Istanza Riproposta: i Limiti alla Ri-presentazione di una Richiesta al Giudice
Nel diritto processuale penale, il principio di stabilità delle decisioni è fondamentale. Ma cosa succede quando un imputato ritiene di avere nuovi elementi per una richiesta già respinta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi confini dell’istanza riproposta, chiarendo la differenza tra un ‘fatto nuovo’ e una ‘nuova interpretazione’ di fatti già noti.
I Fatti del Caso: una Richiesta di Continuazione
Il caso analizzato nasce da un’istanza presentata al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. Un soggetto condannato chiedeva il riconoscimento della ‘continuazione’ tra due diversi reati, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. Questo istituto permette di unificare le pene per reati commessi in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, con un conseguente trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il Tribunale, tuttavia, aveva dichiarato la richiesta inammissibile. La ragione? Non era la prima volta che veniva presentata: si trattava, secondo il giudice, di una mera riproposizione di un’istanza identica, già rigettata in precedenza, basata sulle stesse sentenze di condanna.
Il Ricorso in Cassazione e la nozione di istanza riproposta
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una ‘manifesta illogicità’ nella motivazione. L’argomento difensivo si basava sulla presunta esistenza di un ‘fatto nuovo’ che non era stato oggetto della precedente decisione.
Nello specifico, la difesa sosteneva che dalle intercettazioni relative a un reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti era emersa la disponibilità di un’arma, oggetto di un separato procedimento. Questo collegamento, a dire del ricorrente, dimostrava che la distanza temporale tra le due condotte era solo apparente e che entrambe rientravano nello stesso disegno criminoso. Tale elemento non sarebbe stato valutato in precedenza, superando così la preclusione prevista per una istanza riproposta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il ragionamento dei giudici è stato netto e si è concentrato sulla distinzione fondamentale tra ‘fatto nuovo’ e ‘diversa interpretazione di elementi già noti’.
La Corte ha stabilito che l’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale, che consente al giudice di dichiarare inammissibile un’istanza che costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, crea una ‘preclusione allo stato degli atti’. Questa preclusione, tuttavia, non opera se vengono dedotti fatti o questioni giuridiche che non hanno formato oggetto della precedente decisione.
Nel caso specifico, però, l’elemento portato dalla difesa (il collegamento tra il traffico di droga e il possesso dell’arma emerso dalle intercettazioni) non era un fatto nuovo. Era, piuttosto, una mera diversa interpretazione di elementi probatori che erano già a disposizione del giudice della prima istanza, in quanto contenuti nelle ricostruzioni dei fatti presenti nelle sentenze di condanna originali. Di conseguenza, non essendo stato introdotto alcun elemento di novità fattuale o giuridica, la preclusione era pienamente operante e l’istanza era correttamente stata dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cruciale per la fase esecutiva del processo penale: per superare la preclusione di una richiesta già respinta, non è sufficiente proporre una nuova lettura o una diversa argomentazione basata su elementi già valutati. È indispensabile presentare fatti o questioni giuridiche genuinamente nuovi, ovvero elementi che non erano stati e non potevano essere presi in considerazione nella decisione precedente. Questa ordinanza serve da monito: la strategia processuale deve fondarsi su reali novità e non su tentativi di rimettere in discussione, con una diversa prospettiva, un quadro probatorio già definito.
Quando un’istanza può essere considerata una ‘mera riproposizione’ e quindi inammissibile?
Un’istanza è considerata una mera riproposizione quando viene presentata nuovamente al giudice dopo un precedente rigetto, basandosi sugli stessi fatti e sulle stesse questioni giuridiche già esaminate, senza introdurre alcun elemento di novità.
Cosa si intende per ‘fatto nuovo’ in grado di superare la preclusione di un’istanza già rigettata?
Per ‘fatto nuovo’ si intende un elemento fattuale o una questione giuridica che non ha formato oggetto della precedente decisione. Non può essere una semplice reinterpretazione di elementi già noti e valutati dal giudice.
Una diversa interpretazione di prove già esaminate può giustificare la ripresentazione di un’istanza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una ‘mera diversa interpretazione’ di elementi già a disposizione del giudice non è considerata un fatto nuovo e non è sufficiente a superare la preclusione processuale che rende inammissibile un’istanza riproposta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 19/06/2025, con il quale il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato;
Ritenuto che con il motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva considerato l’istanza mera riproposizione di altra precedentemente rigettata e relativa alle stesse due sentenze;
che «in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 01);
che, secondo la difesa, il dato non valutato sarebbe il fatto che dalle intercettazioni svolte ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 era emersa la disponibilità dell’arma successivamente sequestrata e fatta oggetto di altro accertamento di responsabilità, sicchè la distanza temporale tra le condotte sarebbe solo apparente;
che tuttavia questo non può considerarsi né un fatto né una questione estranea alla precedente valutazione ma una mera diversa interpretazione degli elementi già a disposizione del giudice dell’esecuzione che si era precedentemente pronunciato, visto che emergono dalle ricostruzioni contenute nelle sentenze di cognizione sottoposte alla sua analisi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
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