Lavoro Intramurario: la Cassazione Conferma la Legittimità del Sorteggio
L’accesso al lavoro intramurario rappresenta un elemento cruciale nel percorso di rieducazione del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso contro il diniego di ammissione a tale attività, basato su un sistema di assegnazione tramite sorteggio. La pronuncia chiarisce i limiti dell’impugnazione e la discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria nell’organizzare le opportunità lavorative.
I Fatti di Causa
Un detenuto presentava istanza per essere ammesso al lavoro intramurario per il mese di ottobre 2022. La sua richiesta veniva respinta dal Magistrato di Sorveglianza competente. Contro tale decisione, il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale, tuttavia, confermava il provvedimento iniziale.
Non soddisfatto, il detenuto si rivolgeva alla Corte di Cassazione, contestando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. L’oggetto del contendere era la mancata ammissione all’attività lavorativa all’interno dell’istituto di pena.
La Decisione sul Lavoro Intramurario: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non individuava specifici vizi di legge nel provvedimento impugnato, ma si limitava a sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei presupposti di fatto, già esaminati correttamente dal Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente valutato gli elementi a sua disposizione, basandosi sulle informazioni fornite dalla direzione della casa di reclusione. Da queste informazioni emergeva che l’assegnazione dei posti per il lavoro intramurario avveniva tramite sorteggio. Questo sistema, secondo la Corte, è idoneo a garantire l’equità, in quanto “pone tutti i potenziali candidati nella medesima condizione di aspettativa”. L’utilizzo di un criterio casuale come il sorteggio, in questo contesto, è stato ritenuto un metodo trasparente e imparziale per distribuire le limitate opportunità lavorative.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva già beneficiato in passato di tale sistema. Dagli atti risultava, infatti, che il detenuto aveva svolto diversi turni di lavoro intramurario in più mesi dell’anno precedente. Questo fatto dimostrava che il sistema di sorteggio non lo aveva escluso sistematicamente, ma gli aveva garantito, al pari degli altri, la possibilità di accedere al lavoro.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge e finalizzato a ottenere un riesame del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio importante: l’organizzazione del lavoro intramurario, incluse le modalità di assegnazione, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, a condizione che i criteri adottati siano ragionevoli e non discriminatori. Il sistema del sorteggio, garantendo parità di chances a tutti i detenuti, è stato considerato legittimo. Per i detenuti, ciò implica che un ricorso contro il mancato inserimento lavorativo ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare l’esito di un meccanismo equo, senza dimostrare vizi di legittimità o palesi discriminazioni. La pronuncia comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Un detenuto può contestare il metodo di assegnazione del lavoro intramurario se si basa su un sorteggio?
No, secondo questa ordinanza, un sistema basato sul sorteggio è considerato legittimo in quanto garantisce a tutti i potenziali candidati la medesima condizione di aspettativa e parità di trattamento.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava specifiche censure di legittimità contro il provvedimento, ma tendeva a provocare una rivalutazione dei fatti già correttamente esaminati dal Tribunale di Sorveglianza, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20293 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di non luogo a provvedere emesso dal Magistrato d sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 30 settembre 2022, relativo all’istanza presenta detenuto finalizzata a ottenere l’ammissione al lavoro intramurario per il me ottobre del 2022.
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedime impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione d presupposti per l’ammissione al lavoro intramurario richiesto da COGNOME, risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità emergenze processuali e delle informazioni trasmesse dalla direzione della Ca di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di er applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l’ammissione al lavo intramurario dei detenuti della RAGIONE_SOCIALE avviene media sorteggio; il che «pone tutti i potenziali candidati nella medesima condizion aspettativa».
Ritenuto che, secondo quanto riferito dalla direzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tale sistema di assegnazione mediante sorteggio aveva garantit COGNOME lo svolgimento di diversi turni di lavoro intramurario, svolti nei me gennaio, maggio, agosto e settembre del 2021.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esse dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.