Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39719 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto per positivo esito dei lavori di pubblica utilità il reato d all’art. 186, commi 2, 2-sexies e 4 lett. b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Manta il 27 febbraio 2010 da COGNOME NOME, riducendo a 3 mesi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt.157 e 161 cod. pen. per avere la Corte di appello trascurato di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato. Deduce il suo interesse all’accertamento della diversa causa di estinzione del reato in ragione dei diversi esiti extrapenali che conseguono all’estinzione per l’adempimento della sanzione sostitutiva rispetto al rilievo della prescrizione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
1.1. L’istituto del quale il giudice di appello ha fatto applicazione è regolato dall’art.186 cod. strada, il cui comma 9-bis così dispone: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’atl:ivita’ non retribuit a favore della collettivita da svolgere, in via prioritaria, nel campo del sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.»
1.2. Nato nel codice penale Zanardelli del 1889 come sanzione sostitutiva della detenzione risultante dalla conversione della pena pecuniaria rimasta inadempiuta per insolvibilità del condannato, e riproposto dalla legge 26 luglio 1975, n.354 sull’ordinamento penitenziario, che prevedeva all’art.49 che le pene detentive derivanti dall’automatica conversione in pene pecuniarie fossero espiate in regime di semilibertà nel caso in cui il condannato non fosse ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici o affidato in prova al servizio sociale, l’istituto del lavoro di pubblica utilità è stato inserito dal legisl nell’ordinamento penale quale sanzione sostitutiva sussidiaria con la legge 24 novembre 1981, n.689 (artt.102 e 105) a seguito della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 16 novembre 1979, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 136 cod. pen. (a norma del qual le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva) considerando lesiva del principio di eguaglianza in materia penale l’automatica e indifferibile conversione, dovuta all’ac:certata insolvibilit del condannato, della pena pecuniaria in pena detentiva.
1.3. Previsto in alcune leggi speciali come sanzione accessoria o come nuova modalità di esecuzione del lavoro all’esterno per detenuti e internati, l’istituto del lavoro di pubblica utilità è stato introdotto con il rango di principale con l’entrata in vigore del d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace) tra le pene «paradetentive» che il giudice di pace può irrogare, mentre con legge 21 febbraio 2006, n.49, art.73, comma 5-bis, è stato configurato come sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria da applicare ai tossicodipendenti o agli assuntori di sostanze stupefacenti nei casi in cui il delitto sia di lieve entità.
1.4. Quest’ultima disposizione è stata, sostanzialmente, ripresa anche nella legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), che ha aggiunto all’art.186 il comma 9-bis (e all’art.187 il comma 8-bis) cod. strada ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, sia pure calibrata sulla disciplina introdotta nei procedimenti di competenza del Giudice di pace (art.54 d. Igs. n.274/2000).
2. Da questo sintetico quadro normativo si desume che il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art.186, comma 9-bis, cod. strada consisti in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall’art.13 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 – 01), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata; la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, possa essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi. La natura di sanzione penale del I.p.u. comporta anche che sia «illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla relazione della funzione rieducativa della pena, di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria, non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra» (Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, Gregorio, Rv. 269977 – 01).
3. Per altro verso, vale la pena osservare che i commi 9-bis e 8-bis rispettivamente degli artt. 186 e 187 cod.i strada configurano una disciplina parzialmente derogatoria di quella comune relativa all’esecuzione delle sentenze di condanna, nel senso che il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna, alla stregua del dettato normativo secondo cui, in riferimento all’eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del «giudice che procede» oltre che del «giudice dell’esecuzione». La possibilità di revocare la sostituzione per decisione del «giudice che procede» presuppone, , che la sentenza non sia ancora passata in giudicato (Sez.4, n.3067 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, in motivazione).
Tale rilievo non esclude, tuttavia, che nel caso concreto, secondo quanto pacificamente desumibile dall’ordinanza impugnata, la sentenza della Corte di appello con la quale è stata sostituita la pena inflitta con la prestazione di lavoro di pubblica utilità sia divenuta irrevocabile in data 8/10/2014, ossia in data antecedente la positiva conclusione dei lavori (12/03/2015). L’irrevocabilità della sentenza di condanna intervenuta in data antecedente il decorso del termine prescrizionale, e anche in data antecedente il momento in cui il giudice ha preso atto della positiva conclusione del lavoro di pubblica u1:ilità, ha costitui
elemento ostativo, con evidenza, rispetto al decorso del termine di prescrizione del reato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Pr9siden Così deciso il 13 settembre 2023 Il o.isigl . re estensore