Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25249 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CETRARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria di replica e le conclusioni scritte depositate al ricorrente, con le quali si riporta ai motivi del ricorso, approfondendo le ragioni del primo di essi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 06 dicembre 2007, divenuta definitiva in data 03 marzo 2009, e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 12 maggio 2012 (rectius in data 27 giugno 2013), divenuta irrevocabile il 07 dicembre 2015.
La Corte ha evidenziato che la medesima richiesta, relativa ai reati di cui alle due sentenze indicate e a molti altri, giudicati con altri provvedimenti, è stata già valutata in un diverso giudizio di esecuzione, conclusosi con un’ordinanza che ha ritenuto l’istanza in parte infondata e in parte inammissibile, e che è stata confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30072/20. Ha ritenuto, perciò, sussistente la preclusione processuale derivante dalla precedente pronuncia.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 111 Cost, 127, 178 e 666 cod.proc.pen.
La Corte ha emesso la propria decisione sulla base di una prova documentale acquisita in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo acquisito l’ordinanza emessa in data 10/10/2018 dopo l’udienza, senza consentire alle parti di interloquire sull’atto stesso e sulla sua rilevanza. La Corte avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e comunicare alle parti l’avvenuta acquisizione, così da garantire il contraddittorio in maniera piena.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all’art.666, comma 2, cod.proc.pen.
La norma stabilisce che il giudice dell’esecuzione dichiara l’inammissibilità di un’istanza, perché costituisce una mera riproduzione di altra istanza avente identico contenuto, solo dopo avere attentamente valutato le argomentazioni delle parti, potendo l’effetto preclusivo derivante dal giudicato esecutivo essere superato dalla prospettazione, con un’istanza successiva, di nuove circostanze di
fatto o nuove prove, non valutate in precedenza. L’ordinanza impugnata è errata perché non solo considera la preclusione processuale assoluta e inderogabile, ma non ha valutato che l’istanza proposta, pur avendo il medesimo petitum di quella decisa in data 10/10/2018, si fonda su questioni di fatto e di diritto non esaminate in tale decisione. In particolare, il giudice che ha emesso l’ordinanza datata 10/10/2018 non può avere esaminato i documenti e le sentenze allegati all’ultima istanza, in quanto cronologicamente successivi ad essa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha inviato conclusioni scritte . e memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, con le quali, pur riportandosi ad entrambi i motivi di ricorso, ha approfondito gli argomenti relativi al primo di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
La declaratoria di inammissibilità, prevista dall’art. 666, comma 2, cod.proc.pen., richiede una valutazione approfondita del contenuto dell’istanza, che deve costituire una «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi». Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, avendo questa Corte stabilito, con la sentenza Sez. U., n. 40151de1 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, che «In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l’abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile». Si è altresì stabilito che «Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, Rv. 284242).
Nel presente caso, l’inammissibilità dell’istanza è stata dichiarata, dal giudice dell’esecuzione, non de plano, come consentito dalla predetta norma, ma a seguito di udienza svolta nel contraddittorio delle parti. Il ricorrente lamenta che l’istanza è stata ritenuta reiterativa di una precedente richiesta, già rigettata con ordinanza emessa dal medesimo giudice dell’esecuzione in data 10/10/2018, senza che la questione sia stata esposta ed esaminata in udienza, in quanto il giudice ha acquisito detta ordinanza dopo la fine della stessa, impedendo quindi alle parti di interloquire. L’obiezione è fondata, ma il ricorrente non può dolersi della mancata trattazione in udienza di una questione che egli stesso avrebbe dovuto prospettare, nel rispetto del suo dovere di lealtà processuale, essendo a lui nota sia l’esistenza di tale precedente decisione, sia il contenuto dell’istanza allora presentata, sia l’esito finale, pronunciato dalla corte di cassazione con la sentenza n. 30072/2020. La sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, peraltro, chiarisce che la questione della possibile inammissibilità dell’istanza, per i motivi indicati nell’art. 666, comma 2, cod.proc.pen., deve essere esaminata prioritariamente, anche d’ufficio, e la eventuale valutazione affermativa travolge la decisione di merito, qualora erroneamente pronunciata. Inoltre gli artt. 665, comma 5, cod.proc.pen. e 186 disp.att.cod.proc.pen. stabiliscono il potere del giudice dell’esecuzione di acquisire tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, potere che deve necessariamente essere esercitato d’ufficio per emettere la decisione de plano consentita dall’art. 666, comma 2, cod.proc.pen.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, nel presente caso non è accoglibile.
3. Il secondo motivo di ricorso appare, invece, fondato.
La valutazione di inammissibilità emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, non risulta conforme alla norma e ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non contiene un completo e approfondito esame degli elementi addotti dal ricorrente nella nuova richiesta di continuazione, al fine di verificare se siano i «medesimi» prospettati nella precedente richiesta, già decisa in senso negativo.
L’art. 666, comma 2, cod.proc.pen. introduce una preclusione all’esame di una nuova istanza solo quando essa sia basata sui medesimi elementi, in quanto tale preclusione è inoperante «quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice» (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Rv. 262596). E’ poi stato più volte ribadito che «Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile,
preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione» (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Rv. 250785).
Il ricorrente deduce che la sua richiesta si fondava su questioni di fatto e di diritto non esaminate nell’ordinanza emessa in data 10/10/2018, e su molti documenti, in parte cronologicamente successivi ad essa e perciò sicuramente non esaminati dal precedente giudicante.
La brevità dell’ordinanza impugnata non consente di verificare se il giudice dell’esecuzione ha valutato o meno l’asserita novità della nuova richiesta di applicazione della continuazione, che, sotto un aspetto puramente formale, non è neppure identica alla precedente in quanto non riguarda tutti i provvedimenti su cui si fondava la richiesta precedente, con la quale la continuazione era chiesta tra la sentenza emessa in data 27 giugno 2013 e molte altre, tra cui quella emessa ‘in data 06 dicembre 2007, né consente di verificare se egli ha esaminato la documentazione allegata all’istanza stessa, così da poterne escludere la rilevanza o il carattere nuovo rispetto alle prospettazioni già allegate all’istanza rigettata con l’ordinanza emessa il 10/10/2018. Manca, infatti, una esplicita valutazione circa la medesimezza degli elementi su cui entrambe le richieste sono state fondate, limitandosi l’ordinanza ad affermare l’identità del petitum, senza specificare in quali termini gli argomenti addotti e i nuovi documenti allegati siano meramente reiterativi dei precedenti, e non apportino questioni giuridiche o fatti diversi da quelli precedentemente presi in esame.
La questione della inammissibilità della nuova richiesta deve, pertanto, essere riesaminata dal giudice dell’esecuzione, dovendosi motivare dettagliatamente non soltanto l’identità di petitum tra le due richieste di applicazione dell’istituto della continuazione, ma anche l’identità, anche solo di fatto, degli elementi su cui esse sono fondate.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione stante il principio stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 183/2013, giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 08 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente