Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 890 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 890 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per estinzione del reato per prescrizione; udito l’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che si è riportato al ricorso e si è associato alle richieste del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di evasione.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto:
-violazione di legge, in relazione all’art. 420 -ter cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa. Il difensore dell’imputato aveva tempestivamente chiesto il rinvio del processo per impedimento assoluto a comparire e lo aveva ritualmente documentato, mediante inoltro di certificazione medica, per l’udienza del 6 dicembre 2021. Nonostante l’istanza fosse stata ricevuta dalla Cancelleria del Giudice procedente, il processo era stato trattato e definito alla presenza di un difensore di ufficio.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma orale -il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.1. La disamina del carteggio processuale, ammessa in sede di legittimità quando -come nel caso di specie – vengono sollevate eccezioni di carattere processuale, consente di ricostruire la vicenda processuale nei seguenti termini: il difensore di fiducia dell’imputato inoltrava alle ore 23,17 del 05 dicembre 2021, per il tramite di p.e.c. alla Cancelleria del Tribunale di Napoli , innanzi al quale era in corso il processo penale , istanza di rinvio dell’udienza del 06 dicembre 2021, adducendo l’impedimento a comparire per motivi di salute e allegando certificazione medica; l’istanza, benchè pervenuta e ricevuta dalla competente Cancelleria, non veniva, tuttavia, esaminata dal Tribunale, che trattava il processo, definendolo con sentenza di condanna, previa designazione di un difensore di ufficio; l’imputato proponeva appello, eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, conseguente alla omessa disamina della istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’unico difensore di fiducia ; la Corte di appello rigettava l’eccezione sull’assunto che l’utilizzo della p.e.c., quale modalità di trasmissione della istanza, comportasse «l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo della p.e.c. e del suo tempestivo inoltro al Giudice procedente».
1.2. In tal modo ricostruita la scansione processuale, va, in primo luogo, precisato che il legittimo impedimento del difensore ex art. 420 -ter, comma 5, cod. proc. pen. impone al Giudice di disporre il rinvio dell’udienza. Pertanto,
qualora il processo venga celebrato, nonostante il legittimo impedimento a comparire e/o senza che l’istanza sia stata presa in considerazione, l’atto conclusivo del processo è affetto da nullità ex artt. 178, lett c), e 179 cod. proc. pen., essendo tale violazione processuale generatrice di una lesione del diritto di difesa ( ex multis , Sez. 2 n. 8473 del 27/11/2019, M., Rv. 278510).
Tale nullità – quando il processo venga di fatto celebrato senza l’effettiva partecipazione del difensore istante o di un sostituto da esso nominato – deve ritenersi sussistente, anche in caso di omessa valutazione della istanza e indipendentemente dalla fondatezza o meno del legittimo impedimento: «l’apprezzamento del contenuto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento è compito del Giudice del merito e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità, oltre che di mera legittimità» (così Sez.6, n.42110 del 14.10.2009, Gaudio, Rv.245127).
1.3. Ebbene, nel caso in esame, l’istanza di rinvio – benchè pervenuta in Cancelleria – non veniva esaminata dal Giudice procedente, essendo stata trasmessa con modalità telematiche.
Per verificare, dunque, se l’omissione abbia dato luogo alla eccepita nullità della sentenza occorre risolvere la questione inerente alla ammissibilità o meno della comunicazione telematica degli atti di parte.
Il tema -non nuovo – è stato oggetto di valutazioni non sempre concordi nelle conclusioni (cfr Sez. 4, n. 2645 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, COGNOME, non mass.). Anche recentemente questa Corte (cfr Sez.4., n 31658 del 04/04/2024, non mass.) è tornata sull’argomento , precisando come l’inoltro a mezzo p .e.c. delle istanze difensive sia senza dubbio una modalità di trasmissione ammissibile e consentita, e come, in attesa dell’approvazione dei regolamenti menzionati dall’art. 111 -bis cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e in assenza di una disciplina normativa ad hoc , la parte, che vi abbia fatto ricorso, sia onerata non solo della verifica dell’inoltro e ricezione , ma anche della effettiva conoscenza dell’atto trasmesso da parte del personale di Cancelleria.
Ha precisato la citata sentenza che l ‘ impiego della posta elettronica per l’invio di memorie ed istanze al Giudice procedente non può essere considerato come «una modalità “atipica”, in contrapposizione al tradizionale deposito in Cancelleria», in un mondo in continua evoluzione tecnologica, ed è «certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione» (così in motivazione sentenza n. 31658 cit.).
Ed effettivamente, una tale affermazione va ribadita ad onta delle previsioni normative di recente conio , che hanno previsto l’obbligatorietà e la esclusività del
deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, dapprima, solo in via emergenziale e provvisoria, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e prorogato fino al 30 dicembre 2022 ), e, poi, come regola generale finalizzata all’attuazione del processo penale telematico con l’inserimento nel codice di procedura penale dell’art. 111bis, con decorrenza dal 01 gennaio 2025 a seguito del l’approvazione dei prescritti regolamenti.
1.4. In questo contesto, la valutazione operata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata sarebbe stata, dunque, condivisibile, nella ipotesi in cui l’istanza di rinvio fosse stata inoltrata a mezzo p .e.c. in assenza di una disciplina normativa: disciplina invece, nel caso in esame, vigente ed operativa.
La trasmissione degli atti in Cancelleria e , per quanto di interesse, anche delle istanze difensive, soggiaceva – in ragione del principio che governa gli atti processuali del ‘ tempus regit actum ‘ – alla disciplina emergenziale introdotta, in conseguenza della pandemia, dall’art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente prorogato con il d.l. del 23 luglio 2021 n.105 e poi con d.l. del 30 dicembre 2021 n. 228 fino al 31 dicembre 2022.
La norma in oggetto, infatti, obbligava la parte a ricorrere al deposito telematico introducendo specifiche modalità e forme di utilizzo della p.e.c.: dalla indicazione degli atti di parte che andavano trasmessi con tale modalità, alla regolamentazione di tecniche relative ai formati degli stessi e alla sottoscrizione digitale, alla previsione di particolari indirizzi di posta elettronica certificata, in uscita e in entrata .
Pertanto, poiché l’impiego della posta elettronica per memorie ed istanze al giudice era l’unica ed esclusiva modalità di trasmissione, non potendo operare il tradizionale deposito in Cancelleria, il mancato vaglio di tale istanza e la celebrazione del processo con un difensore di ufficio ex art. 97, comma 2, cod. proc. pen. hanno determinato la lesione del diritto di difesa e la nullità della sentenza ex artt. 178, lett c), e 179 cod. proc. pen.
Ed invero – per quanto possa apparire discutibile la scelta del difensore che, manifestando un ridotto spirito di collaborazione, aveva inoltrato l ‘istanza via p.e.c. in un orario insolito e ad uffici chiusi, ovvero alle ore 23.17 del giorno precedente l’udienza -l’impedimento per motivi di salute deve considerarsi formalmente comunicato, avendo il personale di Cancelleria ricevuto l’atto in tempo utile per poterlo trasmettere, la mattina successiva, al Giudice e consentire la necessaria valutazione.
Alla rilevata nullità della sentenza consegue, tuttavia, l’annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato in contestazione estinto per decorso del
termine massimo di prescrizione, in ragione del tempus commissi delicti , trattandosi di evasione dagli arresti domiciliari avvenuta il 14 novembre 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME