e la persona offesa e la sua compagna, abitanti nel medesimo complesso immobiliare rispettivamente la prima in un appartamento al piano terra con giardino e gli altri
due in quello al primo piano con balcone che sì affaccia sul giardino dell’imputata si erano verificati alcuni diverbi che erano poi sfociati nei fatti per cui si procede. particolare, già in precedenza l’imputata aveva diretto il getto d’acqua della pompa di irrigazione del giardino verso il balcone della persona offesa che si accorgeva della circostanza per il rumore provocato dallo scroscio d’acqua; ed in una successiva occasione – quella prodromica del fatto in argomento – il getto d’acqua era stato addirittura diretto sul volto della persona offesa, che, furibonda – sempre secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata anche sulla scorta di quella di primo grado – aveva reagito dicendo che sarebbe scesa giù per prendere il tubo e portarlo via. E ciò in realtà aveva fatto la persona offesa dopo aver allertato i Carabinieri, ma una volta introdottasi nel giardino dell’imputata, questa, accortasi della sua presenza – intervenuta senza minaccia o violenza – e dell’impossessamento del tubo di irrigazione, aveva spruzzato all’indirizzo della stessa dello spray urticante; azione che l’imputata giustificava asserendo che era stata leggermente turbata dal comportamento della persona offesa e che la difesa ancora una volta sostiene sia stata scriminata dalla necessità di difendere un proprio diritto ovvero di impedire alla persona offesa di portare a termine l’azione illecita intrapresa di sottrazione del bene (il tubo di gomma) e di indurla ad allontanarsi dalla propria proprietà, illegittimamente violata.
Al riguardo la Corte di appello ha già fornito risposta adeguata e corretta, anche sotto il profilo giuridico, evidenziando, innanzitutto, in fatto, come la persona offesa, a fronte dei comportamenti assunti dall’imputata senza una reale ragione che aveva giustificato l’ultimo atto asserendo che aveva solo voluto verificare se gli inquilini del piano superiore fossero in casa – solo dopo aver ricevuto sul balcone e in pieno volto il getto d’acqua, ed avere allertato le forze dell’ordine, aveva dapprima ammonito la vicina di casa dicendole che sarebbe sceso giù da lei per prenderle il tubo e portarglielo via e poi effettivamente posto in essere il proposito portando con sé il tubo di gomma (che veniva restituito all’imputata dopo qualche giorno).
E alla stregua di tale ricostruzione, la Corte di appello ha concluso che nell’azione dell’imputata non è ravvisabile l’esercizio legittimo di un diritto pe allontanare la persona offesa (che tra l’altro aveva avvisato che sarebbe scesa in giardino per interrompere l’azione molestatrice) dalla sua proprietà mediante di uno spray urticante; e che nemmeno è ravvisabile la legittima difesa: la persona offesa non stava ponendo in essere un’aggressione ai danni dell’imputata, né tanto meno si era introdotta nella sua proprietà con minacce o violenza, ma stava semplicemente attuando il proposito di porre fìne all’erogazione dell’acqua; né la legittima difesa putativa in quanto la persona offesa nei confronti
dell’imputata – definitasi essa stessa solo leggermente turbata, secondo quanto si legge nella sentenza di merito – non aveva posto in essere alcuna azione tale da indurre l’insorgenza di un erroneo convincimento di dovere difendere sé od altri da un’ingiusta aggressione.
Occorre a tal punto, al riguardo, rammentare – avendo la difesa reiterato il motivo sotto il profilo della legittima difesa – che l’accertamento relativo al scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione. (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Rv. 273401 – 01); e che in tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse, e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Rv. 279964 – 01); valutazione che deve ritenersi intervenuta nel caso di specie alla stregua delle motivazione °stesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, che viene qui ìn rilievo, si deve altresì ribadire che essa postula, quali requisiti aggiuntivi rispetto a quell della proporzione, di cui all’art. 52, comma primo, cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore, la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifi “animus defendendi”, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Rv. 283185 – 01).
A ciò si aggiunga che, come ha già avuto modo di osservare più in generale questa Corte, ai fini della configurabilità dell’esimente della legittima difesa, requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio “ex ante”, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell’interesse leso, quale la vita e l’incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell’interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 279777 – 01); e tale comparazione non può essere del tutto obliterata neppure nel caso in cui ricorra l’ipotesi dell’intrusione nell’altrui domicil quando l’azione – come nel caso di specie – è stata posta in essere al fine di difendere un bene anziché l’incolumità della persona, richiedendo il comma secondo dell’art. 52 cod. pen. pur sempre che vi sia il pericolo di un’aggressione in atto.
Sicché si deve concludere che la decisione impugnata è corretta, difettando nel caso di specie innanzitutto il requisito della necessità – dal momento che l’imputata, a fronte di un’azione che non minacciava la sua persona, avrebbe potuto ricorrere ad altre modalità per tentare di fermare la persona offesa e recuperare il tubo di gomma, non costituendo d’altra parte la violazione di domicilio – nel caso di specie consistita unicamente nell’introduzione, non a sorpresa, nel giardino dell’imputata di per sé una legittimazione a compiere qualunque azione a difesa del domicilio violato e di beni in esso esistenti, dovendo l’animus defendendi, la finalità difensiva, trarre, sul piano oggettivo, spunto dal pericolo attuale di un’offesa che deve essere non solo ingiusta, ma anche non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.
In definitiva la persona offesa, attinta dal getto d’acqua della pompa in pieno volto, si era limitata ad impossessarsi dello strumento adoperato contro di lei al solo fine di interrompere il crescendo di azioni moleste che l’imputata aveva intrapreso nei suoi confronti avvalendosi del tubo in questione (tant’è che il tubo veniva poi restituito dall’imputata).
In altri termini, ancora, la circostanza che sarebbe stato in tal modo violato il domicilio e posta in essere un’azione tesa a sottrarre un bene non assume di per sé rilievo scrímínate neppure alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, che, fermo restando il requisito della proporzionalità, postula, come detto, in ogni caso, uno specifico “animus defendendí”, che deve essere, cioè, contestualízzato rispetto alle circostanze del caso concreto, non legittimando, di per sé, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta una qualunque reazione. Il requisito della necessarietà della reazione costituisce il substrato íneliminabile della scriminante
della legittima difesa – che pur con le precisazioni introdotte dalla nuova legge conserva i suoi connotati fondamentali sia pure da rapportare al particolare contesto che si viene a creare allorquando l’azione ingiusta è posta in essere con violazione del domicilio in cui legittimamente si trova l’agente.
Va anche considerato che in ogni caso l’ipotetica situazione di pericolo era stata volontariamente determinata dalla precedente condotta provocatoria della COGNOME.per cui va ricordato il principio – indicato dal P.G. nella requisitoria base al quale non è invocabile la legittima difesa da chi abbia dato “ab initio” causa alla specifica situazione pericolosa o l’abbia, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti (tra le ultime, Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024 Nuredini, Rv. 286440 – 01), non potendosi d’altra parte affermare che nel caso di specie l’imputata abbia reagito ad un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella prevedibile si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso del tutto ingiusta; nella fattispecie in scrutinio l’azione posta in essere dalla persona offesa fu esattamente quella dalla medesima preannunciata a seguito dell’ ennesimo atto del tutto gratuito e molesto realizzato dall’imputata.
Né potrebbe assumere di per sé rilievo decisivo, ai fini di una diversa valutazione, la circostanza, sostenuta dalla difesa, secondo cui l’azione della persona offesa non sarebbe stata diretta ad interrompere l’erogazione dell’acqua già terminata al suo arrivo, dal momento che essa fu verosimilmente diretta a porre fine alla sequenza di azioni poste in essere dall’imputata a mezzo della pompa. Trattasi in ogni caso di una deduzione in fatto, enucleata sub specie del vizio di motivazione per travisamento ma senza neppure il rispetto dei canoni minimi di deduzione di tale vizio, essendosi la difesa limitata a riportare, riassuntivamente, passaggi della deposizione della persona offesa (laddove sarebbe stato necessario riportare quanto meno il passo integrale della testimonianza riguardante la circostanza in argomento).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dì procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto ímpugNOMErio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che sì ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 ìn relazione alla entità delle questioni trattate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/9/2024.