Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giud dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME, volta declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. p pen., notificatogli in data 2 novembre 2023 dalla locale Procura della Repubbli in quanto privo dell’avviso relativo alla facoltà del condannato di acceder programmi di giustizia riparativa.
Il giudice dell’esecuzione rilevava che l’ordine di esecuzione era s emesso il 31 ottobre 2022, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs ottobre 2022, n. 150, il cui art. 38 aveva interpolato l’art. 656, comma 5 inserendovi la previsione contenutistica di cui l’istante lamentava l’omissione
L’atto processuale era dunque conforme alla legge processuale vigente a tempo della sua formazione.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, sull’assunto che la validità dell’atto di impulso del procedim esecutivo debba essere saggiata con riferimento al tempo di produzione de relativo effetto, al quale si ricollegherebbe una nutrita serie di defensionali, tra cui ora la possibilità di avvalersi del sistema della g riparativa. Essendo l’effetto legato alla notificazione dell’atto, era a ques che doveva farsi riferimento, e non alla data di emissione. Né poteva dubita dell’inquadramento del vizio in discorso nella categoria delle nullità di o generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e cod. proc. pen., incidendo esso sulla completezza dell’assistenza difensiva, in «quale completa informazione sulle facoltà a tutela dell’imputato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I requisiti di validità di un atto processuale sono, in linea di prin regolati dalla legge del tempo della sua formazione, e non della sua notificazi (Sez. 5, n. 29440 del 06/07/2006, Stillitano, Rv. 235220-01).
Il principio vale anche rispetto al provvedimento di esecuzione della pen con sospensione della carcerazione, il quale, legittimamente emesso ai sen dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, non risente de
ius superveniens incidente sui suoi requisiti di forma e contenuto. L’atto i questione è dotato dì autonomo rilievo e la legge al riguardo applicabile è qu in vigore allorché esso è venuto a giuridica esistenza (Sez. 1, n. 39609 19/07/2019, Coci, Rv. 276946-01).
Non è invocabile l’art. 2, quarto comma, cod. pen., giacché la regola del retroattività della lex mitior, ivi sancita, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le relative pene e la sua applicazione è inoltre preclus sia stata pronunziata sentenza definitiva (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/20 Moccia, Rv. 284545-01).
Né è pertinente l’ulteriore richiamo, operato dal ricorrente, ai pri valevoli in caso di sopravvenuta illegittimità costituzionale di disposi processuali, la quale, salvo le situazioni esaurite, opera (essa sì) retroattivamente.
Solo per completezza occorre rilevare, in linea con le osservazion formulate dal Procuratore generale requirente, che i percorsi di giust riparativa sono concepiti come un istituto di carattere meramen complementare alla giurisdizione, estraneo al novero delle opzioni di diri penale sostanziale e processuale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 202 Baldo, Rv. 285930-01).
L’omissione dell’avviso della facoltà di attivare i percorsi stessi dunque sanzionata, in sede esecutiva, da nullità alcuna.
Dalle considerazioni che precedono deriva la reiezione del ricorso e l condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 29/05/2024