Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33059 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con le quali anche, in replica alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 5 ottobre 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro all’esito del giudizio abbreviato, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, per minaccia grave e porto in luogo pubblico di un’arma impropria senza giustificato motivo, ritenendo la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la continuazione fra le condotte.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non ha provveduto a autorizzare l’imputato a partecipare all’udienza, essendo lo stesso legittimamente impedito in quanto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, presso una comunità.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 420-ter cod. proc. pen in quanto il Tribunale non aveva valutato la legittimità di un impedimento, oggetto di una istanza trasmessa a mezzo pec.
In particolare, la Corte di appello, a seguito RAGIONE_SOCIALE censura sul punto, avrebbe fatto mal governo dei principi in materia, riconoscendo la sussistenza dell’invio a mezzo pec, ma onerando il difensore di verificare la effettiva ricezione, addebitando al difensore la circostanza che l’istanza di legittimo impedimento non fosse stata inserita nel fascicolo processuale.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 62 -bis cod. pen. e all’art. 121 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva, con la quale si insisteva nella richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, allegando relazioni relative al positivo svolgimento da parte dell’imputato del programma terapeutico e l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, determinando ciò una nullità di ordine AVV_NOTAIO o, comunque, un vizio di motivazione.
Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla doglianza tesa ad escludere la recidiva, rispetto alla quale la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi che richiedono la valutazione RAGIONE_SOCIALE relazione cronologica fra i reati e la eterogeneità tra gli stessi, difettando di una valutazione concreta.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre
2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato essendosi tenuta l’udienza in appello in forma cartolare senza la partecipazione delle parti; quando al secondo motivo, infondato, in quanto non è stato assolto l’onere di verificare la conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE Corte dell’istanza di rinvio; il terzo motivo sarebbe manifestamente infondato, avendo la Corte tenuto in conto la memoria difensiva e valutato l’istanza in ordine alle circostanze attenuanti generiche, secondo i criteri consolidati di legittimità; infine, il quarto motivo è generico, in quanto non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte in tema di recidiva.
Il difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con conclusioni depositate, ha in particolare insistito, confutando le ragioni RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO, sull’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini seguenti.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto dalla sentenza emerge che la trattazione non avvenne oralmente, ma cartolarmente, il che rileva, in quanto solo la previa richiesta di trattazione orale dell’udienza può far rilevare l’impedimento dell’imputato.
Difatti, è stato osservato che nel giudizio di appello, nel vigore RAGIONE_SOCIALE disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di fatto prorogata e tuttora in atto, «la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell’imputato determina l’applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell’imputato, al fine di garantire il diritto di difesa» (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 13/01/2022, G., Rv. 282400 – 01). Analogamente, anche per l’impedimento del difensore, nel giudizio di cassazione, che si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire,
non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415).
Il secondo motivo è invece fondato.
3.1 L’accesso agli atti è consentito a questa Corte vedendosi in tema di error in procedendo (cfr. (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
La Corte di appello rileva come l’invio RAGIONE_SOCIALE istanza di legittimo impedimento risulti avvenuta correttamente e tempestivamente in data 17 settembre 2021 per l’udienza del 23 settembre 2021, ma che non fu valutata dal Tribunale in quanto mai inserita nel fascicolo.
3.2 Deve evidenziarsi come sia risalente, ma soprattutto relativa ad un diverso quadro normativo, la giurisprudenza citata dalla Corte di appello, che implicava la necessità di una verifica, sostanzialmente di un onere da parte del mittente RAGIONE_SOCIALE istanza a mezzo pec, di verificare, analogamente a quanto accadeva per il fax, che l’ufficio giudiziario avesse ricevuto la missiva e che la stessa fosse all’attenzione del giudice.
Tale giurisprudenza scaturiva dalla circostanza che lo strumento telematico fosse irrituale, tanto che parte RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rilevava come l’istanza trasmessa dal difensore o dall’imputato a mezzo posta certificata fosse da ritenersi irricevibile o inammissibile (in questo senso, Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443, in tema di istanza di rinvio per impedimento del difensore; Sez. 2, n. 51665 del 7/11/2017, COGNOME, in relazione alla comunicazione del difensore dell’adesione all’astensione deliberata dall’RAGIONE_SOCIALE).
3.3 Altro orientamento – sempre prima RAGIONE_SOCIALE normativa emergenziale – non riteneva irricevibile o inammissibile l’istanza inviata a mezzo EMAIL e il giudice, qualora ne avesse avuto contezza tempestiva, era tenuto a valutarla. Questa impostazione comparava l’impiego RAGIONE_SOCIALE posta elettronica certificata con l’istanza inviata a mezzo telefax. Nell’uno come nell’altro caso la trasmissione avveniva in violazione dell’ad. 121 cod. proc. pen., che richiede la presentazione di memorie e richieste mediante deposito in cancelleria.
Da ciò, però, non sarebbe derivata l’inammissibilità, o irricevibilità, bensì una mera irregolarità (Sez. 3, n. 923 del 10/10/2017 – dep. 2018, COGNOME ed altri; Sez. 2, n. 56392 del 23/11/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963).
Ovviamente, si affermava, spettava alla parte assumersi il rischio RAGIONE_SOCIALE mancata tempestiva trasmissione anche materiale dell’istanza al giudice, avendo optato per un mezzo di deposito irrituale, cosicchè la parte interessata aveva l’onere di verificare che l’istanza fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria – che avrebbe potuto anche riceverla tardivamente per omesso controllo RAGIONE_SOCIALE
casella di posta – e fosse stata portata all’attenzione del giudice per tempo (in ambito di comunicazioni a mezzo fax, Sez. 2, n. 9030 del 5/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258526; inoltre Sez. 5, n. 7706 del 16/10/2014, dep. 2015, Rv. 262835; 2, n. 24515 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 264361; Sez. 2, n. 1904 del 16/11/2017, dep. 2018, Deriù, Rv. 272049).
Ne derivava che la parte mittente era onerata di offrire la prova del pervenire tempestivo all’attenzione del giudice RAGIONE_SOCIALE istanza a mezzo pec, cosicchè non adempiendo a tale onere la parte non poteva dolersi RAGIONE_SOCIALE omessa valutazione (Sez. 1, n. 38336 del 1/08/2017, COGNOME, affermava la legittimità RAGIONE_SOCIALE celebrazione dell’udienza per la quale era stata inoltrata istanza di differimento via PEC per un impedimento a comparire del difensore, che non risultava allegata agli atti del fascicolo).
3.4 Con la legislazione emergenziale, come è noto, conseguente al fenomeno pandemico, il deposito a mezzo pec è stato invece equiparato ad ogni effetto al deposito in cancelleria, per tutti gli atti che non devono essere depositati nel portale del processo penale telematico.
Infatti l’art. 24 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, introduceva il deposito telematico degli atti in tutte le fasi del procedimento per i quali non è previsto il deposito nel portale: risultava possibile inviare a mezzo pec – e dunque depositare telematicannente – ogni tipologia di atto, comprese anche le impugnazioni, caso nel quale, a legislazione pre-emergenziale, la giurisprudenza era sempre stata ferma nell’escludere tale modalità di presentazione, prevedendo la normativa primaria forme tipizzate di proposizione.
L’art. 24, comma 4, affermava: «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2» – ossia diversi da quelli che vanno depositati presso gli uffici di Procura attraverso il Portale – «è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata».
Veniva richiesto dall’art. 24, comma 4, che – per avere la certezza RAGIONE_SOCIALE PEC cui inviare l’atto e da cui si invia l’atto- il deposito, per avere valore legale, foss effettuato «mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito ne Registro AVV_NOTAIO degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento d cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia 21 febbraio 2011, n. 44» – inseriti, cioè nel cd. REGINDE – e che «il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici».
Tale equiparazione fra deposito a mezzo pec – con le prescritte modalità e deposito in cancelleria è stata prorogata, per quel che qui rileva (successivamente intervenivano le modifiche del d.lgs. 150/2022), fino alla
scadenza del 31 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 16, comma 1, dl.. 30 dicembre 2021, n. 228, che recitava: «Le disposizioni di cui e agli articoli 24 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
3.5 Pertanto, alla data dell’udienza del 23 settembre 2021 trovava applicazione l’art. 24 cit., cosicchè, nessun onere aggiuntivo, dato il valore legale del deposito a mezzo pec ritualmente effettuato, doveva incombere sul difensore.
Il richiamo a Sez. 5, n. 38733 del 2023, n. m., effettuato dalla sentenza impugnata e dalla Procura AVV_NOTAIO, non è pertinente, perché di fatto con tale sentenza questa Corte rilevava la sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità per la presenza del sostituto del difensore che nulla eccepiva, come anche che la trasmissione era avvenuta in modo erroneo, indirizzata alla pec di altro ufficio giudiziario. In sostanza correttamente, in quel caso, si richiama l’orientamento pre-emergenziale su citato, in quanto l’invio a mezzo pec era stato errato e dunque in violazione delle indicazioni dell’art. 24 cit.: in quel caso concreto spettava al difensore verificare l’esito dell’invio, dovendo trovare applicazione il regime dell’irregolarità prepandemico.
Ma nel caso in esame la Corte di appello dava atto che l’invio era avvenuto ad un indirizzo istituzionale del Tribunale di Pesaro, senza escludere che si trattasse dell’invio all’indirizzo corretta e comunque applicava l’orientamento più risalente su citato in modo erroneo.
In vero la circostanza che la cancelleria non abbia allegato al fascicolo l’istanza di rinvio pervenuta in data 17 settembre 2021 in vista dell’udienza del 23 settembre 2021 determina una omessa valutazione – dal verbale d’udienza emerge che il Giudice non trattò proprio il tema dell’impedimento – che integra la nullità per violazione del diritto di difesa, eccepita tempestivamente, in quanto all’udienza del 23 settembre 2021 il difensore non compariva – in quanto impedito – e solo con l’atto di appello, prima occasione utile, si doleva RAGIONE_SOCIALE nullità.
Ne consegue, pertanto, la fondatezza del motivo e la nullità anche RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Gli altri motivi sono pertanto assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/05/2024