Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50584 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, resa nei confronti dell’odierna ricorrente, per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d. Igs. n. 286 del 1998, per aver occupato alle proprie dipendenze, n. 11 lavoratori macedoni privi di permesso di soggiorno, irrogando la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 55mila di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, con la sanzione amministrativa di legge e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza della responsabilità – primo motivo; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza o insufficienza della prova della sussistenza del fatto – secondo motivo; erronea applicazione di legge penale, in relazione alle pene irrogate per il reato più grave e quanto all’entità della pena – terzo motivo; erronea applicazione di legge penale quanto al giudizio di bilanciamento – quarto motivo) sono inammissibili in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità (primo motivo, in parte) perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito e non scanditi da specifica critica (primo motivo, in parte) e, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato (secondo motivo: cfr. p. 4 della sentenza), nonché relative al trattamento sanzionatorio (terzo e quarto motivo), benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 4). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente