Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KHODORIV (UCRAINA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e success modifiche ed integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, sezione del riesame ha rigettat l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Napoli cha aveva rigettato a richiesta di autorizzazione al lavoro dell’indagato, deten regime di arresti domiciliari.
Con il ricorso viene formulato un unico motivo incentrato sulla violazione di legge (art comma 3 c.p.p.) e sul vizio di motivazione.
La decisione è criticata poiché la disposizione citata non può essere interpretata nel s che le indispensabili esigenze di vita personali corrispondano a totale indigenza. Né, p AVV_NOTAIO, si può sostenere, come si legge nel provvedimento, che le esigenze cautelar sarebbero compromesse dalla concessione del permesso in ragione della condotta contestata.
Con memoria inviata per PEC, il Sostituto AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, ha volta inviato una memoria con cui, in replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO, insist l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo su cui è fondato.
L’appello di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. partenopeo è stato rigettato per ritenuta infondatezza della pretesa del deducente che la propria condizione economica ed esistenziale fosse valutata a prescindere dal fatto che altri membri della sua famiglia foss percettori di reddito. Tale richiesta, secondo l’impugnato provvedimento rendeva “all’evidenza…. il gravame destituito di fondamento” dato il particolare rigore richiesto giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione della disposizione invocata (art.284 comma c.p.p.).
Nel giudizio di legittimità, la prospettiva difensionale muta, poiché la difesa adduc insufficienza reddituale del gruppo familiare di riferimento, costituito da una famiglia alla cui partecipano due adulti (madre dell’indagato con il compagno) e tre figli (sorella e fratell dell’indagato) che vivono, si afferma, con una pensione di poco superiore a € 1.200,00.
Innanzitutto, non possono sfuggire gli ovvi profili di novità dell’argomentazione, che ribalt prospettiva iniziale senza che vi sia la possibilità in questa sede di un vaglio delle circos addotte. Ciò è di per sé causa di inammissibilità in base al combinato disposto degli artt. 60 comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, per la necessità evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appell perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
Ma in ogni caso, gli elementi addotti non sono affatto sufficienti a soddisfare lo standa probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
Anche di recente (Sez.6, n.1200 del 4/12/2023, lmp. Tahiri, 285885 – 01) si è ribadito principio per cui se non è necessario giungere alla dimostrazione dell’assoluta impossidenza, per poter conseguire la ammissione ad una attività lavorativa che consenta la soddisfazione delle esigenze primarie del ricorrente, si è avvertita la necessità di evidenziare la na eccezionale del provvedimento autorizzatorio, che richiede rigorosa dimostrazione non solo della condizione di indigenza, ma anche degli ulteriori presupposti applicativi.
Una soglia così elevata e rigorosa non può certo ritenersi soddisfatta dalle allegazio difensive, limitate all’indicazione di un reddito pensionistico e della composizione del nuc familiare, senza spiegare, ad esempio, la situazione patrimoniale (che è cosa diversa dalla condizione reddituale) ovvero la ragione per cui non vi possa essere alcun contributo al ménage familiare, e quindi al sostentamento del ricorrente, da parte di alcuno dei membri della famiglia.
Data la natura preliminare ed assorbente della questione trattata, l’ulteriore prof sollevato nel ricorso, attinente alla possibile compromissione delle esigenze cautelari in cas di autorizzazione, deve ritenersi assorbito.
In base a quanto precede, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ri a mente dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 20 giugno 2024.